MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA A.S. 2024/25
L’ordinanza ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/2025.
Per i docenti di religione cattolica è disponibile l’ordinanza n. 31 del 23 febbraio 2024.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Personale docente
- La domanda va presentata dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024.
- Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile 2024.
- Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024.
Personale educativo
- La domanda va presentata dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024.
- Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 24 aprile 2024.
- Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 22 maggio 2024.
Personale ATA
- La domanda va presentata dal 8 marzo 2024 al 25 marzo 2024.
- Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio 2024.
- Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2024.
Insegnanti di religione cattolica
- La domanda va presentata dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024.
- Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2024.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello alla voce Modulistica – Mobilità.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.
COME COMPILARE LA DOMANDA
Per compilare la domanda, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del portale Istanze on line.
La domanda deve essere inoltrata:
- entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza;
- entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata;
- allegare tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda.
VINCOLO TRIENNALE
- Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, (si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica), non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
- Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni.
- Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
IL VINCOLO TRIENNALE NON SI APPLICA:
- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024:
- permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Il vincolo triennale non si applica:
- nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2024/2025.
I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.
I docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.
Tale vincolo triennale non si applica:
- ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
Si precisa che per sede della provincia chiesta, di cui al primo periodo del presente comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), dell’ordinanza.
E’ garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA:
- a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza.
Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, si precisa quanto segue:
- qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere
all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza,
alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o
alle sorelle, appartenenti al personale docente o ATA, in grado di prestare
assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi,
individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;
- successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale docente o ATA, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
Si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione:
- aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza:
- tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Per ulteriori approfondimenti si allega:
- O.M. N. 30 DEL 23 Febbraio 2024
- O.M. N. 31 DEL 23 Febbraio 2024
- ACCORDO INTEGRATIVO
- CCNI MOBILITA’ DOCENTI