SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO E ATA – CENTRI TERRITORIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
SCHEDA TECNICA A CURA DELLA REDAZIONE “ACLIS” sui seguenti punti relativi alla mobilità per l’a.s. 2021/22:
• sedi disponibili per le operazioni di mobilità;
• modalità delle sedi di organico;
• modalità di assegnazione ai centri territoriali per l’istruzione degli adulti nella scuola primaria e secondaria di I grado;
• modalità di assegnazione delle cattedre e dei posti con titolarità su scuola – cattedre interne ed esterne;
• percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado.
SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
Le disponibilità per le operazioni di mobilità sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.
Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.
Dalle predette disponibilità vanno detratti:
- i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli.
- i posti e le cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018;
- per il personale docente individuato ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 tale detrazione avverrà a livello provinciale
Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:
– a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
– a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
– a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.
Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno)
Ai fini della ripartizione dei posti l’eventuale posto dispari, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità.
Il calcolo dei contingenti viene effettuato arrotondando all’unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.
I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso.
Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.
Qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.
Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all’art. 2, comma 4 del presente contratto nell’a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100 per cento delle disponibilità determinate al termine della Fase II.
Per il personale di cui all’articolo 18 bis (di scuole e istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza), il calcolo dei contingenti relativi alla mobilità avviene al termine della fase H bis dell’allegato 1, (effettuazione della seconda fase dell’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo).
MODALITA’ DELLE SEDI DI ORGANICO
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l’indicazione del codice di scuola sede di organico docenti.
Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.
Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico sono richiedibili, mediante l’indicazione del codice sede di organico docenti.
I posti per l’insegnamento della lingua inglese dell’organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese. I suddetti docenti devono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua.
L’organico di scuola dell’infanzia e primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti.
L’organico delle scuole secondarie di I e II grado è richiedibile mediante l’indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CENTRI TERRITORIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
I movimenti a domanda sui posti dei centri per l’istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola primaria e nella secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda:
- per l’indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali;
- l’indicazione di preferenza di comune o distretto o provincia non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CON TITOLARITA’ SU SCUOLA – CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
Nell’indicazione delle preferenze:
- per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda;
- tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze;
- il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito;
- tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.
Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.
Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.
I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
Si precisa che:
- le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario;
- pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.
Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:
1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
- le cattedre interne alle scuole;
- le cattedre orario esterne stesso comune;
- le cattedre orario esterne tra comuni diversi;
2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
- le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
- le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;
- le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino;
In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.
Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico:
- l’assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c (il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi o distretti sub comunali diversi).
- in presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 C. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Coloro che desiderano il trasferimento, all’interno dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, devono farne specifica richiesta riportando il codice corrispondente al corso serale; parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell’ambito dello stesso istituto, devono farne specifica richiesta riportando il relativo codice.
Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.
Nel caso in cui l’insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (comune, distretto, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza
La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.
Con riguardo alle preferenze sintetiche, qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l’apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:
- corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
- corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.
La Redazione ACLIS, per ulteriori approfondimenti relativi alla mobilità per l’anno scolastico 2021/22
-DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE – MOBILITÀ anno scolastico 2021/2022