fbpx

QUANDO E’ CONSENTITO LASCIARE UNA SUPPLENZA CONFERITA DA GAE , GPS E DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO

INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. 

La nota Miur n 26841 del 5 settembre 2020 ha  fornito le istruzioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2020/21.

Si precisa che:

  • Non è possibile lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve anche quando la supplenza è a orario ridotto e l’altra è a orario intero, resta solo  il diritto al completamento d’orario;
  • si può lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie d’istituto per una supplenza annuale (30 giugno o 31 agosto);
  • non si può lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto da gae\gps;
  • non si può lasciare una supplenza breve per una supplenza fino al termine delle lezioni;
  • si può lasciare una supplenza fino al termine delle lezioni per una supplenza al 30 giugno o 31 agosto.

PER LA SUPPLENZA CONFERITA DALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

  IL personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [30 giugno o 31 agosto]”(l’art. 14 comma 2 dell’O.M. 60/2020).

Per le supplenze brevi essendo sempre conferite sulla base delle graduatorie d’istituto è consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Inoltre, è consentito anche lasciare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto se questa è stata conferita dalle graduatorie d’istituto per accettare altra supplenza sempre al 30 giugno o 31 agosto (per lo stesso o altro insegnamento). Si precisa che in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS, le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto possono essere conferite anche mediante le graduatorie d’istituto (art. 2 comma 5 O.M. 60/2020).

Non si può lasciare una supplenza breve per una supplenza fino al termine delle lezioni

PER LA  SUPPLENZA CONFERITA DA GAE\GPS

Non è invece mai possibile abbandonare una supplenza da GAE o da GPS al 30 giugno o al 31 agosto:

  • che sia posto comune o di sostegno, per altra supplenza da GAE\GPS o Graduatorie d’Istituto, indipendentemente dalla durata, 30 giugno, 31 agosto, e dalla tipologia di posto, comune o di sostegno; 
  • si applica anche nel caso in cui il docente sia in servizio per una supplenza a orario ridotto.

Durante il periodo delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche  (30 giugno) per l’accettazione successiva di supplenza annuale (31 agosto) per il medesimo o diverso insegnamento”(art. 12 comma 11 dell’O.M. 60/2020).

Pertanto sarà possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per prenderne una al 31 agosto solamente se non c’è ancora stata la stipula del contratto o la relativa presa di servizio.

non è più consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza fino al termine delle lezioni (es: 8\10 giugno), invece si puo’ lasciare una supplenza fino al termine delle lezioni per una supplenza al 30 giugno o 31 agosto (art. 12 comma 11 dell’O.M. 60/2020)

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

L’ O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ha ridisciplinato l’intera materia relativa al conferimento delle supplenze,  in particolare, sono stati rivisti i criteri e le modalità di conferimento delle seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

L’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell’OM 60/2020. Le graduatorie di istituto vigenti per  il  triennio  2017/2018,  2018/2019,  2019/20, ad  eccezione  della  prima  fascia, sono  caducate  e inattingibili. 

Si richiama l’attenzione in merito a quanto disposto dall’articolo 399, del T.U., nella parte in cui dispone che:

 “ A  decorrere  dalle  immissioni  in  ruolo  disposte  per  l’anno scolastico  2020/2021,  i  docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di  nomina  a  tempo  indeterminato possono  chiedere  il  trasferimento,  l’assegnazione  provvisoria  o  l’utilizzazione  in  altra  istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso  soltanto  dopo  cinque  anni  scolastici  di  effettivo  servizio  nell’istituzione  scolastica  di titolarità,  fatte  salve  le  situazioni  sopravvenute  di  esubero  o  soprannumero.  La disposizione  del presente  comma  non  si  applica  al  personale  di  cui all’articolo  33,  commi  3  e  6,  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di  iscrizione  ai  rispettivi  bandi  concorsuali  ovvero  all’inserimento  periodico  nelle  graduatorie  di cui all’articolo 401 del presente testo unico..”

L’individuazione  del  destinatario  della  supplenza  è  operata:

  • dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS;
  • dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. 

La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla   base delle  GAE  e  delle  GPS  a  seconda  della  graduatoria  interessata  dalla convocazione per il relativo insegnamento.

 La  rinuncia  dagli  elenchi  GAE  per  il  sostegno  consente  di  accettare  altra  nomina  dalla medesima GAE per posto comune. 

ISTANZA DI MAD

All’atto  dell’esaurimento  della  graduatoria  di  istituto,  ivi  comprese  le  graduatorie  delle istituzioni  scolastiche viciniori,  il  dirigente  scolastico si  avvale di  aspiranti  docenti  che  abbiano presentato istanza di MAD

  • Le  domande  di  messa  a  disposizione  devono  essere  presentate  esclusivamente  dai  docenti che  non  risultino  iscritti  in  alcuna  graduatoria  provinciale  e di  istituto  e  possono  essere  presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza;
  • qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000,  eventualmente  integrate  se  già  presentate,  devono  contenere  tutte  le  dichiarazioni necessarie  per  consentire  la  verifica  puntuale  dei  suddetti  requisiti  da  parte  dei  dirigenti  scolastici, ivi   compresi   gli   estremi   del   conseguimento   del   titolo   di   abilitazione   e/o   del   titolo   di specializzazione. 
  • gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.

VINCOLI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fare attenzione su quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza la cui attuazione è vincolante per l’istituzione scolastica  

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza  delle  graduatorie  effettua  tempestivamente  i  controlli  delle  dichiarazioni  presentate. 

Al termine  dei  controlli,  il  dirigente  scolastico  che  li ha  effettuati  comunica  l’esito  della  verifica all’Ufficio  competente,  il  quale  convalida  a  sistema  i  dati  contenuti  nella  domanda  e  ne  dà comunicazione all’interessato. 

I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

 In  caso  di  esito  negativo  della  verifica,  il  dirigente  scolastico  che  ha  effettuato  i  controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato , per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza. 

Considerata  la  rilevanza  della  procedura,  finalizzata  alla  validazione  dei  titoli  in  maniera definitiva, saranno disposte opportune forme di controllo da parte dell’Ufficio scolastico territoriale, e dell’Amministrazione centrale. 

PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI 

Nel  caso  in  cui  non  ci  siano  più  aspiranti  nella  graduatoria  ad  esaurimento e  nella graduatoria  provinciale del  personale  educativo  in  possesso  del  titolo  di  specializzazione  per  la copertura   dei   relativi   posti   nei   convitti   speciali   e,   ove   risulti   analoga   assenza   di   aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di  personale  educativo  nei  convitti,  anche  speciali, sono assegnate  contestualmente  in  base  alle graduatorie  ad  esaurimento e  alle  graduatorie  provinciali consentendo  il  diritto  di  opzione  agli aspiranti.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI 

Scuola secondaria di primo e di secondo grado

 Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso  degli  interessati,  le  ore  di  insegnamento  pari  o  inferiori  a  sei  ore  settimanali,  che  non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di  specifica  abilitazione  o  specializzazione  sul  sostegno  o,  in  subordine,  del  titolo  di  studio  valido per l’insegnamento della disciplina. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti,  gli  spezzoni  orari  ed  i  posti  part-time  che  residuino  dopo  le  utilizzazioni  del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo  determinato  secondo  il  seguente  criterio  ed  entro  il  limite  orario  massimo  previsto  dal CCNL.  

Le ore da  considerare  per  l’adeguamento  devono  riguardare  le  sole  ore  di  insegnamento frontale  pari  a  22  settimanali.  

A tali ore si aggiungono  rispettivamente,  1  ora  di  programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. 

Ne consegue, pertanto che:

  • da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione;
  • da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

 Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua  inglese  in  quanto  non  sia  stato  possibile  assegnare  le  predette  ore  di  insegnamento  al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti  per  il  predetto  insegnamento,  le  ore  rimaste  disponibili  saranno  assegnate  ad  aspiranti presenti  nelle  graduatorie  ad  esaurimento  e,  in  subordine,  agli  aspiranti  presenti  nelle  graduatorie provinciali  e  nelle  graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo13  comma 17 dell’Ordinanza. 

In  fase  di  convocazione  dalle  graduatorie  di  scuola  primaria ai  fini  della lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la  lingua  inglese  e, quindi, dovrà essere  in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale. L’aspirante dovrà fornire il titolo in suo possesso e l’istituzione scolastica verificherà,  in sede di accettazione della nomina, il suddetto titolo.  

Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso  del  titolo  di specializzazione  nella  specifica  metodologia  didattica  iscrittone gli  appositi elenchi  prodotti  dal  sistema  informativo per  le  graduatorie  ad  esaurimento  e,  in  subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO

 Permangono   tuttora,   in   forza   di provvedimenti cautelari emessi dalla   magistratura amministrativa,  soggetti  che,  privi  di  abilitazione,  sono  inseriti  nella  I  fascia  delle  GPS  e, conseguentemente,  nella II fascia delle graduatorie di istituto. 

All’atto della sentenza di merito, che accerta  l’assenza  del  valore  di  abilitazione  del  titolo  posseduto,  gli  Uffici  procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo  titolo  di  studio,  nelle  corrispettive  II  fasce  GPS  e  III  fasce  GI,   secondo  modalità  che saranno successivamente rese note. L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini  dell’inserimento  nella  I  Fascia  delle  GPS  o  nelle  GI  di  II  fascia  secondo  quanto  previsto dall’O.M.  n.  60/2020,  esclusivamente  per  il  caso  in  cui  il  relativo  giudizio  non  risulti  definito  da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante. 

In  ogni  caso,  il  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  cui  l’aspirante sia chiamato  in dipendenza  dell’inserimento  con  riserva  nella  relativa  graduatoria  provinciale  o  d’istituto,  dovrà contemplare  apposita  clausola  risolutiva  espressa,  condizionata  alla  definizione  del  giudizio  in termini favorevoli all’Amministrazione. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

 Si  ricorda  che  dal  1  settembre  2017  è  entrato  in  vigore  il  sistema  di  qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 175 del 20 agosto 2012 che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica.

Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di  docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di  assicurare  il  servizio,  si  potrà  ricorrere  a  personale  docente  non  ancora  in  possesso  dei  titoli  di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inseriti nei previsti percorsi formativi. Tali docenti,  ancorché  impiegati  su  posti  effettivamente  vacanti  e  disponibili,  dovranno  essere  assunti con  contratti  dal  1  settembre  sino  al  termine  delle  lezioni.  Ove  poi il  titolo  di  studio  richiesto  sia conseguito entro il 31 dicembre 2020, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1 settembre 2021. 

LICEI MUSICALI

 Nel  caso  di  esaurimento  delle  GPS  o  delle  Graduatorie  di  Istituto  delle  varie  specialità strumentali della A-55, si ritiene opportuno fornire le seguenti modalità operative:

1) Esaurimento delle GPS:

a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria corrispondente della classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto. 

b) per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:

  • le graduatorie della A-56 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento;
  • le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento;
  • le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento.

2) Esaurimento delle graduatorie di istituto

  • I dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie licei viciniori nella provincia
  •  in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei viciniori o di assenza di altri licei musicali nella provincia, i dirigenti scolastici procedono secondo quanto previsto dal punto 1) “Esaurimento delle GPS”.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

 L’ articolo 1,  comma  1,  del  Regolamento  approvato  con  D.M.  13  dicembre  2000,  n.  430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali  e  amministrativi,  che  non  sia  stato  possibile  assegnare  mediante  incarichi  a  tempo indeterminato,  sono  coperti  con  il  conferimento  di  supplenze  annuali  o  di  supplenze  temporanee sino al termine dell’attività didattica. 

Ai fini predetti si utilizzano:

  • le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del  D.L. vo  297/94;
  • in  caso  di  esaurimento  delle  stesse,  gli  elenchi  e  le  graduatorie  provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.

Si  sottolinea  che,  solo  in  caso  di  esaurimento  delle  graduatorie  permanenti  dei  concorsi provinciali  per  titoli  di  cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto. 

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non  preclude  all’aspirante  di  accettare  altra  proposta  di  supplenza  per  diverso  profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

 L’art. 4 comma 1 del D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, dispone che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.

 E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. 

Si richiama l’attenzione sull’art. 4 comma 3 del D.M. 430/2000 sopra richiamato, che dispone che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

PERSONALE A.T.A. TEMPORANEAMENTE ASSENTE 

I Dirigenti  scolastici  possono  conferire  supplenze  temporanee  nel  rispetto  dei  criteri  e  principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. 

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma  332,  della  legge  190  del  2014,  come  specificato  dalle  note  DPIT  prot.  n.  2116  del  30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. 

Pertanto  i  dirigenti  scolastici  non  possono  conferire  le  supplenze  brevi  di  cui  al  primo periodo  del  comma  78  dell’articolo  1  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  a:  

  • personale appartenente  al  profilo  professionale  di  assistente amministrativo,  salvo  che  presso  le  istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  • personale appartenente al profilo di assistente tecnico; 
  • personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per  supplenze  brevi  e  saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996,  in  sostituzione  degli  assistenti  amministrativi  e  tecnici  assenti,  a  decorrere  dal  trentesimo giorno di assenza. 

