Ricorsi Giudice del Lavoro: Stabilizzazione contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 183/2010 il legislatore ha introdotto alcune importanti novità in materia di controversie da lavoro.
In particolare è stata introdotta una disposizione che ha suscitato grande clamore con riferimento al personale precario della scuola, in quanto questa affronta questioni rilevanti in tema di diritti del lavoratore in caso di violazione delle norme in materia di contratto a termine, stabilendo anche i termini per la rivendicazione di siffatti diritti.
Ed invero, la citata Legge da un lato incide sull’entità del risarcimento del danno che spetta al lavoratore estromesso dal posto di lavoro a causa della scadenza del termine apposto al contratto, dall’altro impone termini perentori entro i quali è possibile impugnare l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro ( entro 60 gg. dalla conclusione del contratto il lavoratore deve ritualmente rendere nota al datore di lavoro la propria volontà di impugnare il termine apposto al contratto; differentemente, per i contratti già conclusi anche in anni precedenti all’entrata in vigore della Legge n. 183/2010, i 60 gg. decorrono dal 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della Legge n. 183/2010), e pertanto tutti i contratti a termine pregressi devono necessariamente essere impugnati entro il 23 gennaio 2011.
Su questo tema, giurisprudenza costante e consolidata si è sempre pronunciata in senso negativo rispetto alla possibilità che, nell’ambito del settore del pubblico impiego e quindi anche in campo scolastico, più contratti a termine succedutisi nel tempo potessero comportare la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Tale orientamento negativo trae fondamento dalla circostanza che l’automatica applicazione in materia di pubblico impiego dell’istituto privatistico della trasformazione “a tempo indeterminato” del rapporto di lavoro “a termine” avrebbe consentito di aggirare il canale del concorso pubblico quale presupposto per accedere al posto di lavoro pubblico; peraltro, è noto come nel settore scolastico sia ormai divenuta sistematica la successione nel tempo di più contratti a tempo determinato (sia tramite incarichi di supplenza annuale sia tramite supplenze temporanee).
In questo contesto si comprende il grande clamore suscitato da una recente sentenza del Tribunale di Siena, che in materia di successione nel tempo di più contratti a termine ha dato applicazione anche al settore pubblico della sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di illegittime successioni di contratti a termine, facendo proprie in tal senso due decisioni della Corte di Giustizia Europea.
A sostegno di tale pronunciamento favorevole, in effetti, valgono i principi contenuti nel D.Lgs. n. 368/2001, il quale all’art. 4 prevede che “il termine del contratto a tempo determinato puo’ essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e’ ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita’ lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra’ essere superiore ai tre anni”. Nel successivo art. 5, inoltre, la citata norma prevede che:
“1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 4, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonchè decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita’, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2[…]”.
Sulla scorta di tali considerazioni, l’ACLIS comunica a tutti i docenti precari, ma anche di ruolo (in tal caso è possibile chiedere il risarcimento danni per gli anni pregressi, utile anche per la ricostruzione di carriera e/o la pensione), che sono state attivate le procedure per poter aderire ai ricorsi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere la stabilizzazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
A tal fine, è necessario contattarci tramite l’apposito link “scrivici” presente sul nostro sito internet www.aclis.it, inviando una mail con i Vostri dati; sarà nostra cura risponderVi tempestivamente, allegando il modello di diffida da inviare con raccomandata a/r entro e non oltre il 22 gennaio 2011 e le relative istruzioni operative.