SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
Il Decreto N. 92 dell’ 8 febbraio 2019 indica i nuovi percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall’anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto 30 settembre 2011.
l percorsi saranno istituiti ed attivati dagli Atenei , nel limite dei posti autorizzati , secondo le modalità ed i requisiti previsti dal decreto 10 dicembre 2016, n. 948.
Con successivo decreto del MIUR :
- è effettuata la ripartizione dei contingenti;
- sono fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare;
- saranno previste le eventuali deroghe dei percorsi delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare per i percorsi di specializzazione sul sostegno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
Per la scuola dell’infanzia e primaria:
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:
- il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’ articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado,
- gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
Ammessi con riserva
Sono ammessi con riserva coloro che avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
Negli allegati A, B e C del D.M. sostegno sono definiti:
- il profilo del docente specializzato;
- le tematiche delle prove di accesso;
- gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio;
- i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno
I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento
Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero.
Ai fini di cui al comma 5, gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per grado di istruzione.
Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.
Il test preliminare ha la durata di due ore ed è costituito:
- da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto;
- almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana;
- la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale zero punti.
E’ ammesso alla prova, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
- abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Disposizioni transitorie
E’ titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il personale in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado;
- aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
Normativa di riferimento
Decreto n. 92/2019 articolo 5
Disposizioni transitorie e finali
In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
Articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017
Requisiti di accesso
Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a, (posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari), il possesso congiunto di:
- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:
- a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
- Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di sostegno, di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.
Articolo 3, comma 4, lettera a, b, c,
Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:
- a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari;
- b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
- c) posti di sostegno.
Si allega:
- Decreto N. 92 dell’ 8 febbraio 2019
- Decreto Min. n 249 del 10 settembre 2010
- Decreto legislativo n. 59 del n 13 aprile 2017