fbpx

NUOVE TUTELE IN MATERIA DI CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ CONGEDO PARENTALE E DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

NUOVE TUTELE IN MATERIA DI CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ CONGEDO PARENTALE E DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 di attuazione della direttiva U.E. n. 2019/1158 in materia di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, prevede all’articolo 1 c. 2 che “nell’ottica  della  piena  equiparazione   dei   diritti   alla genitorialità e all’assistenza, i congedi, i permessi  e  gli  altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti  delle pubbliche amministrazioni”.

Il decreto, in vigore dal 13 agosto 2022, introduce importanti novità normative e nuove tutele in materia di:

  • congedo obbligatorio di paternità;
  • congedo parentale e di assistenza alle persone con disabilità;

 Nuove regole anche in materia di priorità di accesso:

  • allo smart working e al part-time.

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ (art. 2 del D.Lgs. n. 105/2022)

Resta confermata la durata massima del congedo obbligatorio fissata in 10 giorni lavorativi:

  • non frazionabili ad ore, da utilizzare, anche in via non continuativa, da parte del padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto (attualmente possibile solo nei 5 mesi successivi al parto), sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.
  • nel caso di parto plurimo la durata del congedo passa a 20 giorni lavorativi; negli altri casi rimane di 10 giorni.

Il congedo è fruibile:

  • dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario;
  • il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. n. 151/2001 (Congedo di paternità alternativo).

Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

I congedi di paternità sono interamente retribuiti e coperti da contribuzione utile ai fini pensionistici.

Per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità è prevista una sanzione amministrativa.

CONGEDO PARENTALE LAVORATORI DIPENDENTI (D.Lgs. 151/2001, modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 105/2022)

I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (non più fino al sesto anno), o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (non più fino al sesto anno), o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (non più 6 mesi).

 Restano immutati i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori previsti dal Testo Unico:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale:

  • di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

La   normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo parentale sono computati:

 nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità è prevista una sanzione amministrativa.

CONGEDI STRAORDINARI (art. 2 del D.Lgs. n. 105/2022)

 Con riferimento alla concessione del congedo straordinario ex art 42 D.Lgs. 151/2001 pari a 2 anni nell’arco della vita lavorativa, interamente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, per l’assistenza di familiari con grave disabilità, sono previsti:

  • l’equiparazione, ai fini della concessione del congedo, del convivente di fatto al coniuge ed alla parte di un’unione civile;
  • viene ridotto da 60 a 30 giorni il termine, decorrente dalla richiesta, entro cui il lavoratore ha diritto alla fruizione del congedo;
  • il diritto al congedo spetta (agli aventi diritto) anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Il decreto ribadisce quali sono i titolari del beneficio in ordine decrescente:

  • coniuge convivente o parte di un’unione civile o convivente di fatto;
  • in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o parte di un’unione civile o convivente di fatto hanno diritto di fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
  • in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.

L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione.

PERMESSI PER ASSISTERE PERSONA CON DISABILITÀ (art. 3 del D.Lgs. n. 105/2022)

Modificato l’art. 33, comma 2, L. 104/92 prevedendo che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, c. 1, L. n. 104/1992 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001 di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Modificato anche l’art. 33, comma 3; L. 104/92 prevedendo che:

  • il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado;
  • in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

 Fermo restando il limite complessivo di 3 giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità:

  • il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Pertanto:

  • viene eliminato di fatto il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave;
  • fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

 PRIORITÀ DI ACCESSO ALLO SMART WORKING

I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui all’art. 33, Legge 104/92 hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agileo ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato. (art. 18, com. 3 bis, Legge 81/2017)

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:

  • dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età;
  • senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. n 104/1992;
  • ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, c. 1, della L. n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell’art. 1, c. 255, della L. 205/2017.

PRIORITÀ AL PART-TIME

E’ prevista la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

  • alla lavoratrice o al lavoratore che richiede la trasformazione del contratto in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, la parte di un’unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice;
  • nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.