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MODELLI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO E PASSAGGI DI RUOLO/CATTEDRA – A. S. 2019/20

MODELLI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO E PASSAGGI DI RUOLO/CATTEDRA – A. S. 2019/20
SCHEDA TECNICA PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE
N.B.: TUTTI I MODELLI SOTTO ELENCATI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE MODULISTICA DEL NOSTRO PORTALE WWW.ACLIS.IT

In attesa della pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità che disciplinerà nel dettaglio le procedure da seguire, Aclis consiglia a tutti gli utenti di iniziare a compilare i modelli che andranno allegati alle domande di mobilità. La redazione mette a disposizione una breve sintesi in cui sono evidenziati tutti gli elementi necessari da tenere presenti nella compilazione delle dichiarazioni che riguardano i servizi di insegnamento prestati (ruolo e pre-ruolo), le esigenze di famiglia e i titoli utili ai fini dell’attribuzione del punteggio spettante. Le nostre segreterie sono a disposizione per eventuali dubbi circa la corretta compilazione delle stesse.

La tabella di valutazione dei titoli allegata all’ipotesi del CCNI sulla mobilità sottoscritta il 31/12/2018, rimane sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti, infatti il servizio preruolo e ruolo viene valutato 6 punti solo nella domanda di mobilità, (l’anzianità di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia, nella mobilità a domanda è valutato 6 punti per ogni anno e per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi).

ALLEGATO D: si dichiarano i servizi d’insegnamento.

Non va valutato l’anno scolastico in corso nella domanda di trasferimento e/o mobilità.

il servizio militare di leva, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego;

i servizi dovranno essere valutati anche se non si ha ancora superato il periodo di prova;

è valutato il punteggio per il periodo di servizio del personale di ruolo in congedo straordinario per dottorato di ricerca ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A della tabella;

 il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

  • fino al 31-8-2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
  • nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
  • nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)

 Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per

l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001;

L’anzianità di servizio DI RUOLO di cui alla lettera A della tabella di valutazione de CCNI viene valutata per ogni anno Punti 6 e comprende:

  • Gli anni di servizio comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza;
  • i servizi effettivamente prestati in classi di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra;
  • il servizio di ruolo a tutti gli effetti derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato;
  • gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della legge n.88/1976;
  • il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato con riferimento al ruolo di appartenenza;
  • l’anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina coperta da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza prestato per almeno 180 giorni;

L’anzianità di cui alla lettera B di servizio pre-ruolo o altro servizio di ruolo viene valutata per la mobilità volontaria Punti 6 per ogni anno, per la mobilità d’ufficio continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per i successivi e comprende:

  • gli anni di ruolo anteriore alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza;
  • il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria;
  • il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado dei paesi appartenenti all’UE;
  • il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
  • il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;

Valutazione del servizio:

  • Anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata Punti 3 per ogni anno e per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che nella mobilità a domanda;
  • L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 Punti nella mobilità a domanda e 3 Punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio;
  • Nella mobilità a domanda il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno e per tutti gli anni;
  • servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa(come da tabella A lettera B CCNI);
  • servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati(come da tabella A lettera B CCNI);
  • serviziodel personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa(come da tabella A lettera B CCNI);

Anzianità di servizio pre-ruolo

  • Deve essere prestato, in possesso del prescritto titolo di studio e riconoscibile ai sensi dell’art. 485 del DL n° 297 del 16/04/1994;
  • è valutato il servizio pre-ruolo, o altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera;
  • è valutato il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni nonché il servizio prestato in altro ruolo ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. 

In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia/primaria si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, nella scuola secondaria;

gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

Il punteggio si raddoppia:

  • per ogni anno di insegnamento prestato in scuola unica o in scuola di montagna;
  • per ogni anno di insegnamento prestato nei paesi in via di sviluppo;
  • per ogni anno di insegnamento prestato nelle piccole isole (almeno 180 giorni, salvo assenze per gravidanza, puerperio);
  • per ogni anno di insegnamento prestato con il possesso del titolo di specializzazione nei posti di sostegno, qualora la domanda di mobilità sia richiesta per posti di sostegno. 

N.B: ai fini del raddoppio del punteggio

Qualora il trasferimento o il passaggio o l’utilizzazione siano richiesti su posti di sostegno (per tutti gli ordini di scuola), bisogna dichiarare nell’apposito riquadro dell’allegato, anche l’anzianità di servizio prestata su posti di sostegno.

Inoltre, nell’allegato D, vanno dichiarati i servizi di ruolo e di pre-ruolo prestati nelle piccole isole; nella scuola primaria, vanno dichiarati i servizi prestati nelle scuole uniche o di montagna. 

(Valido solo per la scuola primaria), ogni anno di servizio di ruolo prestato come specialista per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno scol. 92/93 all’anno scol. 97/98, è valutato:

servizio prestato nel plesso di titolarità……………………………Punti 0,5

servizio prestato al di fuori del plesso di titolarità……………..Punti 1

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. 

