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Permessi straordinari retribuiti per il “ Diritto allo Studio”.

Scadenza 15 novembre 2019
Permessi straordinari retribuiti.
Personale docente – Anno 2020 – Scadenza 15 novembre 2019.

Permessi straordinari retribuiti per il “ Diritto allo Studio” – Personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado, secondaria di II° grado e personale ATA – Anno 2020 – Modalità di fruizione dei permessi da parte del personale della scuola. CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE del 11 ottobre 2019.

Si ricorda che la domanda di concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio dovrà essere presentata alla scuola di attuale servizio entro il 12 Novembre c. a.

Si precisa che:

  • Il modello predisposto dall’ufficio scolastico dovrà essere trasmesso all‘Ambito di titolarità debitamente firmato dal richiedente e controfirmato dal Dirigente Scolastico;
  • detto modello dovrà riportare, nello spazio riservato, il timbro della scuola e la data di assunzione al protocollo dell’Istituzione scolastica di attuale servizio.

I Dirigenti dovranno:

  • trasmettere all’ ufficio, entro e non oltre il 15 Novembre c. a. le domande in originale e a trattenere una copia agli atti della scuola;
  • non trasmettere richieste di personale supplente temporaneo o con incarico a tempo determinato fino all’avente diritto;
  • verificare che i modelli contengano tutti i dati e la documentazione richiesta;
  • accogliere le istanze oltre il termine sopra citato, purchè prodotte prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, informando gli interessati che le stesse seguiranno il regime delle domande tardive (art 4 comma 3 dell’Atto Unilaterale);

Si fa presente che :

non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modello non compilato correttamente o con parti omesse o mancanti e documentazione non allegata;

Il personale con contratto annuale stipulato oltre il termine di scadenza potrà presentare istanza entro i 10 giorni successivi alla stipulazione, purché comunque prima dell’inizio dell’anno solare di  riferimento (art.4, punto 4, CCIR del 11/10/2019);

i permessi saranno concessi fino alla concorrenza del contingente (3% della dotazione organica       provinciale) che gli Uffici Scolastici dovranno determinare con atto formale;

i provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere adottati sulla base delle autorizzazioni concesse dagli Ambiti Territoriali e soltanto per il corso autorizzato;

si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi per la partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami (art.8 comma 3 – CCIR );

Per i corsi on line si evidenzia che:

per eventuali ore di lezione trasmesse dalla Facoltà durante l’orario di servizio, l’Università Telematica dovrà CERTIFICARE l’avvenuto collegamento durante l’orario di lavoro e ATTESTARE che il dipendente abbia seguito personalmente, effettivamente e direttamente dette lezioni (art. 10 comma 2 del CCIR e Circolare 12/2011 della Funzione Pubblica).

Si allega il  modello predisposto da un Ambito territoriale: