MODIFICHE ALLE INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DA MAD (messa a disposizione) A. S. 2020/2021
Il MIUR con la nota del 4 novembre 2020, inviata ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali ha emanato istruzioni ed indicazioni operative per la copertura di cattedre e ore non assegnate anche dopo la conclusione delle operazioni previste dalla nota prot. n. 26841 del 5.9.2020.
La nota precedente del mese di settembre recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021, riportava che “le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”.
Con la presente nota invece, per far fronte all’emergenza sanitaria in corso e al fine di consentire alle scuole di attribuire le cattedre o le ore ancora disponibili, è possibile in via eccezionale, limitatamente all’anno scolastico in corso, procedere alla nomina attraverso le MAD dei docenti inclusi anche in GPS o in graduatorie di istituto di altre province.
La nomina dell’aspirante da MAD può essere disposta:
- esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante;
- è necessario altresì che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.
Pertanto all’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
Qualora pervengano più istanze, sarà data la precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.
Si Allega :
Nota MIUR N. 34635 DEL 4-11-2020