ALLEGATO F 

LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO prestato ininterrottamente da almeno un triennio deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione personale (All. F)

Nei trasferimenti a domanda e nella mobilità professionale, per acquisire il punteggio, la condizione è che siano maturati un minimo di 3 anni di servizio nella scuola di attuale titolarità (escludendo l’anno in corso all’atto della presentazione della domanda) 

Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità:

  • al personale ex DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004;
  • aidocenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s.2009/2010. 

Pertanto si ha diritto alla seguente valutazione:

Ø C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2),

– entro il quinquennio…………………………………………………………………..………. Punti 2

– oltre il quinquennio ……..……………………………………………….……………………..Punti 3 

L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. 

Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. 

Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. 

Per l’attribuzione del punteggio:

  • devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità);
  • per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, gli anni considerati devono essere riferiti nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e con prestazione di servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. 

Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo di organico di titolarità (o diurno o serale); da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 13, – Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio del presente contratto.

Il punteggio va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. 

Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari. 

Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea.

Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01. 

Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. 

Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. 

La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 13, punto II) del presente contratto – alle condizioni ivi previste – che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su ambito. 

Il punteggio viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio. 

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

 Scaduto l’ottennio i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. 

Il punteggio viene riconosciuto:

  • ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
  • ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
  • ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
  • ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.

Il punteggio spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. 

Interrompe la continuità del servizio:

  • l’assegnazione provvisoria e/o il trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
  • il congedo straordinario per dottorato di ricerca e borse di studio;

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Pertanto, il personale scolastico nominato in ruolo su sede provvisoria, potrà acquisire il punteggio della continuità solo dopo aver ottenuto la sede definitiva con la domanda di mobilità, quindi a partire dall’anno scolastico successivo. 

Il punteggio va attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. 

Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità. 

ALLEGATO F  per l’individuazione del personale in soprannumero 

Per la graduatoria interna d’istituto, finalizzata all’individuazione del personale perdente posto, diversamente da quanto previsto nei trasferimenti a domanda, vengono attribuiti Punti 2 per ciascun anno entro il quinquennio, Punti 3 per gli altri anni oltre il quinquennio.

Pertanto, non essendo più prevista la condizione “che siano maturati un minimo di tre anni”, viene riconosciuto la maturazione del punteggio fin dal primo anno di servizio svolto nella scuola di attuale titolarità (escludendo l’anno in corso). 

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario la continuità didattica è valutata senza la condizione “di aver prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici”:

Ø C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (anche senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici)

– entro il quinquennio…………………………………………………………………………… Punti 2

– oltre il quinquennio ……..……………………………………………….…………………… Punti 3

Ø C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato precedentemente nella SEDE (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), ………Punti 1

(Il servizio di cui al punto C0 non è valutato per la domanda di mobilità volontaria). 

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. 

Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. 

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. 

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta). 

Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lettera C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.

N.B: Si perde il diritto alla precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ed il punteggio già acquisito per la continuità nei casi in cui l’interessato:
  • ometta di indicare la denominazione ufficiale della scuola da cui è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda di mobilità;
  • non indichi come prima, fra le preferenze nella scelta delle sedi esprimibili, la scuola da cui è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio;
  • ometta di compilare la relativa “ dichiarazione di servizio continuativo” ( all. F ), nella parte in cui bisogna esplicitare il riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, l’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento e tutti gli anni in cui si è richiesto il rientro.

Qualora il docente soprannumerario sia stato trasferito d’ufficio o domanda condizionata, da scuole diverse, in anni scolastici diversi, può chiedere il rientro con precedenza nell’ultima sede da cui è stato trasferito, ma perde il punteggio già acquisito per la continuità e il diritto al rientro con precedenza, rispetto alla prima sede da cui è stato trasferito d’ufficio.

ALLEGATO F/1 

Nella dichiarazione di servizio continuativo per l’insegnamento della lingua straniera come SPECIALIZZATO O SPECIALISTA nella scuola primaria, per un solo triennio, si deve indicare l’anzianità di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità, qualora sia uguale o maggiore di 3 anni. ( Il periodo di riferimento parte dall’anno scolastico 92/93 all’anno scol. 97/98 ):

servizio prestato come specializzato Punti 1,5

servizio prestato come specialista Punti 3 

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO– Punti 10 

Requisiti per la maturazione una tantum del punteggio: è richiesto il servizio continuativo prestato per almeno un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008.

Ai fini della maturazione del suddetto requisito è necessario aver prestato servizio continuativo nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

Viene, inoltre, maturato il bonus di 10 pt. anche a chi, nel suddetto periodo, ha prodotto:

  • domanda di trasferimento e/o mobilità interprovinciale, ottenendo il movimento;
  • domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
  • domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità ;
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità. 

Modalità e relative conseguenze nella fruizione del bonus:

Il punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Si precisa che, una volta utilizzato il bonus di 10 pt.,tale punteggio aggiuntivo viene perso definitivamente.

Non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

La sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito. 

