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Moduli UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2014/2015 – Istruzioni operative ed allegati

Aclis informa che il Miur, con la nota n. AOODGPER 6870 del 7.7.2014, in attesa della firma definitiva del CCNI relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (che dovrebbe avvenire per la metà del mese di luglio), ha fissato le date di scadenza per la presentazione delle domande.

Per  il personale docente la compilazione delle domande dovrà essere effettuata  tramite procedura on line mentre per il personale Ata con modalità cartacea.

 

Per infanzia e primaria vengono confermate le date già anticipate, dall’11 al 21 luglio (domande esclusivamente on line);

– Per la media di I e II grado dal 24 al 30 luglio (domande esclusivamente on line);

– Per il personale educativo e docenti di religione cattolica entro il 25 luglio (con modalità cartacea);

– Per il personale ATA entro il 12 agosto (con modalità cartacea).

 

Le domande devono essere indirizzate all’Ufficio Scolastico della Provincia di titolarità per il tramite della scuola di servizio.

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per altra provincia devono essere presentate direttamente all’ufficio scolastico della provincia richiesta e, per conoscenza, all’ufficio scolastico della provincia di titolarità.

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola è tenuto a rispettare la data di scadenza del proprio ordine di appartenenza come suindicato.

La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande debbono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell’articolo 9 del C.C.N.I. relativo alla mobilità, sottoscritto in data 26 febbraio 2014  e nell’art. 4 della relativa O.M. n 32 del 28 febbraio 2014.

Si segnala la possibilità per l’utente interessato di allegare, all’atto della presentazione della domanda, la documentazione in formato elettronico, secondo le indicazioni contenute nelle guide operative sopra citate.

La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 26.2.2014 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

• nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 199 del 21.3.2013, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.

SOGGETTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI:

a) i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2014/2015 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2006/2007 e successivi;

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.I. 26.2.2014;

d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;

e) i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2013/2014 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2014/2015;

e1) i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferiti d’ufficio;

f) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;

g) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio;

h) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo;

i) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

j) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;

k) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;

l) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98, ai quali si applica l’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;

m) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;

n) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. 26.2.2014, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa.

Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora abbia frequentato apposito corso di formazione di cui all’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012.

SOGGETTI DESTINATARI DELL’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA:

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 26.2.2014.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto ai punti 38 e 44 della sequenza operativa di cui all’allegato 3.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
– ricongiungimento ai genitori;

2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2014.

3. In base a quanto disposto nell’art. 2 comma 2 del C.C.N.I. 26.2.2014, può partecipare all’assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Per quanto riguarda l’assegnazione in altra provincia, per l’a.s. 2014/2015, possono chiedere l’assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2011/12, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti.

In attuazione di quanto previsto all’art. 15 comma 10-bis della L. n. 128/13, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2012, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento.

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2012 e successiva, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’ altra provincia.

4. In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera “a” della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).

Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune.

L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso;
l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.N.I. 26.2.2014 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 32 del 28.2.2014 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

7. Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

9. In sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.

11. L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza.

12. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta.

13. Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2014/2015.

PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIE:

Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 26.2.2014.
Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all’art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I.

Queste le categorie di soggetti beneficiari (di cui all’art. 8 del C.C.N.I.):

I .  PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE (lett. a e b);

II . PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI NOVE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ (lett. c);

III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE (lett. d, e ed f);

IV. ASSISTENZA (lett. g e h);

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO (lett. j);

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) (lett. k);

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) (lett. l);

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) (lett. m).

Moduli utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie:

Bozza Ipotesi CCNI utilizzazioni 2014-15

moduli_utilizzazione_14/15

Domande utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a s 2014-15

Allegati domanda di mobilità:

PLURIDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLEGATO D – SCUOLA INFANZIA

ALLEGATO_D_PRIMARIA1

ALLEGATO_D_SECONDARIA

ALLEGATO_F_SERVIZIO_CONTINUATIVO

ALLEGATO_Dichiarazione_servizio_continuativoSOPRANNUMERARI_art7_c1_punti_II_IV

Allegato_F_1_SERV_CONTINUATIVO_LINGUA_STRANIERA

DICHIARAZIONE_PUNTEGGIO_AGGIUNTIVO_10_PUNTI

Dichiarazioni-legge-104

dichiarazione-fratelli-sorelle–per-art.-33-c.-5,7-legge-104 (1)

modelli-utlizzazioni – ATA e Religione

Modulistica-per-mobilita-Ata

Reclamo erronea valutazione punteggio

 

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