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UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. – A.S. 2024/25

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PERSONALE DOCENTI dall’11 al 24 luglio

  • Per la presentazione on-line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.
  • Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.
  • Come già previsto per la mobilità territoriale e professionale, vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze Online tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE), per il personale docente, al fine di confermare l’inoltro/annullamento dell’inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell’omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l’inserimento del codice personale.

Al fine di informare tutto il personale scolastico dell’anzidetta novità sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis.

Come lo scorso anno, all’interno del portale POLIS:

  • sarà disponibile un unico punto di accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E IRC

Relativamente al personale docente si comunica che per l’anno scolastico 2024/25 l’area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta dall’11 al 24 luglio.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate:

  • avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

LICEI MUSICALI E COREUTICI

Come per gli anni precedenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici:

  • avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI.

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

l’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, modificando l’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dispone che:

  • ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/24.

Pertanto, in applicazione della richiamata disposizione, l’Intesa in esame prevede che:

– ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024:

  • permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. 

L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza.

IL PREDETTO VINCOLO TRIENNALE NON SI APPLICA:

  • nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  •  limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.

Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza;

– ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24:

  • si applica l’art. 13, comma 5, decreto legislativo 59/2017, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova;
  • L’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tali docenti possono presentare, pertanto, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza per l’a.s. 2024/25. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.

– I docenti assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decreto legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 

(5. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.

6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12):

  • non partecipano alle operazioni di mobilità annuale per l’a.s. 2024/2025 neanche nell’ambito della provincia di appartenenza, (ai sensi del comma 10 della medesima disposizione).

Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2024/25 nell’ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza:

  • qualora rientrino nelle categorie previste dall’art. 1, comma 5, dell’Intesa di proroga del 27 giugno 2024, sotto riportate, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

Si precisa che:

  • l’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza;
  • tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all’Allegato 1 del CCNI;
  • analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

I docenti assunti a tempo determinato a seguito delle anzidette procedure possono presentare istanza di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25, conformemente alle prescrizioni del CCNI e secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

 La convalida di tali domande da parte degli Uffici è subordinata al superamento nell’a.s. 2023/24 del percorso annuale di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

DEROGA AI VINCOLI DI PERMANENZA

Considerato quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, CCNL Comparto istruzione e ricerca – Periodo 2019 – 2021 – del 18 gennaio 2024, in deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, ai docenti di cui ai precedenti, primo, secondo e terzo alinea, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale anche interprovinciale, purché rientrino nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del CCNI.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare:

  • la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate;
  • nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità).

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione:

può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l’attività lavorativa. La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, comprovante l’inserimento in specifici percorsi di protezione di cui al citato art. 24, comma 1, ovvero l’atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla specifica disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe normativamente o contrattualmente previste, come sopra richiamate.

COMPUTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO

Continua a trovare applicazione quanto previsto nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI:

  • laddove si stabilisce che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, dell’O.M. 30/2024, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

PERSONALE ATA

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentate a partire dall’8 al 19 luglio 2024.

Il modello di domanda sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MIM e dovrà essere inviata, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Si fa presente che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.

È altresì ammesso a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale e che non abbia beneficiato della trasformazione contrattuale del rapporto a tempo pieno; per il predetto personale l’accesso alle operazioni è possibile solo sulle disponibilità di spezzoni non inferiori al corrispondente orario di servizio in godimento.

In linea con quanto già previsto per le operazioni relative ai precedenti anni scolastici resta ferma la legittimazione alla presentazione delle istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il personale ex lsu o ex co.co.co. con contratto di lavoro a tempo pieno che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio. Detto personale, ai fini delle utilizzazioni, è graduato sulla base del punteggio conseguito in base alla tabella A dell’allegato E del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 18 maggio 2022 [si vedano in particolare le note (g) e (h)].

Si evidenzia che, al fine di garantire un adeguato coordinamento con l’art. 57 del nuovo CCNL e con la sua disciplina attuativa, è stato riformulato il contenuto dell’articolo 14 del CCNI relativo alle modalità di copertura dei posti vacanti o disponibili della posizione di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi; ferma restando l’applicazione degli articoli 12 e 13 del CCNI, al personale aspirante alle utilizzazioni ex art. 14 CCNI gli incarichi dovranno, pertanto, essere conferiti secondo l’ordine di priorità e sulla base dei criteri definiti con l’Intesa del 27 giugno 2024.

A precisazione di quanto riportato:

– nell’ambito della categoria di personale considerato sub lett. b), si precisa che è previsto l’utilizzo del restante personale dell’area dei funzionari, con precedenza nelle operazioni ai funzionari privi di incarico rispetto a quelli già titolari di incarico di elevata qualificazione e ciò coerentemente con quanto disposto dall’art. 57 CCNL e secondo l’ordine di graduazione delle istanze determinabile sulla base dei criteri definiti dal Ministero previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) CCNL con decreto ministeriale di attuazione del citato disposto contrattuale in corso di definizione;

– con riguardo al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, si intende far riferimento ai candidati vincitori ma non ancora immessi in ruolo, per carenza di posti nella Regione di riferimento e ai candidati idonei, inseriti nella relativa graduatoria, secondo il rispettivo ordine di punteggio;

– in mancanza di istanze di utilizzazione da parte del personale anzidetto, risulta utilizzabile il personale di ruolo del profilo professionale di assistente amministrativo, secondo l’ordine di priorità indicato nell’Intesa.

Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell’art. 8, comma 1, punto IV, e dall’art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità.

 In merito al rapporto di parentela di cui all’art. 8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e all’art. 18, comma 1, punto IV, lett. h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intende anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76 purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.

Per tutto il personale docente, educativo e ATA ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’articolo 17, comma 1, del CCNI, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento, oltre che al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. 

L’istanza di ricongiungimento al genitore o al figlio prescinde dall’ulteriore requisito della convivenza.

Per ulteriori approfondimenti si allegano: