NOMINE IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/18
Nomine in ruolo personale docente a.s. 2017/18
Le assunzioni realizzabili per l’anno scolastico 2017/18 sono determinate dal Ministero.
Il contingente sarà calcolato su tutti i posti vacanti e disponibili censiti dal sistema informativo dopo le operazioni di mobilità.
Gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a ripartire i contingenti provinciali in ambito territoriale.
Per le assunzioni a tempo indeterminato le graduatorie sono:
- quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107;
- quelle relative alle graduatorie ad esaurimento fino a totale scorrimento.
I posti assegnati saranno: il 50 % alle graduatorie di merito del concorso ed il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento.
Ove non risultino ancora pubblicate le graduatorie del D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 le nomine in ruolo saranno, interamente, disposte nei confronti degli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, con recupero a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019.
Le immissioni in ruolo per l’a.s. 2017/2018 per la scuola secondaria di I e II grado avverranno sui codici delle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016.
PRECEDENZE
Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale.
L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.
Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Per le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti riservati ai sensi della Legge 68/99, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, come graduatoria unica.
Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, le nomine in ruolo sono disposte per ambiti disciplinari.
Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale docente ammesso ai corsi per aver prestato 360 gg. di servizio sul sostegno è obbligato a stipulare, contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.
Per le assunzioni di strumento musicale nella scuola media dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell’ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.
I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici del personale docente o, in caso di scorrimento degli elenchi graduati in applicazione dell’articolo 17 comma 2 lettera a) del dlg.vo 59/2017, sono assunti nei ruoli regionali, articolati in ambiti territoriali ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso.
I soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente
sono assunti nei ruoli regionali, ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.
L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia/regione (GaE/Concorso) successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).
Limitatamente ai docenti ancora inseriti nella prima fascia delle G.A.E. cui era consentita l’iscrizione in due province, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nel medesimo ambito territoriale ovvero in altro ambito territoriale della medesima o diversa provincia.
E’ consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o ad esaurimento (presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.
Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .
Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto.
Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.
Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese.
Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2017/18.
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