Regolamento: definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
Regolamento: definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
ACLIS – SCHEDA TECNICA del Decreto 3 Agosto 2017, n. 138
Regolamento
Il regolamento definisce:
- Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali;
- La durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
- Le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.
Articolazione
- Eventuale prova pre-selettiva;
- Concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
- Corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
Determinazione del contingente dei posti e del corso di formazione
Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il Bando
Sono messi a concorso:
- i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso;
- i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi;
Dai suddetti posti sono detratti quelli occorrenti per l’assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.
Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati nella percentuale del venti per cento in più. L’eventuale frazione di posto è arrotondata all’unità intera superiore.
Bando di concorso per l’ammissione al corso
Il Bando specifica:
- i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale;
- i termini, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale;
- il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale;
- le modalità di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e di quelle selettive;
- le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio;
- le modalità di versamento, del contributo posto a carico dei candidati, individuato in un importo pari a 10 euro;
- le modalità di informazione e di comunicazione ai candidati;
- i documenti richiesti per l’assunzione.
Requisiti di ammissione
Al concorso per l’accesso al corso di formazione dirigenziale può partecipare:
- il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo;
- Il personale in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;
- Avere effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni(il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).
Istanza di partecipazione
L’istanza di partecipazione al concorso si presenta esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero.
Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
Nell’istanza è comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo.
Prova preselettiva
Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale, è svolta una prova preselettiva nazionale.
Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale.
Sono ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile.
La mancata presentazione per l’espletamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal concorso.
La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie (articolo 10, comma 2 Regolamento).
La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR.
I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova.
Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l’ausilio di sistemi informatizzati.
Ai fini dell’ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata.
Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito internet del Ministero.
Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in:
- una prova scritta, da svolgersi con l’ausilio di sistemi informatici;
- una prova orale
La prova scritta consiste:
in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera
I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:
- normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
- modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
- processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
- organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
- organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
- valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
- elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
- contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
- sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.
Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato:
in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i)art. 10 del Regolamento sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall’articolo 12,(pari o superiore a 70 punti)
La prova orale consiste:
in un colloquio sulle materie d’esame di cui all’articolo 10 del Regolamento che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.
La prova orale verifica altresì:
- la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;
- la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
La prova orale è superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall’articolo 12, (pari o superiore a 70 punti)
Valutazione delle prove e dei titoli
Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti.
A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti.
A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta.
Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti.
I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.
Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12.
Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell’accertamento della conoscenza dell’informatica e della lingua.
La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale.
Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata.
I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l’accesso al corso di formazione dirigenziale.
Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale
All’esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio (articolo 12, comma 5 Regolamento).
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze.
Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili (articolo 4, comma 5 Regolamento).
Corso di formazione dirigenziale e tirocinio
Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo è finalizzato:
- all’arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico;
- alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all’innovazione e agli strumenti della didattica, all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.
Il corso di formazione dirigenziale può essere organizzato a livello regionale e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza.
Il corso di formazione dirigenziale, che è parte integrante della procedura concorsuale ed è svolto presso le Università, si compone di quattro moduli formativi che vertono sulle seguenti materie:
MODULO FORMATIVO A)
Gestione unitaria delle istituzioni scolastiche:
- l’autonomia scolastica.
- Organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione.
- Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all’inclusione scolastica e alla progettazione.
- Innovazione digitale e metodologica.
- Alternanza scuola-lavoro: attori e progetti.
- Reti tra scuole e rapporto con il territorio.
MODULO FORMATIVO B)
- Organizzazione del lavoro, gestione e valorizzazione del personale scolastico, con particolare attenzione alla formazione in servizio.
- La programmazione e la gestione dell’organico dell’autonomia.
- Leadership per l’apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle tematiche relative all’inclusione scolastica e all’orientamento.
- Management e relazione con gli stakeholders esterni ed interni.
- La rendicontazione sociale al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di valutazione.
MODULO FORMATIVO C)
- La responsabilità civile, penale ed erariale del dirigente scolastico.
- La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale dell’offerta formativa.
- Gestione contenzioso scolastico e procedimenti disciplinari.
- Diritto di accesso e trasparenza.
- Sicurezza sui luoghi di lavoro.
- La disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni scolastiche.
- Relazioni sindacali.
MODULO FORMATIVO D)
- Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici.
- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
- Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche.
- Progettazione e rendicontazione di attività finanziate con fondi nazionali ed europei.
Sono ammessi al tirocinio tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale, fermo restando quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento ( riammissione al corso successivo).
La relativa certificazione è rilasciata dall’Università presso la quale si svolge il corso di formazione.
Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso istituzioni scolastiche che abbiano presentato candidature e appositamente individuate dagli USR prima dell’inizio del corso di formazione e tirocinio.
Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno effettuato il tirocinio.
La prova scritta consiste in un elaborato di carattere teorico-pratico, sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal comma 3 art.17 ed è valutata in centesimi dalla Commissione di cui all’articolo 18 del Regolamento.
Superano la prova coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi.
Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno superato la prova di cui al comma 6 art. 17.
I candidati presentano alla commissione di cui all’articolo 18 del Regolamento una relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale.
Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3 art. 17, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto.
A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti.
Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all’articolo 18.
Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi.
I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all’articolo 19 del Regolamento.
Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 dell’art. 17 del Regolamento.
Allo scopo di assicurare l’unitarietà del progetto formativo, anche nel caso di coinvolgimento di più Università, individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa, le Università si avvalgono, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attività formative, ivi comprese quelle volte all’esame di casi pratici, sia attraverso l’esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing, di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi di cui al comma 3 art. 17, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell’amministrazione scolastica, dirigenti scolastici individuati d’intesa con gli Uffici scolastici regionali ed esperti esterni.
Graduatoria generale di merito
- La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso è nazionale ed è formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove.
- A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l’ammissione all’impiego nelle amministrazioni statali.
Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento della graduatoria.
I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica.
I soggetti che rinunciano all’assunzione sono esclusi dalla graduatoria.
Sono depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall’amministrazione con l’atto di invito alla sottoscrizione del contratto o che non perfezionano l’assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l’assunzione medesima.
I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.
Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico.
Riammissione al concorso successivo
I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternità o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall’inizio del corso o dall’interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e tirocinio alla procedura immediatamente successiva.
Si allega:
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