VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI NELLE DOMANDE DI MOBILITA’
ANZIANITA’ DI SERVIZIO-CONTINUITA’-PUNTEGGIO AGGIUNTIVO – VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI NELLE DOMANDE DI MOBILITA’ A DOMANDA E D’UFFICIO PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/23
ACLIS mette a disposizione una sintesi in cui sono evidenziati tutti gli elementi utili per il calcolo corretto del punteggio spettante in base a servizi di ruolo e pre-ruolo ai fini del calcolo del punteggio relativo alle domande di mobilità e per la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari previsti dalla tabella di valutazione.
Si ricorda che, avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico (per i soprannumerari) o dall’ufficio territoriale competente (per la mobilità), nonché avverso la valutazione delle domande, per l’errata attribuzione del punteggio e/o per il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
- nell’ anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
- i servizi dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell’anno in corso gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985;
- qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni, in caso contrario l’anno non può essere valutato;
- I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
- non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.Lvo n. 151/2001.
- al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto che:
il periodo di congedo straordinario per la frequenza del dottorato è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza;
ma non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune;
sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m. art 24 comma 9 bis.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
- fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
- nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
- nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).
Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (Lettera A dell’Allegato 2)
Sono gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.
Per ogni anno di servizio prestato successivamente alla presa di servizio………………..punti 6
Danno diritto a punti 6 i seguenti altri anni di servizio di ruolo:
- ogni anno di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera;
- servizi prestati in classe di concorso diversa per la quale è possibile il passaggio di cattedra;
- il servizio prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo (art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007);
- l’anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina coperta da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza prestato per almeno 180 giorni;
- il servizio di ruolo a tutti gli effetti derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato;
- sono compresi gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16;
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato con riferimento al ruolo di appartenenza.
Limitatamente alla scuola primaria, ogni anno di servizio di ruolo prestato come specialista per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno scol. 92/93 all’anno scol. 97/98, è valutato:
- servizio prestato nel plesso di titolarità ………………………punti 0,5
- servizio prestato al di fuori del plesso di titolarità ………………punti 1
Decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica
L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata per ogni anno per tutti gli anni………………………………..punti 3
- sia nella mobilità d’ufficio
- sia nella mobilità a domanda
L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata:
- nella mobilità a domanda………………………………..punti 6
- per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio…………………….punti 3
Nella mobilità a domanda il servizio pre ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato per ogni anno per tutti gli anni …………………………punti 6
Valutazione di un precedente servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso
- nella mobilità a domanda per ogni anno di servizio …………………………….punti 6
- nella mobilità d’ufficio per ogni anno di servizio……………………..punti 3
Viene valutato anche:
- il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa;
- il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa;
- il servizio prestato nel ruolo degli assistenti universitari.
Nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che:
- gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola primaria (e viceversa);
- mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado:
- si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa);
- mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Anzianità di servizio pre-ruolo (lettera B dell’allegato 2)
Nella mobilità a domanda viene effettuata per intero. …………………………………………..punti 6
Nella mobilità d’ufficio e nella mobilità annuale (utilizzazioni) viene effettuata nella seguente maniera:
- i primi 4 anni sono valutati per intero
………………………………………….. punti 3 - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3
………………………………………….. punti 2
E’ valutato anche il servizio pre-ruolo:
- prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative;
- ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Inoltre, la stessa valutazione è prevista per:
l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica, qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza;
tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria;
il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea, tali servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero;
il servizio deve essere prestato, in possesso del prescritto titolo di studio e riconoscibile ai sensi dell’art. 485 del DL n° 297 del 16/04/1994;
è valutato il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole secondarie non statali pareggiate e nelle scuole elementari parificate;
il servizio militare di leva, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego;
per i periodi di aspettativa durante l’anno scolastico, la valutazione sarà attribuita a condizione che si abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni, o ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, salvo assenze per gravidanza, puerperio;
La valutazione del servizio di cui alle lettere A), Al) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.
Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato l dall’LS.E.F. o di titoli equipollenti secondo l’ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classeA029 e A 030 D.M. 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).
Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007(personale docente di ruolo che ha accettato rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso) è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe la continuità.
E’ valutato il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica.
Il punteggio si raddoppia:
- per ogni anno di insegnamento prestato in scuola unica o in scuola di montagna;
- per ogni anno di insegnamento prestato nei paesi in via di sviluppo;
- per ogni anno di insegnamento prestato nelle piccole isole, indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato, (con almeno 180 giorni di servizio, salvo assenze per gravidanza, puerperio);
- per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno.
Continuità del servizio
Valutazione della continuità di servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) della tabella 2:
- entro il quinquennio …………………………punti 2
- oltre il quinquennio…………………………..punti 3
Nei trasferimenti a domanda e nella mobilità professionale, per acquisire il punteggio, la condizione è che siano maturati un minimo di 3 anni di servizio nella scuola di attuale titolarità, escludendo l’anno in corso all’atto della presentazione della domanda.
Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità:
- al personale ex DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004
- ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010
L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.
Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Per l’attribuzione del punteggio:
- devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità);
- per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A.
Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale); da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 13, – Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio del presente contratto.
Il punteggio va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.
Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15.
Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea.
Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.
Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio.
Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario della precedenza di cui all’art 13, punto II) del contratto che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su ambito.
Il punteggio viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Scaduto l’ottennio i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.
Il punteggio viene riconosciuto:
- ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di itolarità;
- ai docentidella scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
- ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
Il punteggio spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.
In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.
Il punteggio non viene riconosciuto:
- nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
- l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro;
- per i periodi trascorsi in congedo straordinario per dottorato di ricerca e borse di studio;
- quando non si è prestato servizio per almeno 180 giorni.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Pertanto, il personale scolastico nominato in ruolo su sede provvisoria, potrà acquisire il punteggio della continuità solo dopo aver ottenuto la sede definitiva con la domanda di mobilità, quindi a partire dall’anno scolastico successivo.
Il punteggio va attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Punteggio per servizio continuativo del personale in soprannumero
Per la graduatoria interna d’istituto, finalizzata all’individuazione del personale perdente posto, diversamente da quanto previsto nei trasferimenti a domanda, vengono attribuiti:
- per ciascun anno entro il quinquennio…………………..punti 2
- per gli altri anni oltre il quinquennio………………………. punti 3
Pertanto, non essendo più prevista la condizione “che siano maturati un minimo di tre anni “, viene riconosciuta la maturazione del punteggio fin dal primo anno di servizio svolto nella scuola di attuale titolarità (escludendo l’anno in corso).
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario la continuità didattica è valutata senza la condizione ”di aver prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici ”:
C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (anche senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici):
- entro il quinquennio ……………………………………..punti 2
- oltre il quinquennio ……………………………………..punti 3
C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B1),B2) ………………………….punti 1
Si precisa che:
- il servizio di cui al punto C0) non è valutato per la domanda di mobilità volontaria;
- non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda;
- il punteggio di cui alla lettera C0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).
Il punteggio va attribuito:
- se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato;
- nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario;
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).
Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lettera C0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.
N.B: Si perde il diritto alla precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ed il punteggio già acquisito per la continuità nei casi in cui l’interessato:
- ometta di indicare la denominazione ufficiale della scuola da cui è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda di mobilità;
- non indichi come prima, fra le preferenze nella scelta delle sedi esprimibili, la scuola da cui è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio;
- ometta di compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo” ( all. F ), nella parte in cui bisogna esplicitare il riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, l’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento e tutti gli anni in cui si è richiesto il rientro.
Qualora il docente soprannumerario sia stato trasferito d’ufficio o domanda condizionata, da scuole diverse, in anni scolastici diversi, può chiedere il rientro con precedenza nell’ultima sede da cui è stato trasferito, ma perde il punteggio già acquisito per la continuità e il diritto al rientro con precedenza, rispetto alla prima sede da cui è stato trasferito d’ufficio.
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ……………………………………………..Punti 10
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Il punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.
Il punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
Il punteggio non è attribuibile ai docenti ex DOS.
N.B. Osservazioni da parte della redazione per evitare contenziosi:
Il punteggio aggiuntivo di 10 punti è riconosciuto “una tantum” (per una sola volta) alle condizioni previste dalla tabella di valutazione di cui all’allegato D del CCNI, che richiede l’aver prestato un servizio nella stessa scuola continuamente per quattro anni scolastici, (quello di arrivo più i tre anni successivi) senza aver presentato domanda di trasferimento e/o di mobilità provinciale nel periodo di riferimento compreso tra l’a.s, 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008.
Per contro, la suddetta Tabella di valutazione, specifica che le condizioni per la maturazione del bonus sono comunque realizzate in caso di ottenimento di trasferimento interprovinciale.
Il tenore letterale della suddetta Tabella, potrebbe ingenerare un’erronea interpretazione, secondo cui nell’arco temporale di 8 anni preso in considerazione (dal 2000 al 2008) un soggetto, in caso di trasferimento e/o mobilità interprovinciale, potrebbe maturare e usufruire del bonus beneficiandone due volte per tale premio, considerato che tale punteggio, una volta acquisito, può essere utilizzato anche ai fini del trasferimento e/o del passaggio interprovinciale.
A parere della redazione, (nel voler interpretare la norma sicuramente di non facile lettura), il suddetto bonus di punti 10, è connotato dai seguenti due elementi essenziali:
- può essere maturato esclusivamente nell’arco temporale definito dal 2000 al 2008;
- può essere utilizzato una sola volta,”una tantum”, sia ai fini della mobilità provinciale che interprovinciale.
Pertanto, una volta maturato tale punteggio, nella compilazione dell’apposito modello di ”DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO”, si consiglia di aggiungere anche la dichiarazione di “ NON AVER MAI UTILIZZATO AI FINI DELLA MOBILITA’ IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO”.
SI ALLEGA
ALLEGATO 2 – TABELLA VAUTAZIONE CCNI