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PROCEDURE SELETTIVE, SU BASE REGIONALE, FINALIZZATE ALL’ACCESSO IN RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO

Il DM 259 del 30 settembre 2022 disciplina la costituzione delle graduatorie e delle procedure selettive finalizzate all’immissione in ruolo, su posto di sostegno, dei soggetti in possesso dei requisiti previsti.

Le graduatorie saranno aggiornate con cadenza biennale e sono utilizzate esclusivamente:

  • in caso di incapienza delle graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché di qualsiasi altra graduatoria di concorsi ordinari o riservati o di altre procedure preordinate all’immissione in ruolo per i posti sul sostegno per i rispettivi gradi, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto.

REQUISITI DI AMMISSIONE

La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti che:

  • alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, sono in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente ovvero riconosciuto.

Sono altresì ammessi alla procedura:

a) i soggetti il cui titolo di specializzazione conseguito all’estero sia stato riconosciuto dalla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici,la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;

b) con riserva, coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Si precisa che:

  • l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto;
  • i candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
  • i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Con successivo decreto del Ministro sono disciplinate:

  • le modalità di partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di aggiornamento biennale, anche finalizzato all’inserimento di nuovi aspiranti, nonché di scioglimento delle riserve;
  • il contenuto del bando, nonché l’ammontare e le modalità di versamento del contributo di segreteria, tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.

PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

I candidati in possesso dei relativi titoli:

  • possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per un’unica regione;
  • possono concorrere per tutte le tipologie di posto di sostegno relative ai diversi gradi di scuola per le quali abbiano titolo, mediante la presentazione di un’unica istanza.

La presentazione della domanda in forma telematica, costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione.

ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

I soggetti che partecipano alla procedura sono inseriti, sulla base dei titoli dichiarati e valutati, in una graduatoria regionale finalizzata al conferimento di contratti annuali sui posti vacanti e disponibili, residuati dalle ordinarie procedure di immissione in ruolo, ivi comprese le procedure di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto-legge, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate.

la valutazione dei titoli è svolta:

  • ai sensi della tabella A/7 allegata all’OM n. 112 del 2022;
  • sono acquisiti i titoli eventualmente presentati in occasione della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e validati ai sensi dell’articolo 8, comma 8, della predetta Ordinanza;
  • le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.

DECADENZA DALLA GRADUATORIA

I contratti annuali sono attribuiti con modalità informatizzata.

Determinano la decadenza dalla graduatoria:

  • la mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell’incarico annuale;
  • la mancata individuazione per incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili;
  • la mancata presa di servizio entro i termini fissati dall’Amministrazione nella sede assegnata;
  • la rinuncia all’individuazione effettuata.

 L’aspirante mantiene comunque la possibilità di nuova iscrizione all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie.

Ai fini dell’immissione in ruolo, i candidati destinatari del contratto annuale svolgono il percorso di formazione e il periodo annuale di prova con test finale di cui al DM n. 226 del 2022 e sono sottoposti alla procedura selettiva funzionale all’accesso in ruolo presso le istituzioni scolastiche presso le quali hanno prestato servizio.

A seguito del superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio i docenti sostengono una prova disciplinare.

La prova disciplinare:

  • è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità:
  • non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico;
  • è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

In caso di superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova e di giudizio positivo sulla prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello dell’incarico o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

 Il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell’anno di prova.

 Il rinvio del percorso di formazione e periodo annuale di prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova.

 In caso di reiterazione dell’anno di prova per valutazione negativa o di rinvio per giustificati motivi normativamente previsti, il docente mantiene il contratto a tempo determinato nell’istituzione scolastica in cui ha svolto l’incarico.

Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta:

  • la decadenza dalla procedura e preclude la trasformazione a tempo indeterminato del contratto;
  • la definitiva esclusione dalla graduatoria e l’impossibilità di accedervi successivamente, anche in diversa regione;
  • il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA DISCIPLINARE

La prova disciplinare consiste:

  • in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi vigenti dei concorsi ordinari specificamente relativi ai posti di sostegno, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione;
  • la prova valuta, altresì, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:

  • gli USR redigono il calendario dei colloqui, distintamente per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado;
  • lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio dell’anno scolastico di riferimento.

Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale.

Comporta l’esclusione dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo:

  • La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo;
  • il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.

VALUTAZIONE DELLA PROVA DISCIPLINARE

I quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare sono redatti da una Commissione nazionale costituita con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

COMMISSIONI GIUDICATRICI

Le commissioni giudicatrici della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all’istituzione scolastica di servizio del candidato.

Per le procedure che presentino un esiguo numero di partecipanti, con decreto del Direttore generale per il personale scolastico è disposta annualmente l’aggregazione interregionale delle procedure stesse per un numero di candidati non superiore a centocinquanta.

 Nell’ipotesi dell’aggregazione territoriale, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura provvede all’approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle regioni aggregate. Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione.

Qualora il numero dei candidati sia superiore a 250, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.

SI ALLEGA: