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MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DA GAE – GPS E GRADUATORIE DI ISTITUTO

INDIVIDUAZIONE, ACCETTAZIONE, RINUNCIA, ABBANDONO DEL SERVIZIO, SANZIONI A.S. 2022/23

L’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze per il biennio 2022\2024.

A seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, vengono assegnati alle singole istituzioni scolastiche gli aspiranti utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS nell’ordine:

  • delle classi di concorso o tipologia di posto indicato;
  • delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria;

l’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa.

SANZIONI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE da GAE O GPS

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA per il conferimento delle supplenze da GAE O GPS:

  • COSTITUISCE RINUNCIA al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

NEL PRESENTARE LA DOMANDA, LIMITATAMENTE ALLE PREFERENZE NON ESPRESSE:

  • COSTITUISCE RINUNCIA, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse:

  • sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.
  • Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze brevi da graduatorie d’istituto.

EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO (art 14)

LA RINUNCIA ALL’ASSEGNAZIONE DELLA SUPPLENZA o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta:

  • la perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 giugno \ 31 agosto), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
  • Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno \ 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze brevi dalle graduatorie d’istituto.

L’ABBANDONO del servizio comporta:

  • la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui al 30 giugno \ 31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. (a.s. 2022/23 E 2023/24)

SANZIONI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE da GRADUATORIE DI ISTITUTO (art 14)

Posto comune

LA RINUNCIA A UNA PROPOSTA contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza:

  • la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto;
  •  sia per il medesimo insegnamento;
  •  che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Posto di sostegno solo aspiranti specializzati

LA RINUNCIA AD UNA PROPOSTA di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza:

  • la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto;
  • sia per il medesimo posto di sostegno;
  • che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

LA MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto:

  • equivale alla rinuncia esplicita.

 L’ABBANDONO DEL SERVIZIO comporta:

  • la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto:

  • ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto.
  • Gli effetti sanzionatori non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.

 Le sanzioni si applicano anche:

  • in riferimento alle supplenze inferiori ai 10 giorni (per scorrimento prioritario assoluto nelle scuole dell’infanzia e primaria);
  • alla rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento di orario.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

PER GLI ELENCHI DI SOSTEGNO (art. 12 c. 7)

Si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

  • a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
  • b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi da GAE si procede per il sostegno per il relativo grado:

  • allo scorrimento delle GPS di prima fascia;
  • poi di seconda fascia.

In caso di ulteriore incapienza, si procede:

  • all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE;
  • in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.

 Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia:

  • sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura;
  • è fatto salvo il diritto al completamento d’orario dell’aspirante a cui è stata conferita una supplenza a orario non intero in assenza di posti interi.

 Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione:

  • non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.

SUPPLENZA A ORARIO NON INTERO

 L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero conserva titolo:

Per il personale docente della scuola secondaria:

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi:

  • non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.

RISERVE DEI POSTI

In occasione del conferimento dei contratti di supplenza sono disposte le riserve dei posti:

  • confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
  • nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE (Art. 13)

Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la stessa e cioè:

  • a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario (art.12, c. 12);
  • b) totalmente inoccupati.

  L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che:

  • per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
  • Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore.

 Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza:

  • acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima;
  • assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

 Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.

  Il dirigente scolastico deve provvedere al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all’art. 22, c. 6, della legge n. 448/2001: “sostituzione del personale assente”

“(Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in  coerenza  con  il piano  dell’offerta  formativa,  le  proprie  risorse  di   personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti  dalle  disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni)”.

Ai sensi dell’art. 1, c. 78, della legge n. 662/1996:

“(I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e  saltuarie  solo  per  i  tempi  strettamente  necessari  ad assicurare   il   servizio   scolastico   e   dopo  aver  provveduto, eventualmente  utilizzando spazi di flessibilita’ dell’organizzazione dell’orario  didattico,  alla  sostituzione del personale assente con docenti  già  in  servizio nella medesima istituzione scolastica)”.

La relativa retribuzione spetta secondo quanto disposto dall’art. 4, c. 10, della Legge 124/1999: “(Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime)”

 Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, c. 17, lettera e), del DL n. 95/2012:

“Utilizzo docente a tempo indeterminato in esubero”

(Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dellanno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi distruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità allinsegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per laccesso allinsegnamento nello specifico grado distruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili allinizio dellanno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione.

e) (il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione)”.

AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DIDATTICA

 Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi:

  • la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni:

  • si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche:

  • ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

 Non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, supplenze temporanee, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.

I posti del potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate nei commi precedenti.

Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza (art. 1, c. 85, L. 107/2015

INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento della lingua inglese, sono conferite, secondo l’ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica:

a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;

b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;

c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;

d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;

e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;

agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola primaria bandito con DD n. 498 del 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità all’insegnamento della lingua inglese;

f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 ottobre 2018.

SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO da Graduatorie di Istituto

  Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell’ordine alla convocazione:

a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto (GAE);

b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia (GAE):

  • e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia, secondo l’ordine di cui alle lettere a), b) e c);

e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine, aspirante privo di titolo di specializzazione attraverso lo scorrimento della GAE e in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto

 Il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità reso disponibile dal sistema informativo.

MAD

Fermo restando quanto già previsto, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza:

  • all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità;
  • che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia;
  • prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo.

ALLEGATO: