TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE O RIENTRO A TEMPO PIENO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2025/26.
Si ricorda che il 15 marzo 2025 scade il temine fissato dall’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998 per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro:
- da tempo pieno a tempo parziale;
- di rientro a tempo pieno;
- di modifica dell’orario settimanale di servizio per il personale già in regime di part-time.
Il personale docente, educativo e ATA:
- potrà presentare all’Istituzione scolastica di titolarità, la relativa domanda, redatta in conformità alle indicazioni contenute nell’art. 3 dell’O.M. 446/97, avvalendosi dei modelli predisposti dall’Ufficio dell’Ambito territoriale di titolarità;
- particolare attenzione deve prestare il personale in assegnazione provvisoria/utilizzazione interprovinciale che dovrà inviare le istanze alla scuola della provincia di titolarità.
Si precisa che:
- non potranno essere accolte domande presentate oltre il termine del 15 marzo 2025, ad eccezione dei docenti neo-immessi in ruolo e dei docenti assunti a tempo determinato, nel caso in cui alla data suddetta non abbiano ancora stipulato il relativo rapporto di lavoro e siano, quindi, impossibilitati a presentare l’istanza nei termini ordinari.
I Dirigenti Scolastici esaminate le domande e dopo aver accertato la compatibilità dell’orario prescelto dagli interessati (OM 446/97 art. 7-8-9-):
- procederanno all’acquisizione al SIDI delle stesse utilizzando il seguente percorso: Personale comparto scuola – Gestione posizione di stato – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale – Acquisire domande;
Al termine di tali adempimenti e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025:
- trasmetteranno all’ambito territoriale copie delle istanze, debitamente protocollate e corredate dal prescritto proprio parere favorevole (art.73 D.L. n.112 /08 convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008).
Eventuali pareri negativi:
- dovranno essere espressi con dettagliata e motivata dichiarazione, al fine di tutelare la posizione dell’Amministrazione in caso di eventuale contenzioso conseguente al diniego;
- gli originali delle istanze, invece, dovranno essere trattenuti agli atti dalle Istituzioni Scolastiche per la successiva stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo parziale.
La stipula dei relativi contratti da parte del Dirigente Scolastico:
- potrà avvenire solo previa pubblicazione da parte dell’Ufficio degli elenchi nominativi del personale docente, della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso o di ciascuna qualifica funzionale.
In caso di esubero di domande rispetto al contingente:
- l’ufficio predisporrà apposite graduatorie per l’individuazione del personale legittimato a fruire della trasformazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.5 dell’O.M. 446/97, che saranno pubblicate sul sito istituzionale.
Le graduatorie saranno ordinate in base ai seguenti criteri:
a) precedenze di cui all’art. 8 del D.lgs 81/2015 e all’art. 3 dell’O.M. 446/97;
b) maggiore anzianità di servizio (che si considererà pari a zero se non dichiarata nel modulo di domanda);
c) maggiore età anagrafica.
Entro il 30 giugno, i Dirigenti Scolastici:
- faranno pervenire tempestivamente all’Ufficio copia dei contratti sottoscritti con gli interessati;
- ogni altro provvedimento adottato relativamente ai rientri a tempo pieno ed alle variazioni orarie per consentirne la registrazione al SIDI;
- trasmettere, i suddetti contratti alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il seguito di competenza.
Si ricorda che il rapporto di lavoro a tempo parziale:
- ha la durata, di norma, di due anni scolastici e si intende tacitamente prorogato in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, prodotta dall’interessato.
Eventuali istanze di rientro a tempo pieno antecedenti alla scadenza del primo biennio, da prodursi anch’esse nei termini previsti (15 marzo 2025):
- potranno essere accolte solo sulla base di motivate e comprovate esigenze (art. 11 O.M. 446/97), e dopo il consenso da parte dell’Ufficio a cui andrà trasmessa la relativa richiesta.
Si ricorda, infine, che gli effetti dei provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale decorrono dall’inizio del prossimo anno scolastico e, dunque, dal 1° settembre 2025.
MODIFICHE ANNUALI AL CONTRATTO DI PART-TIME
Per il personale docente appartenente alla scuola secondaria, già in posizione di part time, per cui si rendesse necessaria annualmente la modifica dell’orario di servizio per garantire l’unicità degli insegnamenti in ciascuna classe (cfr. art. 39, comma 3 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 relativo al 2006 -2009 e da art. 7, comma 6 dell’O.M. 446/97):
- il Dirigente scolastico dovrà stipulare un nuovo contratto recante la modifica resasi necessaria;
- copia di tale provvedimento di modifica dovrà essere inoltrata alla Ragioneria Territoriale dello Stato e all’Ambito territoriale di appartenenza, prima della determinazione della disponibilità in organico di fatto su cui le predette variazioni incidono;
- i Dirigenti Scolastici, in relazione all’orario prescelto dagli interessati, sia per le nuove domande che per le domande di modifica dei contratti, daranno attuazione a quanto stabilito dalla normativa vigente (O.M. 446/97 art. 4 commi 2 e 4; O.M. 446/97 art. 7, 8 e 9; O.M. 55 del 1998 art. 4).
Si ricorda che:
- l’orario di norma non potrà essere inferiore al 50% di quello a tempo pieno;
- per il personale docente di I e II grado, dovrà, comunque, essere compatibile con la composizione oraria delle cattedre della propria classe di concorso.
L’invio delle domande dei docenti di ogni ordine e grado, nonché del personale ATA:
- dovrà avvenire esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: uspme@postacert.istruzione.it
Entro il 31 marzo 2025 le Istituzioni Scolastiche:
- dovranno trasmettere all’Ambito Territoriale i nominativi del personale richiedente il part time;
- il rientro a tempo pieno ovvero eventuali modifiche attraverso la compilazione degli allegati elenchi, suddivisi per ciascun ordine di scuola: uno relativo al personale docente (ALLEGATO 2), l’altro al personale ATA (ALLEGATO 2BIS).
Allegati:
- Allegato 1 – fac-simile istanza trasformazione del rapporto di lavoro del personale docente e educativo e ATA;
- Allegato 2 – Modello personale Docente (compilazione a cura dell’istituzione scolastica)
- Allegato 2 bis – Modello personale ATA (compilazione a cura dell’istituzione scolastica)
- OM 55 DEL 13-02-1998
- OM 446/1997