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Personale ATA – Istruzioni operative per i dirigenti scolastici

Personale ATA –  Istruzioni operative per i dirigenti scolastici –  Nota MIUR n 323 del 10 marzo 2020

Il MIUR, con la nota n. 323 del 10 marzo 2020, indica le istruzioni operative per il personale ATA in servizio nelle Istituzioni scolastiche.

Facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020 si specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fomite da questa Amministrazione.

I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. Occorre innanzitutto precisare che il personale ATA in distacco o comando presso gli uffici dell’amministrazione, si riferisce al Dirigente della struttura di riferimento.

Ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento, ferma restando:

  • la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza;  
  • l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.

Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza:

  • alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza;
  • assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili;
  • supportando l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza.

Il Dirigente scolastico, d’intesa col Direttore dei servizi generali e amministrativi dispone il servizio del personale addetto alle aziende agrarie, nel rispetto dei vincoli di contenimento, dispone ogni misura che garantisca la salvaguardia del patrimonio zootecnico e agroalimentare e la migliore utilizzazione dell’eventuale prodotto.

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti , attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU:

  • attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale;
  • tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia;
  • condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL.

Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

SI ALLEGA:

Nota MIUR n 323 del 10 marzo 2020