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NOTE ALLE TABELLE DEL CCNI PERSONALE DOCENTE

NOTE ALLE TABELLE DEL CCNI PERSONALE DOCENTE – RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO – MOBILITÀ D’UFFICIO – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO – INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI – MATURAZIONE UNA TANTUM DEL PUNTEGGIO –

La Redazione ACLIS indica alcuni suggerimenti utili ai fini di una corretta formulazione della domanda di mobilità territoriale e professionale, così come previsto dalle note alle Tabelle del CCNI, valido per il triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

  • non deve essere valutato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda;

per il raddoppio del punteggio:

  • per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato;
  • relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nella scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato;
  • ai fini dell’attribuzione del raddoppio del punteggio il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. 
  • la dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
  •  il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato. 

VALUTAZIONE DELL’ANZIANITÀ DERIVANTE DA DECORRENZA GIURIDICA

 L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata:

  • 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda. 

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata:

  • 6 punti nella mobilità a domanda;
  • 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio. 

Nella mobilità a domanda:

 il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato:

  • 6 punti per ogni anno per tutti gli anni.

 Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto viene valutato: 

a.s. 2025/2026 – 4 punti per ogni anno; 

a.s. 2026/2027 – 5 punti per ogni anno; 

a.s. 2027/2028 – 6 punti per ogni anno. 

Tale punteggio viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità

MOBILITÀ D’UFFICIO

Nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che:

  • gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa);
  • mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

 Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado: 

  • si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa);
  • mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

 Nella misura della presente voce continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui è valutato:

  • il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94;
  • il servizio prestato in ruolo diverso riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del decreto-legge 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni;
  • il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;
  • il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa;
  • il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
  • il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa. 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CONTINUITÀ 

 La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale ex titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C), della tabella di valutazione dei trasferimenti):

  • deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione personale.
  • Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale ex DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004.
  • Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.

 L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole:

  • non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente;
  • analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.

 Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo:

  • interrompe la continuità di servizio.

 PER LA SCUOLA PRIMARIA, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. 

Si precisa che:

  • per l’attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità);
  • per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola di titolarità.

 Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio:

  • va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A.. 

Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica:

  • è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale); 
  • da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 13, comma 1, punto II), – Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo decennio – del CCNI. 

Il punteggio in questione va attribuito:

  • anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. 

Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito:

  • nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al decreto legislativo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del decreto-legge 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15 e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. 

Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità:

  • neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 42 comma 5 del decreto legislativo n. 151/01.

 Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole):

  • la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione.

 Non interrompe la continuità del servizio:

  • l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno del decennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.

 La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata:

  • anche al personale docente beneficiario della precedenza di cui all’art 13, punto II) del presente contratto – alle condizioni ivi previste – che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su una scuola dello stesso o di altro comune della provincia.

 Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto:

  • anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio.

 La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo decennio:

  • va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio. 

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità:

  • l’aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

 Qualora, scaduto il decennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità:

  • i punteggi relativi alla continuità didattica nel decennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. 

l punteggio spetta anche:

  • ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si è attuata la sperimentazione a norma dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94;
  • ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
  • ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
  • ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del decreto-legge 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
  • ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

 In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità:

  • la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

 IL PUNTEGGIO NON SPETTA:

  • nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel decennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del decennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
  • in quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.

 IL PUNTEGGIO VA ATTRIBUITO:

  • se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. 
  • nel caso di diritto al rientro nel decennio del personale trasferito in quanto soprannumerario;
  • per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità;
  • il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.

INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio; fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) delle Tabelle

 – entro il quinquennio                          Punti 5

  oltre il quinquennio                               Punti 6 

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, nella seguente misura: 

C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A),A1),B),B1),B2) delle tabelle                    Punti 1

Il predetto punteggio va attribuito:

  • se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato; 
  • nel caso di diritto al rientro nel decennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità:

  • l’aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. 

Per i docenti il servizio:

  • deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno):
  • per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. 

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa:

  • interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

 Il punteggio non va attribuito:

  • ai docenti che siano stati titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).

 Qualora il docente al termine del decennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune:

  • ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti i 10 anni del decennio. 

Il punteggio di cui alla lettera C0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C) delle tabelle. 

Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato:

  • con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.

 MATURAZIONE UNA TANTUM DEL PUNTEGGIO

 Ai fini della maturazione una tantum del punteggio:

  • è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008;
  • con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. 

Le condizioni previste alla lett. D) delle Tabelle, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi:

  • l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale;
  • le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

 Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale: 

  • domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari; 
  • domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità; 
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel decennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del C.C.N.I.. 

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente:

  • nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

 Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata:

  • non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del C.C.N.I., il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

 Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo:

  • il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità;
  • in ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito. 

Tale punteggio non è attribuibile ai docenti ex DOS negli anni interessati. 

RICONGIUNGIMENTO

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari:

  • a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

 La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento:

  • deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa;
  • dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

 Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta:

  • per le scuole del comune.

 Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili in tal caso il punteggio:

  • sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà;
  • oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare; 
  • ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; 
  • tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza di distretto che comprenda predetto comune.

 I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) della tabella sono cumulabili fra loro. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile. Per il convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge 76/2016. 

RICONGIUNGIMENTO NELL’INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO

Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera: 

 ricongiungimento al coniuge, etc..:

  • vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente; 
  • spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

 Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D) della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico:

  • il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D) della Tabella a – Parte II.

Punteggio in riferimento ai figli:

  • va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

 Cura e assistenza dei figli disabili, etc..: 

  • vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. 

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario

La valutazione è attribuita nei seguenti casi: 

a) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura; 

b) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo. 

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. 

VALUTAZIONE PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI E TITOLI

  • Si valuta un solo pubblico concorso.

 È equiparata all’inclusione in graduatoria di merito:

  • l’inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

 Si precisa che:

  • i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
  • analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
  • sono   esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018, del decreto ministeriale 631 del 2018, del D.D.G. 1546 del 2018, del D.D.G. 510 del 2020, del D.D.G. 1081 del 2022, del D.D.G. 1327 del 2024 e del D.D.G. 1328 del 2024.
  • ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999 e successive modifiche. 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

  • Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione:

  • i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale). 

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili:

  • il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8;
  • analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS);
  • detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio. 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO

  • Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato; 
  • i corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale. 

Corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica

  • Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico. 

Ai docenti tutor e ai docenti dell’orientamento:

  • Il punteggio è attribuito una sola volta;
  • ai fini del calcolo del triennio va considerato il servizio prestato senza soluzione di continuità nella medesima istituzione scolastica e nella medesima figura professionale.