Anche  per  il  personale  A.T.A.  si  conferma  la  possibilità  per  gli  interessati  di  farsi rappresentare   da   proprio   delegato   in   sede   di   conferimento   della   nomina,   nonché   la   non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui  all’art.  7  del  Regolamento  delle  supplenze  (D.M.  13.12.2000,  n.  430),  in  caso  di  rinuncia  ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio. 

Per il profilo di DSGA e, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate,  si  provvede  secondo  le  modalità  dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli aa. ss. 2019/20-21/22. Relativamente ai posti residuati all’esito della procedura di  mobilità  straordinaria    di  cui all’articolo  58,  comma  5-quinquies,  del  decreto  legge  21  giugno 2013,  n.  69,  nelle  more dell’espletamento  della  procedura  selettiva  di  cui  al  comma  5-sexies  dello  stesso  articolo, finalizzata  all’immissione  in  ruolo  dei  candidati  con  decorrenza  1°  gennaio  2021,  si  procede mediante il conferimento di supplenze temporanee sino al 31.12.2020.

DISPOSIZIONI COMUNI 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine.

 La  stipula  del   contratto,  analogamente  a  quanto  avviene  per  le  assunzioni  a  tempo indeterminato,  opportunamente  perfezionata  dal  Dirigente  scolastico  attraverso  le  funzioni  del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. 

E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità  di  differire  la  presa  di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…). 

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di  continuità  o  interrotto  da  giorno  festivo,  o  da  giorno  libero,  ovvero  da  entrambi,  la  supplenza temporanea, è prorogata  nei  riguardi  del  medesimo  supplente  già  in  servizio,  a  decorrere  dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

 Si  ricorda  inoltre  quanto  disposto dall’art. 40, comma 3 e 60 commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data  anteriore  di  almeno  sette  giorni  all’inizio  di  un  periodo  predeterminato  di  sospensione  delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  è  costituito  per  l’intera  durata  dell’assenza.  

Si rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

 Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di  insegnamento,  ricadenti  nel  periodo  di  durata  del  rapporto  medesimo,  sono  retribuite  e  da computarsi  nell’anzianità  di  servizio. 

 Nel  caso  di  completamento  di  tutto  l’orario  settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Si richiama, infine, quanto previsto dall’O.M. 5 agosto 2020 n. 83 Ordinanza concernente le misure  per  la  ripresa  dell’attività  didattica  in  presenza  nell’anno  scolastico  2020/2021  nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

I dirigenti  preposti  agli  uffici  scolastici regionali sono stati autorizzati a derogare, ove strettamente necessario e per il solo anno scolastico 2020/2021, ai limiti nel numero massimo degli alunni per classe definiti dal citato DPR 81/2009:

  • ad  attivare  incarichi  temporanei  di  personale  docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  in relazione  alle  specifiche  esigenze  delle  istituzioni  scolastiche;
  • i  predetti  contratti,  ai  sensi dell’articolo 3 dell’OM 83/2020, sono assimilabili alle supplenze temporanee 

 Al  riguardo,  si  rammenta  che  i  posti  relativi  ai  contratti  attivati  non  sono  disponibili  per utilizzazioni  e  assegnazioni  provvisorie,  hanno  decorrenza  giuridica  ed  economica  dalla  data  di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni. 

  • In  caso  di  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza,  i  contratti  di  lavoro  attivati  si intendono  risolti  per  giusta  causa,  senza  diritto  ad  alcun  indennizzo;
  • in  caso  di  cessazione  della sospensione,  alla ripresa dell’attività didattica in  presenza,  i  predetti  contratti  sono  riassegnati  ai precedenti  titolari,  ove  ancora  disponibili,  ai  fini  della  continuità  didattica  e  dell’economicità dell’azione amministrativa. 

Per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio  1999,  n.  124  e  dell’articolo  2,  comma  4,  lettera  c)  dell’ordinanza  del  Ministro dell’istruzione  10  luglio  2020,  n.  60,  si  procede  utilizzando  le graduatorie  di  istituto  di  cui all’articolo 11 della predetta ordinanza. 

Per i contratti relativi al personale ATA, si procede, invece, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione  13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.

 Per quanto concerne, infine, le eventuali sostituzioni del personale di cui all’OM 83/2020, si procede  ai  sensi  e  nei  limiti  della  normativa  vigente  e,  in  ogni  caso,  fermo  restando  il  prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione   o   di   titolo   di   studio   idoneo,   consentendo,   ove   non   sia   possibile   procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza. 

Con   successiva   comunicazione   del   Dipartimento   competente   saranno   comunicati   gli stanziamenti finanziari che saranno assegnati agli Uffici Scolastici per la copertura delle sostituzioni del personale nominato. 

CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME

Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato  con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44 c. 8, 51  e  58  relativamente  al  personale  ATA.  Alle  suddette  disposizioni  si  dà  luogo  tenuto  conto  di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008. 

Le  disponibilità  derivanti  dal  part-time,  riferendosi  a  posti  vacanti  solo  di  fatto  e  non  di diritto,  vanno  coperte  mediante  conferimento  di  supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle attività didattiche. 

Più   disponibilità   derivanti   da   part-time,   relative   allo   stesso   profilo   professionale   del personale  ATA,  possono  concorrere,  ai  sensi  del  comma  1  dell’art.  4  del  Regolamento,  alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

 Si   precisa   che,   ai   fini   predetti:

  • si   utilizzano   le   graduatorie   permanenti   dei   concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94,
  • in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35; 
  • esaurite  le  predette  operazioni,  le  disponibilità  residue  saranno  utilizzate  dai  dirigenti scolastici  secondo  quanto  contemplato  dal  D.M.  13  dicembre  2000,  n.  430,  per  la  stipula  di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21,  33  comma  6  e  33  commi  5  e  7  della  legge  104/92,  si  dà  luogo  esclusivamente  quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo  alla  suddetta  priorità  faccia  parte  di  un  gruppo  di  aspiranti  alla  nomina  su  posti  della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della  priorità  nella  scelta,  sempre  che  permangano  le  condizioni  che  hanno  dato  luogo  alla concessione del beneficio. 

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di  maggiore  durata  giuridica  e  consistenza  economica  che  non  siano  stati prioritariamente  offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. 

Per  la  fruizione  del  beneficio  di  priorità  di  scelta  della  sede  scolastica  e  per  la  produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. 

Si  chiarisce,  inoltre,  che  solo  per  gli aspiranti  in  situazione  di  handicap  personale  di  cui all’art.  21,  e  al  comma  6  dell’art.  33  della  legge  n.  104/92,  la  priorità  di  scelta  si  applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti  che  assistono  parenti  in  situazioni  di  handicap  di  cui  ai  commi  5  e  7  del  medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona  assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI

 Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678 comma  9  e  1014  comma  3,  opera  nei  confronti  del  personale  docente  ed  educativo  iscritto  nelle graduatorie  ad  esaurimento  e  nelle  graduatorie  provinciali,  nonché  del  personale  ATA  iscritto nelle graduatorie permanenti. Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle  riserve  di  cui  alla  legge  n.  68/99,  le  SS. LL.  vorranno  tener  conto  delle  istruzioni  emanate nell’allegato  A,  istruzioni  operative  finalizzate  alle  immissioni  in  ruolo,  punto  A7: Per  la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del  personale  avente  titolo  alla  riserva  di  posti  iscritto  nelle  graduatorie  ad  esaurimento,  si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA. Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi  in  considerazione soltanto  i  posti  ad  orario  intero,  nei  limiti  della  capienza  del  contingente provinciale. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS. LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato  luogo  a  trattamento  di  rendita  da  infortunio  sul  lavoro,  alle  vittime  del  terrorismo  e  della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98. 

CERTIFICAZIONE    SANITARIA    DI    IDONEITA’    ALL’IMPIEGO    E DOCUMENTAZIONE DI RITO

 Si  rammenta  che  l’obbligo  della  certificazione  sanitaria  di  idoneità  all’impiego  è  stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98. 

Circa  la  presentazione  della  documentazione  di  rito  si  richiamano  gli  artt.  46,  71,  72,  e  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni. 

PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 

Si  richiama  la particolare  attenzione  sulla  necessità  che  le  informazioni riguardanti  le  operazioni  di  conferimento  delle  supplenze  (disponibilità  dei  posti  ed  ogni  loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc.,) siano,adeguatamente e in tempo utile per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, pubblicate sul sito istituzionale di ciascun Ufficio.

Si allega:

Nota Miur n 26841 del 5 settembre 2020