AUTORIZZATO IL TFA SOSTEGNO VII CICLO PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/22
Con Decreto Ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 è stato autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2021/2022 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella:
- scuola dell’infanzia;
- scuola primaria;
- scuola secondaria di I grado;
- scuola secondaria di II grado.
I posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A.
PROVE DI ACCESSO
Le modalità di espletamento delle prove di accesso sono costituite:
- da un test preselettivo;
- una o più prove scritte ovvero pratiche;
- da una prova orale.
Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli Atenei con propri bandi.
SVOLGIMENTO DEI TEST PRESELETTIVI
Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 2022, nelle modalità di seguito indicate:
- 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;
- 25 maggio 2022 prove scuola primaria;
- 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;
- 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.
La predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dall’art. 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92.
I percorsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, entro il 30 giugno 2023.
ASPIRANTI AMMESSI DIRETTAMENTE ALLA PROVA SCRITTA
In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
La legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Candidati con servizio su sostegno:
- i candidati che, nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte;
- per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.
L’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi sono indicati all’art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del d.m. n. 92/2019.
REQUISITI D’ACCESSO AL TFA SOSTEGNO VII CICLO
(indicati nell’articolo 3 del DM n. 92/2019)
Per la Scuola dell’infanzia e primaria:
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- oppure diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Scuola secondaria di primo e secondo grado:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
- oppure laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);
Insegnanti tecnico-pratici:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
- laurea anche triennale (oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno).
Gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino al 2024/25 con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.
SI ALLEGA:
- Decreto Ministeriale n 333 del 31 maro 2022
- Allegato A (Tabella riassuntiva offerta formativa)
- D.M. n 92/2019
- Decreto legislativo N 59/2017