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TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA

ORDINANZA MINISTERIALE:
TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA  A.S. 2019/20

Sintesi della Redazione ACLIS

Il MIUR con la O.M. disciplina gli adempimenti necessari ai fini delle operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20   

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Dl MOBILITA’

I termini per le operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2019/22 sono i seguenti:

Docenti

Presentazione domande: dall’11 marzo al 5 aprile 2019.

Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili, per tutti gli ordini di scuola: 25 maggio 2019.

Pubblicazione dei movimenti per tutti i gradi di scuola: 20 giugno 2019.

Mobilità territoriale e professionale verso le discipline specifiche dei Licei Musicali

Presentazione domande: dal 12 marzo al 5 aprile.

Termine ultimo comunicazione SIDI posti disponibili: 4 maggio 2019.

Pubblicazione movimenti

  • movimenti ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 5 del CCNI: 13 maggio 2019
  • movimenti ai sensi del comma 7 dell’art. 5 del CCNI: 16 maggio 2019 
  • movimenti ai sensi del comma 8 e 9  dell’art. 5 del CCNI: 20 maggio 2019
  • movimenti ai sensi del comma 10 dell’art. 5 del CCNI: 23 maggio 2019 
Personale educativo

Presentazione domande: dal 3 al 28 maggio

termine ultimo per comunicazioni SIDI domande e posti disponibili: 22 giugno 2019

Pubblicazione movimenti: 10 luglio 2019

Personale ATA

Presentazione domande: dal 1° al 26 aprile

Termine ultimo per comunicazione SIDI domande e posti disponibili: 6 giugno 2019

Pubblicazione movimenti: 1° luglio 2019

Sintesi con tutte le novità del nuovo contratto

Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili. 

Si precisa che, i docenti con incarico triennale , ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, prima di eseguire la mobilità:

  • acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico;
  • i docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.

Il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018, all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova:

  • assumono la titolarità dall’a.s. 2019/20 sul posto accantonato ai sensi dell’art. 8;
  • in caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.
MODALITA’
 Personale Docente, ed A.T.A. :
  • deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale — Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR;
  • nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ sono fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria;
 I docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali:
  • inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione mobilità del sito;
  • tali domande vanno inviate all’Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime;

Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del temine relativo al personale docente ed A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo.

 Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni:
  • nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati;
  • i docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’art 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità;
  • i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.
  • per la domanda in formato cartaceo, i docenti utilizzeranno gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’;
  • I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti;
  • le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo;
  • in caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima;
  • le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.

 Le classi di concorso di riferimento sono quelle previste dal D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica.

Docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti:
  • devono indicare nello spazio riservato all’unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale nei centri provinciali per l ‘istruzione degli adulti;
 Personale A.T.A.
  • deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria.
  • le istituzioni scolastiche devono trasmettere tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale.

 Le domande debbono essere corredate dalla documentazione:

  • i titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo domanda;
  • i titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati.
PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI  E DEI PASSAGGI

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

  • I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
  • II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Si ricorda che:

  • la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo;
  • nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente.

Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.

In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dalla O.M.

SEDI DISPONIBILI  PER LE OPERAZIONI  DI MOBILITA’

Le disponibilità per le operazioni di mobilità sono determinate,  dai posti vacanti risultanti  all’inizio dell’anno scolastico e sui posti disponibili dell’organico dell’autonomia.

Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

  1. a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
  2. b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo;
  3. c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.

Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.

Dalle predette disponibilità vanno detratti:

  • i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli.
  • i posti e le cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018;
  • per il personale docente individuato ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 tale detrazione avverrà a livello provinciale

Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:

  • s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
  • s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
  • s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali  aliquote  sono applicate fatti  salvi gli  accantonamenti  richiesti e  la sistemazione del soprannumero  provinciale  considerando  distintamente   le  diverse  tipologie   di   posto (comune/sostegno)

Ai fini della ripartizione dei posti l’eventuale posto dispari, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità.

Qualora il calcolo dei contingenti dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.

I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali,  dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso.

Nel caso in cui, terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.

Qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino  ulteriori  posti  disponibili,  gli  stessi  verranno  destinati  a  mobilità  territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all’art. 2, comma 4 del presente contratto nell’a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua   sul 100  per cento delle disponibilità determinate al termine della Fase II.

