UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2017/18
UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2017/18
In data 21 giugno è stato firmato l’ipotesi di testo del CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/18, che contiene in allegato le Tabelle di valutazione dei titoli di servizio del personale docente, educativo ed ATA.
In attesa della conferma definitiva del testo forniamo una sintesi relativa alla procedura prevista in sede contrattuale.
Le aree delle Istanze On Line per la presentazione delle domande saranno aperte dal 10 luglio al 20 luglio per la scuola primaria e dell’infanzia e dal 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Ai sensi dell’art 8, comma 5, dell’O.M. 221/17, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità 2016/17 va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nell’ambito assegnato dalla sentenza.
Docenti destinatari delle utilizzazioni
I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2017/2018 sono:
- i docenti in soprannumero su ambito;
- i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità Pertanto per l’a.s. 2017/2018 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s.2009/2010 e successivi;
N.B. Nella compilazione della domanda, dopo aver indicato come prima preferenza la scuola di precedente titolarità, in subordine, è possibile indicare le scuole dell’ambito sub- comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.
- i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 11/04/2017 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- I docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto dall’ art. 9 comma 2 dell’ipotesi di contratto.
Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art.11 comma 9 della l. 124/99;
i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all’art1 comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale, in particolare possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A45 (Scienze economico – aziendali) e A 46 (Scienze giuridico – economiche) nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti.
- I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I 11.4.2017.
- Il personale in soprannumero, titolare su ambito e senza incarico triennale, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:
- insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
- altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
- insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato, compreso il personale di cui all’ art. 14 comma 14 del D.L. 95/ 2012 convertito con modificazioni dalla L.135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto dall’ art.5 comma 6 dell’ipotesi di contratto.
- Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell’ art.1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto una scuola o un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui all’art. 2 comma 3 del C.C.N.I. del 11 aprile 2017 e sia rimasto in carica alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2017/2018 , ad una scuola al termine delle operazioni previste dal presente C.C.N.I anche in soprannumero;
inoltre possono essere assegnati, a domanda , sui posti delle sedi di organico dei CPIA i docenti delle classi di concorso A 45- ( Scienze economico-aziendali) A46 (Scienze giuridico – economiche) nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria degli adulti.
- Sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza fatto salvo quanto previsto dall’art.1 comma 12 dell’ipotesi;
dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per il quale il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
- i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione.
I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
I docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
- i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
- gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R. 19/2016 e successive modifiche
- gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.
- i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
- le utilizzazioni nei licei musicali dei titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 sono disciplinate dall’art. 6- bis dell’ipotesi di contratto.
Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
N.B. Gli allegati da utilizzare ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alle domande di utilizzazione sono:
Allegato D per l’anzianità di servizio
Allegato F per la continuità
Allegato per il punteggio aggiuntivo
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per tutti i titoli, per le esigenze di famiglia e per le precedenze.
I modelli sono scaricabili in fondo all’articolo.
Assegnazioni provvisorie personale docente
L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta da tutti i docenti di ogni ordine e grado, per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai primi due punti
Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2017/18 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall’art.13 del CCNI dell’11 aprile 2017.
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.
L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non l’hanno ottenuta o che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi precedentemente indicati.
L’a.p. può essere richiesta da coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi sopra descritti o per la quale avevano richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI.
L’assegnazione provvisoria può essere altresì richiesta da quanti abbiamo già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo la scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di mobilità, i motivi precedentemente indicati.
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico 2017/18.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.
L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.
L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2017/18.
Tutto il personale docente, compresi i titolari di ambito, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria può partecipare all’assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità per i soli motivi indicati nel precedente comma 1.
In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
Per la precedenza di cui al punto IV dell’art.8 dell’ ipotesi il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.
NOTE ALLA TABELLADELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
- Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quanto si tratti di ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse.
I punteggi per le esigenze di famiglia sono cumulabili fra loro.
- Il punteggio per ricongiungimento deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3-comma 3-legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
- Il punteggio per ricongiungimento è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
- Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
La valutazione per la cura e l’assistenza è attribuita nei seguenti casi:
- figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
- figlio disabile, ovvero parte dell’unione civile coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
- figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 09/10/1990, n.309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990
Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dall’art. 8 dell’ipotesi di contratto
Le precedenze riportate sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità:
I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
IV. ASSISTENZA
V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
Per modelli di domanda assegnazioni provvisorie e utilizzazioni a.s. 2017/18: LINK
Si allega:
Leggi l’articolo “Modelli da allegare alle domande di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a. s. 2017/18”
Ipotesi CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
Allegato D primaria e infanzia
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Dichiarazione fratelli sorelle per art. 33 legge 104