Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova personale docente
Premesso che sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo (Non è previsto l’obbligo del periodo di prova in caso di passaggio di cattedra nell’ambito dello stesso ruolo).
Considerato che i servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova sono almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
Si precisa che:
- Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche (domeniche, altri giorni festivi, eventuali interruzioni delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse ecc.) gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Sono esclusi dal computo dei servizi utili i giorni di congedo ordinario e straordinario (dottorato di ricerca, attività artistiche e sportive, borse di studio ecc.) i giorni di aspettativa a qualunque titolo fruiti, le ferie, le assenze per malattia, i congedi parentali e i permessi retribuiti.
- Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
In caso di differimento della presa di servizio il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine.
In caso di orario di servizio inferiore a quello di cattedra (part-time) i requisiti dei giorni 180 e 120 sono proporzionalmente ridotti, mentre resta invariato il monte ore 50 di formazione.
Il Comitato di valutazione è convocato dal dirigente scolastico nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.
Il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.
L’assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere.
Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.
All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere.
Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.
Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.
Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.
Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta secondo i seguenti criteri:
- corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Il dirigente scolastico garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell’offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica.
La programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell’offerta formativa.
Sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.
Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.
Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.
Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative (50 ore) e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole.
Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.
In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.
In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.
La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.
La conseguente valutazione potrà prevedere:
- il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
- il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.
Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.
In caso di esito sfavorevole della prova, l’art. 439 del D.Lvo 16/04/1994 n° 297 prevede:
- la dispensa dal servizio;
- se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, la restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso;
I provvedimenti sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.
Si allega
Decreto 850 del 27/10/2015
Circolare Miur 04/10/2016 28515
Nota Miur 05/11/2015 36167