 MODALITA’   DI   ASSEGNAZIONE    AI   CENTRI   TERRITORIALI PER L’ISTRUZIONE   DEGLI  ADULTI  NELLA SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA  DI I  GRADO 

I  movimenti a domanda sui posti dei centri per l’istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola primaria e nella secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda:

  • per l’indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali;
  • l’indicazione di preferenza di comune o distretto o provincia non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province.
MODALITÀ  DI  ASSEGNAZIONE   DELLE  CATTEDRE  E  DEI  POSTI  CON TITOLARITA’  SU SCUOLA – CATTEDRE INTERNE  ED ESTERNE
 INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

Con un’unica domanda si possono esprimere fino a quindici preferenze (scuola, comune, distretto, provincia), indicando:

  • le scuole;
  • ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale;
  • in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

La preferenza “Scuola” relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese va espressa:

  • facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico;
  • i docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico;
  • per i CIPIA sono esprimibili i codici delle singole sedi di organico (ex C.T.P).

 Rispetto all’ordine della preferenze espresse: 

  • il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola;
  • qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale;
  • in tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica.

Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie.

Nell’indicazione delle preferenze:

  • per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda;
  • tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze;
  • il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito;
  • tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra.

Si precisa che:

  • non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente;
  • i docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda;
  • le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario;
  • i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre   orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

  • le cattedre interne alla scuole;
  • le cattedre orario esterne stesso comune;
  • le cattedre orario esterne tra comuni diversi;

2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto,  provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

  • le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino;

Esclusivamente per la mobilità per l’anno scolastico 2019/2020 non sono distinte le cattedre esterne con completamento all’interno del comune e tra diversi comuni.

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.

Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico:

  • l’assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c (il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi o distretti sub comunali diversi);
  • in presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art.  13 C. 1 del presente contratto  o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
 LA PREFERENZA” NEI PERCORSI   DI  SECONDO  LIVELLO  DEL  SISTEMA  DI  ISTRUZIONE   DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE  DI SECONDO GRADO   

Per il trasferimento all’interno dello stesso istituto:

  • dal corso diurno al corso serale, si deve fare specifica richiesta riportando  il codice corrispondente al corso serale;
  • dal corso serale al corso diurno, si deve fare specifica richiesta riportando il relativo codice.

Per  il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali:

  • si deve formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.

Nel caso in cui l’insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico, comune, distretto,  provincia, poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre:

  • deve fare esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda;
  • tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.

La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre  orario fra istituti  diversi possono essere trasferiti  anche su cattedre  orario fra corsi diurni e corsi serali.

Con riguardo  alle preferenze  sintetiche , qualora  il docente  abbia richiesto anche il corso serale, barrando l’apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:

  • corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
  • corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.
MOBILITA’  TERRITORIALE

La mobilità si svolge per scuole e le preferenze vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma, salvo quanto previsto per:

  • i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
  • le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
  • le sezioni di scuola speciale;
  • i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’istruzione degli adulti.

I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15:

  • è istituito per l’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.
  • sono confermate le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;
  • i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto;
  • la contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento;
  • sono salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
SISTEMA  DELLE  PRECEDENZE    ED  ESCLUSIONE   DALLA GRADUATORIA INTERNA  D’ISTITUTO

Le precedenze sono raggruppate secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale, fa eccezione il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale.

Per ogni tipo di precedenza sotto elencata, durante le varie fasi dei movimenti, in caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha una maggiore anzianità anagrafica.

I. DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

  • personale scolastico docente non vedente;
  • personale emodializzato.

II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

  • disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92;
  • personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo;
  • personale appartenente alle categorie previste al comma 6, dell’art. 33 della legge 104/92.

IV. ASSISTENZA AL CONIUGE; ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile o a chi, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità viene riconosciuta:

  • sia nella I fase, ma solo tra distretti diversi dello stesso comune;
  • sia nella II e III fase dei trasferimenti.

Viene riconosciuta la precedenza, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili.

Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge e, miratamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza.

  • ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela;
  • qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
  • successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire , della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.  

La condizione fisica che dà titolo alla precedenza nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente, tale disposizione non trova applicazione solo nel caso dei figli disabili (certificazione di disabilità rivedibile).

V. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATAVII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI LOCALI

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio.

Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’a.s. 2018/19, domanda volontaria di trasferimento.

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero ai fini del trasferimento d’ufficio nel seguente ordine:

  1. Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale. (Non devono essere considerati coloro che sono stati trasferiti da posto comune a posto di lingua nella stessa scuola).
  2. Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Si precisa che:

il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti;

si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

VALUTAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO

La valutazione degli anni di servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno), nella mobilità d’ufficio viene effettuata invece nella seguente maniera:

  • i primi quattro anni sono valutati 3 punti per ogni anno;
  • il periodo eccedente i quattro anni è valutato per i 2/3 (2 punti per ogni anno). 

ACLIS ricorda che sul sito www.aclis.it alla sezione “Modulistica per il personale scolastico” si trovano tutti  i modelli da allegare alla domanda per la mobilità.

La redazione, per ulteriori approfondimenti ha predisposto delle schede tecniche: