ORDINANZA SULLA MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/26
L’Ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2025/26 e le modalità di applicazione delle disposizioni dell’Ipotesi del CCNI sottoscritto in data 29 gennaio 2025 per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.
Termini per le operazioni di mobilità:
- per il personale docente dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025;
- per il personale educativo dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025;
- per il personale ATA dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025;
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2025, sono:
a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 28 aprile 2025, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 23 maggio 2025;
b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio 2025;
c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 12 maggio 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 3 giugno 2025.
Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.
La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il personale docente ed ATA dovrà inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione:
- all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione;
- attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’istruzione e del merito, (nell’apposita sezione del sito – Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria).
La suddetta procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini.
Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità:
- devono essere prodotte avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità;
- devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo.
L’Ufficio territorialmente competente provvede all’acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.
Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dall’articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI 2025:
- è tenuto a presentare domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande di mobilità al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità.
Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità:
- gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità all’Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
Campo di applicazione, durata e decorrenza dell’ordinanza
Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica:
- non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo;
- il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.
Tale vincolo triennale non si applica:
- ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024:
- permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi:
– gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
– gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’articolo 47 del CCNL 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
– l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
– gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
– l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica:
- nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
Ai sensi dell’art. 5, c. 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’art. 14, c. 1, lettera c) -bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 5:
- possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 5, c. 10, sono validi:
– gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
– l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
– gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
– l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Si precisa che i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo:
- non possono partecipare alle operazioni di mobilità, non essendo ancora immessi in ruolo.
Ai docenti che rientrano nelle fattispecie dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 OM:
- è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all’articolo 2, comma 6, del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste.
Con riferimento alla residenza, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza:
- nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
DIPENDENTI NEOASSUNTI NELL’AREA DEI FUNZIONARI DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE
Ai dipendenti neoassunti nell’Area dei Funzionari dell’elevata qualificazione che rientrano nelle fattispecie di cui al successivo articolo 24, comma 5, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle categorie di cui all’articolo 34, commi 7 e 8 e dell’articolo 44, comma 5, del CCNI 2025 alle condizioni ivi previste. Con riferimento alla residenza, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nel caso dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
I docenti in attesa di titolarità definitiva nella provincia, al fine di ottenere la sede di titolarità:
- sono tenuti a presentare domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del CCNI 2025 e dell’articolo 8, comma 1, della presente ordinanza.
Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità dell’a.s. 2025/26, si evidenzia che sono indisponibili:
- i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI 2025;
- per ciascun anno del triennio di vigenza del CCNI 2025, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
In materia di riconoscimento delle precedenze nelle operazioni di mobilità di cui all’articolo 13, comma 1, e all’articolo 40, comma 1, del CCNI 2025 si evidenzia:
– all’articolo 13, comma 1, punti II e V, e all’articolo 40, comma 1, punti II e V, l’innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza a docenti e ATA, trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari;
– la modifica dell’articolo 13, comma 1, punto IV, e dell’articolo 40, comma 1, punto IV, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eliminando il principio del referente unico dell’assistenza.
Nel contesto generale di aggiornamento della suddetta disposizione contrattuale, è stata riconosciuta, altresì, la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l’ordine di priorità previsti nel CCNI 2025, ai docenti e al personale ATA in qualità di:
- genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età:
- viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
B) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;
C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI
Nella nuova formulazione del punto IV degli articoli 13, comma 1 e 40, comma 1, nei trasferimenti interprovinciali:
- è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.
SI ALLEGA
VEDI ANCHE:
- PROVA SCRITTA CONCORSO PNRR 2 PERSONALE DOCENTE;
- LA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEI DOCENTI – PASSAGGIO DI CATTEDRA/RUOLO – DOCENTI DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2025/2026 ;
- SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA.
- MODALITÀ DI INDICAZIONE DELLE SEDI DI ORGANICO AI FINI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE
- TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PERSONALE DOCENTE
- NOTE ALLE TABELLE DEL CCNI PERSONALE DOCENTE