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MODULISTICA MOBILITA’ 2020/21 PERSONALE DOCENTE

MODULISTICA MOBILITA’ 2020/21 PERSONALE DOCENTE

I VINCOLI SULLA MOBILITA’ PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

SINTESI DELLA REDAZIONE ACLIS

Si ricorda, per chi ha già prodotto domanda di mobilità negli anni precedenti che dovrà aggiornare:

 L’ALLEGATO D, inserendo gli anni di ruolo svolti fino all’a.s. 2018/19;

LA DICHIARAZIONE PERSONALE, per inserire eventuali nuovi titoli in aggiunta a quelli già dichiarati;

L’ALLEGATO F, solo se ha già almeno tre anni servizio continuativo svolto nella stessa scuola e nello stesso ruolo.

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, compresi i neoassunti al 1/9/2019, potranno richiedere e inoltrare domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra e/o ruolo tenendo conto dei vincoli seguenti.

DOCENTI CON NESSUN VINCOLO

I docenti immessi in ruolo da GAE nell’anno scolastico 2019/20 possono fare domanda interprovinciale, in quanto già per l’a.s. 2019/20 il CCNI, valido per il triennio 2019/22, prevedeva che con un’unica domanda si potevano esprimere preferenze sia provinciali che interprovinciali.

DOCENTI CON VINCOLO TRIENNALE 

Riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado, indipendentemente se la sede è stata ottenuta da trasferimento e/o di passaggi di cattedra/ruolo.

Si applica il vincolo a rimanere nella stessa istituzione scolastica di immissione in ruolo e non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo:

  • il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola;
  • nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I FASE COMUNALE attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale; 
  • il vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II FASE PROVINCIALE da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Non si applica Il vincolo ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI:

  • nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  • ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

DOCENTI CON VINCOLO QUINQUENNALE

La nota del MIUR del 24 marzo chiarisce che possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21 senza il vincolo quinquennale:

  • i docenti avviati al PERCORSO FIT nel 2018/19 con la precedente disciplina, che sono stati assunti prima a tempo determinato e solo dopo il superamento del percorso, a tempo indeterminato;
  • i docenti non ancora avviati al FIT, al momento dell’entrata in vigore della legge 145/2018, quindi gli assunti sempre dalle graduatorie ex FIT dal 1° settembre 2019, che:
  1. si trovino in situazione di soprannumero o esubero; 
  2. oppure abbiano una certificazione di disabilità personale, avvenuta e certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;
  3. assistano un familiare disabile in condizione di gravità, avvenuta e certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso.

Tale disposizione si applica a chi è stato assunto dalle graduatorie ex FIT “concorso straordinario 2018” il 1° settembre 2019 e rientrano anche i docenti le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31/08/2018 entro il 31/12/2018, ai sensi del DM 631/2018.

ALTRI VINCOLI PREVISTI DA CCNI

DOCENTI DI SOSTEGNO

I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo se si è in possesso del corrispondente titolo di studio. 

I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta, in caso di preferenza sintetica, la disponibilità per tali posti deve essere espressamente indicata nel modulo domanda.

I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, in caso di possesso del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui posti di sostegno esprimendo la preferenza per tale tipologia di posti nell’apposita sezione del modulo domanda, con l’indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U.

I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno:

  • non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo. 

Il trasferimento da posti comuni ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta:

  • la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti; 
  • tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno (tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V);

Ai fini del computo del quinquennio che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica è calcolato l’anno scolastico in corso.

L’insegnante titolare di posto di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere:

  • il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto di sostegno per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.

L’insegnante titolare di posto di sostegno che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere:

  • il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti di sostegno (si deve possedere il relativo titolo).

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale:

  • possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi;
  • se ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio; 
  • se non hanno terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno possono presentare domanda di trasferimento:

  • solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto di sostegno in possesso del relativo titolo di specializzazione.

I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno:

  • solo se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione. 

Gli insegnanti di scuola secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno:

  • potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso;
  • qualora vengano richieste entrambe le tipologie i  predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate;
  • nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda;
  • non è prevista la fase di compensazione nell’ambito delle tre tipologie di sostegno. 

LE PRECEDENZE DELL’ARTICOLO 13 DEL CCNI

  1. Disabilita’e gravi motivi di salute.
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarita’.
  3.  Personale con disabilita’ e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.
  4. Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilita’, assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilita’, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; 
  5. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarita’.
  6.  Personale coniuge di militare o di categoria equiparata. 
  7.  Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 4/12/2017.

ALTRE PRECEDENZE

Precedenza nelle strutture ospedaliere, penitenziarie, centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali

Per usufruire della precedenza devono dichiarare con autocertificazione che hanno maturato almeno tre anni di servizio, ivi incluso l’anno in corso, in attività di insegnamento nei suddetti corsi.

Infatti l’art. 23 del CCNI prevede una priorità:

  • per la mobilità territoriale in tutte le fasi per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera, ivi incluso l’anno in corso, in attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie;
  • per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera, (è incluso l’anno in corso), nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

Per usufruire della precedenza i docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono stati utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione:

  • devono allegare una dichiarazione personale con la quale attestano tale utilizzazione;
  • indicare la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

INDICAZIONE DELLE PREFERENZE

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE   DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CON TITOLARITA’ SU SCUOLA – CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE

Con un’unica domanda si possono esprimere fino a quindici preferenze (scuola, comune, distretto, provincia), indicando:

  • le scuole;
  • ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; 
  • in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

 La preferenza può essere:

 – puntuale (singola scuola o istituto)

– sintetica (comune, distretto, provincia).

La preferenza “Scuola” relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo, compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, va espressa:

  • facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico;
  • i docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

La mobilità si svolge su scuola e le preferenze vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma, salvo quanto previsto per: 

  • i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
  • le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
  • le sezioni di scuola speciale; 
  • i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’istruzione degli adulti. 

LA PREFERENZA NEI PERCORSI   DI SECONDO LIVELLO  DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE   DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE  DI SECONDO GRADO    

Per il trasferimento all’interno dello stesso istituto:

  • dal corso diurno al corso serale, si deve fare specifica richiesta riportando il codice corrispondente al corso serale;
  • dal corso serale al corso diurno, si deve fare specifica richiesta riportando il relativo codice. 

Per il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali:

  • si deve formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.

Nel caso in cui l’insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (comune, distretto, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre:

  • deve fare esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda;
  • tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.

E’ importante sapere che:

Nei trasferimenti, quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità:

  • dovranno prioritariamente indicare, come prima preferenza il comune per il quale hanno diritto alla precedenza o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti (la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi); 
  • l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria;
  • in assenza di posti richiedibili nel comune è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili.

Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza. 

Nel caso di personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni, per richiedere il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarita’, la precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata per ciascun anno dell’ottennio e che sia stata indicata come prima preferenza la scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio.

Per l’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’a.s. 2019/20, domanda volontaria di trasferimento.

Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario a condizione che: 

  • abbia prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che abbia richiesto, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove era titolare, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

Pertanto il personale che richiede il rientro deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare L’ ALLEGATO F.

Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o centro territoriale da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.        

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti.

 lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L.;

qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato;

Persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21. della legge n. 104/92

 E’ necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi 

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito:
solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale nella quale risulta che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M.;

La necessità di cure continuative deve essere documentata:

con certificato rilasciato dalle competenti Aziende sanitarie locali che deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura;

l’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale possano essere assistiti.

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente del personale militare l’interessato dovrà allegare:

  • una autocertificazione, dalla quale risulti che sia stato trasferito in tale sede d’autorità;

una dichiarazione sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

Si possono attestare con dichiarazioni personali:

l’esistenza di figli minorenni (precisare la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio;

per la scuola primaria la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica;

la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, fino all’anno scolastico 2000/2001;

il CLIL Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, rilasciato da strutture universitarie ;

l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (si valuta un solo pubblico concorso, solo ai fini della mobilità professionale vengono valutati ulteriori concorsi pubblici ordinari);

i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, (nella dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale, con 1500 ore complessive di impegno e con un riconoscimento di 60 CFU);

i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca;

il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale;

per l’attribuzione del punteggio aggiuntivouna tantum“, si deve attestare, con dichiarazione personale, l’elenco degli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale 

Per quanto riguarda la valutazione del punteggio per  il concorso di cui al D.D.G. del 23 febbraio 2016, vengono  considerati  i soli docenti  utilmente collocati  nelle graduatorie di merito ai sensi dell’art. 1 comma 109 della legge 107/15, pertanto l’interessato dovrà presentare una dichiarazione personale con l’espressa  e precisa indicazione degli estremi del concorso superato.

MOBILITÀ PROFESSIONALE PASSAGGI DI CATTEDRA E/O DI RUOLO

il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione e di avere superato il periodo di prova;

i punteggi per le esigenze di famiglia non si valutano per le domande ai fini della mobilità professionale;

SI PRECISA INOLTRE CHE

La domanda va presentata esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

Bisogna utilizzare unico modello per richiedere il trasferimento provinciale e interprovinciale.

ALLEGATO D: per il servizio prestato di ruolo, in altro ruolo e pre-ruolo svolto per almeno 180 giorni e gli anni di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica se non è stata prestata nessuna supplenza nell’anno di riferimento oppure è stata prestata ma inferiore ai 180 gg.

ALLEGATO F: per la continuità di servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio senza l’anno in corso.

Per la continuità il punteggio non viene riconosciuto: 

  • nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
  • per i periodi trascorsi in congedo straordinario per dottorato di ricerca e borse di studio;
  • quando non si è prestato servizio per almeno 180 giorni.

SI RADDOPPIA il numero di anni di servizio (quindi il punteggio):

  • per gli anni di servizio svolto nelle piccole isole;
  • per i docenti che chiedono il trasferimento e/o passaggio SU SOSTEGNO, per gli anni di servizio svolto su sostegno sia di ruolo che di pre ruolo;

Quali anni non sono valutati

  • L’anno scolastico in corso 2019/20.
  • Gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 gg. periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o altra aspettativa che non hanno permesso il raggiungimento dei 180 gg. di servizio.

QUALI ASSENZE SONO UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE

  • I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo n. 151/2001 “Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio”, che sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 
  • La fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità previsto dal D.L.vo n. 151/2001.
  • Tutte le altre assenze o permessi interamente o parzialmente retribuite. 

Per ulteriori approfondimenti si possono consultare gli articoli precedenti sulla mobilità pubblicati nel nostro sito.

SI ALLEGA: