Il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero: guida breve
Il riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero: guida breve
Il riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento ottenuto all’estero, la cosiddetta omologazione, è necessario affinchè il docente che lo ha conseguito possa esercitare la professione di insegnante in Italia: il riconoscimento è possibile se sussistono determinati requisiti, e la verifica è compiuta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dietro presentazione di apposita istanza.
Il procedimento di omologazione del titolo abilitante all’insegnamento, così come per il riconoscimento di altri titoli formativi per professioni diverse, è disciplinato dal Decreto Legislativo nr. 206 del 2007 che ha dato attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (36/2005 CE), come modificata dalla Direttiva 55/2013.
Sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, è possibile scaricare i modelli di domanda necessari per avviare il procedimento. I moduli sono scaricabili anche dai seguenti link:
- modulo riconoscimento per titoli Paesi Comunitari;
- modulo riconoscimento per titoli Paesi non Comunitari;
Il procedimento, come disciplinato dal Decreto, comporta che entro un mese dalla presentazione della domanda per il riconoscimento del titolo estero, gli uffici competenti del Ministero dell’Istruzione, chiedano, ove necessarie, integrazioni documentali. Dal momento in cui la domanda presentata è considerata completa (perchè non è stato chiesto di integrare alcunchè o perchè il docente interessato ha trasmesso quanto richiesto), decorre il termine a disposizione del Ministero per concludere il procedimento.
Il riconoscimento dell’abilitazione comporta grandi vantaggi per i docenti: essere inseriti, ad esempio, nelle graduatorie d’istituto in seconda fascia, come docenti abilitati, partecipare ai concorsi, o, se l’abilitazione concerne altra classe di concorso rispetto a quella per la quale si è già abilitati ed inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento, il conseguimento di ulteriore punteggio per titoli. Il momento in cui avviene il riconoscimento risulta, pertanto, decisivo.
I legali ACLIS sono al fianco dei docenti per far si che il Ministero concluda il procedimento così avviato, nei termini previsti: oltre a seguire il docente in eventuali e decisi solleciti agli uffici competenti, ove siano scaduti i termini fissati dalla legge per provvedere, è possibile proporre ricorso avverso il silenzio.
Lo scopo è quello di ottenere un ordine giudiziale nei confronti del Ministero, affinchè provveda sull’istanza entro un termine che, solitamente, è fissato in 30 giorni e di chiedere il risarcimento per eventuali danni prodotti nei confronti dell’istante.
I docenti che abbiano presentato la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, e che non hanno ancora ottenuto risposta, possono proporre ricorso.
Per avere maggiori informazioni sui ricorsi avverso il silenzio nel procedimento di riconoscimento del titolo straniero, occorre compilare il modulo di richiesta informazioni, indicando in oggetto il Vostro nominativo e la dicitura “ricorso silenzio abilitati all’estero” o inviare una mail a arealegale@aclis.it, sempre indicando in oggetto il Vostro nominativo e la dicitura “ricorso silenzio abilitati all’estero”.
Oppure, scarica direttamente i moduli per l’adesione.
Sarà nostra cura inviare all’indirizzo e-mail dal quale ci avete contattato la scheda informativa e la documentazione necessaria per aderire al ricorso, che dovrete stampare, compilare ed inoltrare a mezzo raccomandata a/r presso il nostro studio legale.
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