MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA A.S. 2018/2019 O.M. n. 207 del 9 marzo 2018
MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA A.S. 2018/2019 O.M. n. 207 del 9 marzo 2018
Sintesi della Redazione ACLIS
Il MIUR con la O.M. n. 207 del 9/3/2018 disciplina gli adempimenti necessari ai fini delle operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/19
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Dl MOBILITA’
- personale docente dal 3 aprile al 26 aprile 2018.
- personale educativo dal 3 maggio al 28 maggio.
- personale A.T.A. dal 23 aprile al 14 maggio.
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2017/18 sono i seguenti:
a) personale docente
scuola dell’infanzia termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti
disponibili 11 maggio 2018
pubblicazione dei movimenti 8 giugno 2018
scuola primaria – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei
posti disponibili 11 maggio 2018
pubblicazione dei movimenti 30 maggio 2018
scuola secondaria di I grado termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei
posti disponibili 5 giugno 2018
pubblicazione dei movimenti 25 giugno 2018
scuola secondaria di II grado
termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei
posti disponibili 22 giugno 2018
pubblicazione dei movimenti 10 luglio 2018
mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei musicali -termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili 8 maggio 2018
pubblicazione dei movimenti:
28 maggio 2018 movimenti ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI;
4 giugno 2018 movimenti ai sensi del comma 10 dell’art 4 del CCNI.
b) personale educativo termine ultimo comunicazione a SIDI delle domande di mobilità e dei
posti disponibili 22 giugno 2018
pubblicazione dei movimenti 10 luglio 2018
c) personale A.T.A. termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei
posti disponibili 22 giugno 2018
pubblicazione dei movimenti 16 luglio 2018
Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il personale docente, ed A.T.A. :
- deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale — Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR;
- nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria;
-
I docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione mobilità del sito. Tali domande vanno inviate all’Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime. In caso di presentazione di più domande in relazione al comma 10 dell’art 4 del CCNI le medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale è stata inviata la domanda ai sensi del comma 9.
La suddetta procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. (Istanze on line)
Le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del temine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo.
Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni:
- Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati;
- I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’art 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità;
- i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.
- per la domanda in formato cartaceo, i docenti utilizzeranno gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’;
- I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti;
- le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo;
-
in caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima;
-
le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.
I termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
-
il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale.
-
i docenti che concludono i corsi di sostegno.
Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a cinque giorni prima delle date previste per la comunicazione al SIDI delle domande stesse.
I docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti:
-
devono indicare nello spazio riservato all’unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale nei centri provinciali per I ‘istruzione degli adulti;
-
i docenti che non hanno ottenuto una titolarità su ambito a seguito dei movimenti dell’anno scolastico 17/18 devono indicare la provincia di assunzione.
Le classi di concorso di riferimento sono quelle previste dal D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica.
Il Personale A.T.A.
- deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria.
-
le istituzioni scolastiche devono trasmettere tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale.
Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati.
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
Le preferenze esprimibili sono quindici e possono essere del seguente tipo:
a) scuola (fino ad un massimo di 5) “La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.
Solo per i CIPIA sono esprimibili ancora i codici delle singole sedi di organico (ex C.T.P.)”
b) ambito territoriale
c) provincia
Possono essere espresse al massimo cinque preferenze per le singole scuole.
La preferenza per l’ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale.
In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:
-
istruzione degli adulti, che comprende:
corsi serali degli istituti di secondo grado centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ( CIPIA ex CTP)
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sezioni carcerarie ove esprimibili
-
sezioni ospedaliere
-
licei europei
L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole e non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.
Per i posti di cui alle lettere a), b), c) si dovranno inoltre indicare le priorità per le tipologie di posto indicate. Nel caso si diano più disponibilità si segue l’ordine delle lettere.
Con una sola preferenza sintetica “provincia”, si ha la possibilità di chiedere tutti gli ambiti ubicati rispettivamente nell’area territoriale della provincia.
Le preferenze devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito internet del MIUR nell’apposita sezione MOBILITA’.
Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare.
In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all’ambito di titolarità.
Si possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.
Nei trasferimenti, quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l’ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. (Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicato per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità, nel caso quest’ultima sia in altro ambito, se si esprime una preferenza di ambito il primo ambito indicato dovrà essere quest’ultimo).
Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune.
Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza, pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
Il personale in posizione di soprannumero:
- in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, verrà movimentato d’ufficio secondo la catena di prossimità tra gli ambiti che sarà pubblicata sullo spazio MOBILITA’ del sito Miur partendo dall’ambito comprendente la scuola di precedente titolarità;
-
la mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dall’ambito corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun ambito in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti.
In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
Il personale in esubero titolare nella provincia in caso di mancato ottenimento di una delle preferenze espresse viene movimentato d’ufficio su tutti gli ambiti della provincia a partire dall’ambito corrispondente alla prima preferenza espressa.
In caso di mancata presentazione della domanda, la mobilità avviene d’ufficio con punti 0 a partire dall’ambito corrispondente all’ultima scuola di servizio se nella provincia o dall’ambito di attuale titolarità.
Le cattedre orario esterne:
-
possono essere costituite anche tra scuole appartenenti ad ambiti diversi e tra corso diurno e corso serale e viceversa,
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l’assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.
La Redazione ACLIS indica alcuni suggerimenti utili ai fini di una corretta formulazione della domanda di mobilità:
DESTINATARI DEI TRASFERIMENTI
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Tutti i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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La mobilità per l’anno scolastico 2018/19 si svolge per Scuole e/o Ambiti Territoriali e per Provincia.
MOBILITA’ PROFESSIONALE
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Le disposizioni relative alla mobilità professionale si applicano ai docenti, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione.
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Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/03/97 e del DPR del 15/03/2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria).
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Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) per la provincia e anche per più province secondo quanto previsto dal CCNI.
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Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
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Con un’unica domanda si potranno esprimere fino a 15 preferenze di cui al massimo 5 scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intra provinciale che quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province. (Le preferenze sintetiche per i comuni oppure per i distretti non saranno più esprimibili).
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La mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale.
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Nel caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande.
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I posti di tipo speciale di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio e comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti; ai fini del computo del quinquennio è calcolato l’anno scolastico in corso.
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Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo di domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.
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Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’educazione degli adulti, è necessario, in caso di preferenza sintetica (ambito o provincia) esprimere o meno la preferenza per tali tipologie.
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È prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi:
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Per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziare.
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Per il personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per i lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
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nell’ anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso
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i servizi dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell’anno in corso gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova.
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Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni.
Per ulteriori approfondimenti, ACLIS mette a disposizione una sintesi in cui sono evidenziati tutti gli elementi utili per il calcolo corretto del punteggio spettante in base a servizi, continuità, punteggio aggiuntivo, titoli, precedenze ed altre esigenze personali o di famiglia.
Si allega:
Approfondimenti:
1. MOBILITA’ PERSONALE DOCENTE
3.TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE EDUCATIVO
5. TRASFERIMENTO SECONDARIA I GRADO 2018-19
6. TRASFERIMENTO SECONDARIA II GRADO 2018-19
10.DOMANDA DI PASSAGGIO DI PROFILO
11.IRC – DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO
12.PASSAGGIO DI CATTEDRA SECONDARIA I GRADO 2018-19
13.PASSAGGIO DI CATTEDRA SECONDARIA II GRADO 2018-19
14.PASSAGGIO DI RUOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
15.PASSAGGIO DI RUOLO PRIMARIA 2018-19
16.PASSAGGIO DI RUOLO SECONDARIA I GRADO 2018-19
17.PASSAGGIO DI RUOLO SECONDARIA II GRADO 2018-19
18.IRC – DOMANDA DI TRASFERIMENTO
19. TRASFERIMENTO INFANZIA 2018-19
20.MOD LM2 Licei musicali – mobilita professionale art. 4 c. 10
21. MOD LM1 Licei musicali – mobilita professionale con precedenza art. 4 c. 9