N.B. Osservazioni da parte della redazione per evitare contenziosi: 

Il punteggio aggiuntivo di 10 punti è riconosciuto “una tantum” (per una sola volta) alle condizioni previste dalla tabella di valutazione di cui all’allegato D del CCNI, che richiede l’aver prestato un servizio nella stessa scuola continuamente per quattro anni scolastici, (quello di arrivo più i tre anni successivi) senza aver presentato domanda di trasferimento e/o di mobilità provinciale nel periodo di riferimento compreso tra l’a.s, 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008.

Per contro, la suddetta Tabella di valutazione, specifica che le condizioni per la maturazione del bonus sono comunque realizzate in caso di ottenimento di trasferimento interprovinciale.

Il tenore letterale della suddetta Tabella, potrebbe ingenerare un’erronea interpretazione, secondo cui nell’arco temporale di 8 anni preso in considerazione (dal 2000 al 2008) un soggetto, in caso di trasferimento e/o mobilità interprovinciale, potrebbe maturare e usufruire del bonus beneficiandone due volte per tale premio, considerato che tale punteggio, una volta acquisito, può essere utilizzato anche ai fini del trasferimento e/o del passaggio interprovinciale.

A parere della redazione, (nel voler interpretare la norma sicuramente di non facile lettura), il suddetto bonus di punti 10, è connotato dai seguenti due elementi essenziali:

  • può essere maturato esclusivamente nell’arco temporale definito dal 2000 al 2008;
  • può essere utilizzato una sola volta, “una tantum”, sia ai fini della mobilità provinciale che interprovinciale
  • Pertanto, una volta maturato tale punteggio, nella compilazione dell’apposito modello di “DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO”, si consiglia di aggiungere anche la dichiarazione di “NON AVER MAI UTILIZZATO AI FINI DELLA MOBILITA’ IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO”. 
DICHIARAZIONE PERSONALE 

(Resa ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P,R, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, per documentare le esigenze di famiglia, i titoli ed eventuali precedenze).

ESIGENZE DI FAMIGLIA 

Il punteggio per il ricongiungimento ai familiari spetta per il comune di residenza a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi: Punti – 6

dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. 

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spettano anche nel caso in cui non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili;

  • in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché indicate fra le preferenze espresse;
  • tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza di ambito che comprenda il predetto comune.

Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni per la cura e l’assistenza dei figli minorati, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per la cura e l’assistenza dei figli. 

I punteggi previsti per le esigenze di famiglia sono cumulabili fra loro..

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune o per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito.

Ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile. 

Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento: Punti 4 o 3 

La valutazione di punti 6 per la cura e l’assistenza ai figli, coniuge, genitori è attribuita nei seguenti casi:

  1. a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
  2. b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
  3. c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. 

Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale, sono valutate: 

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. 

Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

  • Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D (cura e assistenza ai figli,coniuge ecc.), non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D.
  • lettera B) e lettera C) valgono sempre; ( figli )
  • lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. 

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario. 

TITOLI GENERALI 

Nei concorsi pubblici per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, indicare gli estremi del concorso sostenuto e la posizione di graduatoria occupata. 

Valutazione Punti 12

  • Si valuta un solo pubblico concorso, i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
  • analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
  • I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
  • I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
  • Tale punteggio spetta per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999

Non sono valutati:

  • i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • le abilitazioni conseguite presso le scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS e TFA ecc.)

DIPLOMI – CORSI ANNUALI e/o biennali di perfezionamento – laurea, dottorato di ricerca, esami stato:

*Sono valutati i diploma biennali di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea, nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente: Punti 5

  • vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati;
  • sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, qualora abbiano durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale; è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso. 

Non sono valutabili:

  • il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS)
  • Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza, analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.

*E’ valutato il diploma universitario, diploma accademico di I livello, laurea di primo livello……ecc, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza: Punti 3 

*E’ valutato il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale, diploma di laurea in scienze motorie, laurea magistrale specialistica ecc…, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza: Punti 5 

*Sono valutati i corsi di perfezionamento, nonché master di I° o di II° livello, di durata non inferiore ad un anno, nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente: Punti 1

Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

  • I corsi di perfezionamento tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
  • E’ valutabile un solo corso e/o diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici.

*Per il conseguimento del Dottorato di ricerca si valuta un solo titolo: Punti 5

 *E’ valutabile per la scuola primaria la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero: per ogni corso Punti 1

(Si valuta un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici). 

E’ valutabile la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, fino all’anno scol. 2000/2001, in qualità di presidente, componente esterno o interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno per esaminare l’alunno. 

Per ogni anno Punti 1 

E’ valutato: (*)CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, rilasciato da strutture universitarie ( il certificato viene rilasciato solo a chi : è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER, ha frequentato il corso metodologico ed ha sostenuto la prova finale).                                                                                                                                                                                                       Punti 1

*CLIL per i docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento (il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale)

Punti 0,5 

N.B. i titoli relativi ai punti (*) B)C),D),E),F),G),H), I) L) della tabella di valutazione (Allegato A), cumulabili tra loro, sono valutati ad un massimo di Punti 10.

Per scaricare l’ipotesi del CCNI del 31/12/2018 con allegata tabella di valutazione dei titoli

clicca qui.