SCHEDA TECNICA CORRETTA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER LE SUPPLENZE
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI DOMANDA PER L’INSERIMENTO E/O AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO (EX SECONDA E TERZA FASCIA DI ISTITUTO).
La domanda può essere presentata fino alle 23.59 del 6 agosto 2020.
La domanda si presenta attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. Sarà necessario possedere le credenziali SPID, o in alternativa, un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Graduatorie, docente iscritto nel 2017 in terza fascia di istituto nel 2020 passa in seconda GPS
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione:
- in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti;
- unicamente in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
- È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.
- Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.
l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
i titoli valutabili
i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda
PERSONALE INSERITO NELLE GAE
I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
SOGGETTI IMMESSI IN RUOLO CON RISERVA
- possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS;
- l’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
All’atto della costituzione delle GPS di cui alla presente ordinanza decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite
TITOLI DI SERVIZIO
Valutazione servizio per ogni anno scolastico è massimo punti 12
- Non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti “altri servizi di insegnamento”.
- Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico.
- Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste.
In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.
Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico.
SERVIZIO PRESTATO SUL SOSTEGNO È VALIDO
a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;
SERVIZIO PRESTATO NEL CORSO DEGLI ANNI SENZA TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO
E’ valido ai fini della valutazione del servizio solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;
STUDENTI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;
GPS DI I FASCIA ASPIRANTI ABILITATI
non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.
TITOLI
- Devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il punteggio sarà reso noto solo all’atto di approvazione delle GPS.
- Vi è un divieto che riguarda la contemporanea frequenza di più percorsi accademici in ciascun anno accademico.
POSTI DI SOSTEGNO
Le GPS relative ai posti di sostegno, sono suddivise in fasce così determinate:
A) LA PRIMA FASCIA è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
B) LA SECONDA FASCIA è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
i. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
COMPUTO DEI PUNTEGGI CORRISPONDENTI AI TITOLI DICHIARATI
- è proposto dal sistema informatico;
- I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.
ELENCO AGGIUNTIVO ALLE GPS
Nelle more della ricostituzione delle GPS,
- i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia;
- sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza;
- sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell’apposito decreto di cui al comma 4.
GRADUATORIE DI ISTITUTO
Il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:
a) LA PRIMA FASCIA resta determinata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 (ovvero i soggetti inseriti in GAE);
b) LA SECONDA FASCIA è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS;
c) LA TERZA FASCIA è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.
Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti.
L’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta:
- per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c);
- le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti.
Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all’articolo 3, comma 2, per l’inclusione nelle GPS.
L’aspirante a supplenza può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.
COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI ALLE GPS DI PRIMA FASCIA
- l’aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto effettua le operazioni di cui al comma 4 ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia;
(Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia).
- gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.
NON HANNO OBBLIGO DEI 24 CFU
Docenti già inseriti dal 2017 per tipologie di posti di ITP
Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee sono definite dall’articolo 13.
SI ALLEGA:
- SCHEDA TECNICA
- NOTA MIUR N. 1290 DEL 22-7-2020
- SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
- PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO(