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RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: SCADENZA 31 DICEMBRE 2017

SCADENZA 31 DICEMBRE 2017

La legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, prevede che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico devono essere presentate al Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 10 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno scolastico.  Entro il successivo 28 febbraio il MIUR comunica al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

Per facilitare il rispetto delle scadenze introdotte e il monitoraggio delle domande inoltrate, il Gestore del sistema SIDI ha approntato un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line, attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2017.

Inoltre, con un’altra apposita funzione del citato portale (“Dichiarazione Servizi”), il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.

Ai fini della ricostruzione di carriera:

 

  • Si devono dichiararetutti i servizi d’insegnamento anteriori alla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo prestati nelle scuole statali dalla durata minima di 180 gg. nell’anno scolastico di riferimento e sono valutabili solo se effettuati in possesso di idoneo titolo di studio;  non vengono valutati i periodi di assenza interruttivi dell’anzianità di servizio (aspettativa per motivi di famiglia e di studio, assenze per malattia senza assegni, permessi non retribuiti e quant’altro); viene valutato come anno intero anche il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali o, solo nella scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività didattiche; è valutato il servizio prestato nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate.

 

  • Per il servizio militare di leva o servizio civile(o sostituto equiparato) prestato in data anteriore  30/01/1987, il riconoscimento è previsto se è stato reso con il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza e solo se effettuato in costanza di servizio non di ruolo ( art. 84 del D.P.R. n. 417/1974 e dell’art. 485 del dlgs n. 297/1994; se il servizio è stato prestato successivamente al 30/01/1987 va riconosciuto per la sua effettiva durata integralmente sia ai fini giuridici che economici (art. 20 Legge n. 958/1986 e art. 7 Legge n. 412/1991).

 

La ricostruzione di carriera è un diritto che spetta solo a domanda e può essere presentata dal personale assunto a tempo indeterminato dopo aver superato il periodo di prova ed aver avuto la conferma in ruolo.

Il diritto alla richiesta della ricostruzione di carriera si prescrive dopo 10 anni dall’inizio dell’anno scolastico successivo al superamento dell’anno di prova, mentre l’effetto economico (per i soli arretrati) è soggetto a prescrizione quinquennale.

Gli effetti che ne derivano in seguito alla valutazione del servizio pre-ruolo consentono di far valere il giusto inquadramento nelle fasce di anzianità entro cui vengono graduate le retribuzioni stipendiali di riferimento per ciascuna categoria del personale della scuola; la misura del riconoscimento avviene quantificando, ai fini giuridici ed economici, i primi quattro anni per intero più i 2/3 della restante parte.

Per il personale della scuola fino al 31/8/2010 è prevista la seguente progressione economica orizzontale:

 

  • classe 0 > da 0 a 3 anni
  • classe 3 > da 3 a 9 anni
  • classe 9 > da 9 a 15 anni
  • classe 15 > da 15 a 21 anni
  • classe 21 > da 21 a 28 anni
  • classe 28 > da 28 a 35 anni
  • classe 35 > da 35 anni a fine servizio

 

Dal 1/9/2010 è stata abolita la fascia stipendiale “3-8 anni”, secondo quanto previsto dal CCNL ai sensi dell’art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70.

Pertanto, da tale data la nuova progressione economica orizzontale è la seguente:

  • classe 0 > da 0 a 9 anni
  • classe 9 > da 9 a 15 anni
  • classe 15 > da 15 a 21 anni
  • classe 21 > da 21 a 28 anni
  • classe 28 > da 28 a 35 anni
  • classe 35 > da 35 anni a fine servizio

 

Aclis mette in evidenza dell’esistenza di alcune norme che sono finalizzate all’attribuzione di benefici utili ai solo fini economici, tra cui:

  • supervalutazione del servizio di ruolo prestato all’estero;
  • benefici a favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, figli dei grandi invalidi di guerra di prima categoria, invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie;
  • la temporizzazione per il personale che proviene da un ruolo diverso (art. 4, co. 8/9, del D.P.R. n. 399/1988);

N.B.:

  • Tra gli anni valutabili ai fini della ricostruzione di carriera non rientrano i servizi prestati presso scuole paritarie. Tuttavia numerose sentenze hanno dato ragione ai ricorrenti che chiedevano il riconoscimento dei servizi nelle scuole paritarie.
  • Inoltre, ai fini del riconoscimento economico dei servizi caduti in prescrizione (5 anni) la Ragioneria dello Stato, con la circolare n° 27 del 06/10/2017, ha chiarito che il personale interessato ha diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali nel caso in cui la prescrizione sia imputabile a ritardi dell’Amministrazione nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera.

 

Si allega:

Nota MIUR 01/09/2017

Circolare Ragioneria dello Stato 06/10/2017