MOBILITA’ SCUOLA A.S. 2020/21. DISPOSIZIONI PER POSTI
MOBILITA’ SCUOLA A.S. 2020/21 DISPOSIZIONI PER POSTI: DI SOSTEGNO, IN STRUTTURE OSPEDALIERE, CARCERARIE E DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Sintesi della Redazione ACLIS su alcune disposizioni attuative relative ai seguenti punti previsti dal CCNI triennio 2019/2022:
- disposizioni generali per posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato e posti attivati in strutture ospedaliere, carcerarie e per i posti di istruzione degli adulti;
- insegnanti di scuole speciali, insegnanti di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato – scuola dell’infanzia;
- insegnanti di scuole speciali, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato, carcerarie – scuola primaria;
- sostegno e scuole speciali nella scuola secondaria.
DISPOSIZIONI GENERALI PER POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO, PER POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE, CARCERARIE E PER I POSTI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Il posto di una qualsiasi tipologia resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, lingua inglese nella scuola primaria) eventualmente disposto nel corso dei movimenti è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei limiti in cui, non vi siano docenti soprannumerari.
I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo se si è in possesso del corrispondente titolo di studio.
I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta, in caso di preferenza sintetica, la disponibilità per tali posti deve essere espressamente indicata nel modulo domanda.
I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, in caso di possesso del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui posti di sostegno esprimendo la preferenza per tale tipologia di posti nell’apposita sezione del modulo domanda, con l’indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U.
I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno:
- non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.
Il trasferimento da posti comuni ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta:
- la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti;
- tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno (tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V);
- per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno e viceversa;
- tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato.
Ai fini del computo del quinquennio che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica è calcolato l’anno scolastico in corso.
L’insegnante titolare di posto di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere:
- il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto di sostegno per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
L’insegnante titolare di posto di sostegno che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere:
- il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti di sostegno (si deve possedere il relativo titolo).
I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale:
- possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi;
- se ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio;
- se non hanno terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno possono presentare domanda di trasferimento:
- solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto di sostegno in possesso del relativo titolo di specializzazione.
I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno:
- solo se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
Precedenza nelle strutture ospedaliere nelle istituzioni penitenziarie
E’ prevista una priorità:
- per la mobilità territoriale in tutte le fasi per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera, ivi incluso l’anno in corso, in attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie;
- per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali, a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera, (è incluso l’anno in corso), nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.
I docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno o ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo.
INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, INSEGNANTI DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFFERENZIATO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per il movimento su posti di sostegno è richiesto:
- il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e dell’udito;
- ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
L’interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere:
- di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno;
- dovrà graduare l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto, contrassegnando le apposite caselle numerate del modulo domanda;
- qualora l’aspirante al movimento non ha contrassegnato alcuna casella, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.
Quando invece l’aspirante ha contrassegnato due o più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:
- in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l’ordine espresso;
- in caso di preferenza sintetica viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta nelle caselle, per tutte le scuole comprese, nella singola preferenza sintetica espressa.
Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l’ordine indicato nelle caselle del modulo domanda.
Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate:
- le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda, ma sono prese in considerazione solo nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione;
- analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica.
Per il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno, per ciascuna sede esaminata, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine:
– sostegno per minorati psicofisici;
– sostegno per minorati dell’udito;
– sostegno per minorati della vista.
INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI, DI SOSTEGNO E AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFFERENZIATO, CARCERARIE
SCUOLA PRIMARIA
L’impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o in classi con indirizzo didattico
differenziato o posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo.
Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l’insegnamento nelle scuole primarie carcerarie:
- possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del contratto, risultino iscritti nel ruolo speciale da almeno 10 anni, (è compreso l’anno scolastico in corso).
Passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario
Prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l’anno in corso:
- in tal caso l’eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall’ufficio competente;
- gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all’ufficio territoriale entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Gli insegnanti di scuola primaria delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai
ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento:
- sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio;
- sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l’impegno quinquennale.
Titoli Richiesti
Scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici:
- titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati psicofisici;
- ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
Scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista:
- titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati della vista;
- ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
Scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell’udito:
- titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati dell’udito;
- ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
Posti istituiti presso gli istituti di rieducazione per minorenni:
- titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati psico-fisici;
- nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal Ministero dell’Istruzione d’intesa con quello di Grazia e Giustizia detti posti saranno assegnati direttamente dai competenti uffici scolastici territoriali.
Scuole di differenziazione didattica:
- titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell’ art. 365, del D.L.vo n. 297/94.
Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali
(istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere:
- il passaggio nei ruoli del personale insegnante delle scuole primarie;
- il passaggio nei ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli delle scuole primarie che ne abbiano titolo;
- tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali;
- ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio.
Domanda di passaggio
La domanda redatta in conformità all’apposito modello deve essere presentata, per un solo ruolo, all’ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dall’OM.
L’insegnante, in possesso del prescritto titolo dì specializzazione può chiedere:
- di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell’organico comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno, su posto dell’organico comune, speciale e di sostegno, ovvero sul solo posto speciale;
- graduando l’ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto;
- contrassegnando – nell’ordine prescelto – le apposite caselle numerate del modulo domanda.
La mancata espressione del suddetto gradimento comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.
Quando invece l’aspirante ha contrassegnato due o più caselle, il trasferimento è disposto con le
stesse modalità previste per la scuola dell’infanzia.
Nel sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda.
Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo:
- nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso del prescritti titoli di specializzazione;
- in caso di preferenza sintetica la procedura è la stessa.
Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto secondo le modalità indicati nei punti precedenti.
Per ciascuna scuola esaminata, ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda e secondo lo stesso ordine previsto per la scuola dell’infanzia.
SOSTEGNO E SCUOLE SPECIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA
I posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado possono essere assegnati nell’ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all’istanza di trasferimento.
Le preferenze saranno esaminate secondo l’ordine espresso:
- se l’interessato ha indicato, nell’apposita sezione del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l’accesso a diverse tipologie di sostegno;
- il docente è assegnato in titolarità nella prima preferenza espressa che possa essere soddisfatta nell’ordine di scelta indicato;
- le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione;
- analogamente si procederà in caso di preferenza sintetica.
Gli insegnanti di scuola secondaria titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di sostegno:
- potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso;
- qualora vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle numerate;
- nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda;
- non è prevista la fase di compensazione nell’ambito delle tre tipologie di sostegno.
Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 11 del CCNI.
E’ consentito il passaggio a cattedre:
- negli istituti statali per non vedenti e viceversa, in possesso della specializzazione;
- dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti e viceversa;
- negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordomuti è prescritto il possesso anche della specializzazione;
- dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo, ivi compreso quello in corso.
Le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all’ufficio territorialmente competente della provincia richiesta.
Detti posti sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all’albo dei medesimi.
Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all’ufficio territorialmente competente della provincia dove l’aspirante al passaggio è titolare nel corrente anno scolastico.
Per ulteriori approfondimenti:
- MOBILITÀ anno scolastico 2020/2021
- CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI DELLE DOMANDE DI MOBILITA’
- MOBILITA’ PERSONALE SCOLATICO ANNO SCOLASTICO 2020/21 – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
- MOBILITA’ anno scolastico 2020/2021: INDICAZIONE DELLE “PREFERENZE”