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Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20 – O.M. 203 dell’ 8.3.2019

Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20 – O.M. 203 dell’ 8.3.2019
Mobilità degli insegnanti di Religione Cattolica O.M. 202 dell’ 8.3.2019
Per i docenti che partecipano alla mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche degli insegnanti di Religione Cattolica , le domande potranno essere presentate dal 12 Aprile 2019 al 15 Maggio 2019.
Per i docenti che partecipano alla mobilità professionale e territoriale verso le discipline specifiche dei licei musicali, le domande potranno essere presentate dal 12 marzo 2019 al 5 aprile 2019.

In data 31.12.2018 è stata sottoscritta l’intesa riguardante il CCNI mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2019/2020, sottoscritto in data 06.03.2019, con validità triennale per gli aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/-22.

Premesso quanto sopra, il MIUR con la nota   prot. 364 dell’ 08.3.2019, ha  trasmesso per gli adempimenti di competenza le Ordinanze Ministeriali n. 203 dell’ 8.3.2019, riguardante tutto il personale scolastico e n. 202 dell’ 8.3.2019, riguardante gli Insegnanti di Religione Cattolica.

Con riguardo al testo del CCNI sottoscritto in data 06.03.2019, la cui validità è estesa anche per gli aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

  • la tempistica delle operazioni prevede, rispetto agli anni passati, un’anticipazione delle date di presentazione delle domande e di pubblicazione dei movimenti, differenziate per le diverse categorie di personale;
  • scompare per i docenti la titolarità su ambito, pertanto, la preferenza su ambito non è più esprimibile e tutti gli attuali titolari su ambito, assegnati alla scuola con incarico triennale, assumono automaticamente la titolarità sulla stessa scuola prima delle operazioni sulla mobilità (art.6, c. 8);
  • i docenti al terzo anno del percorso FIT, dopo la valutazione positiva del periodo di formazione e prova, assumono la titolarità sulla scuola di attuale servizio con contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2019 (art. 6, comma 9).
Viene precisato inoltre che:
  • nell’art 13 comma 2, il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b);
  • nell’art. 5 gli ultimi 3 commi sono da intendersi contrassegnati con i numeri 11, 12 e 13;
  • nell’art. 8 comma 2, l’ultimo capoverso che inizia con le parole “Dalle predette disponibilità …[….]” è da intendersi contrassegnato con la lettera d);
  • nell’allegato E, Lettera B1, il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a 2;
  • nell’art.40 comma 2 il terzo capolettera è da intendersi sotto la lettera c) e non b);
  • la nota a pag. 87 del CCNI è così rettificata: “Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera [….]”.

La redazione Aclis, per ulteriori approfondimenti, consiglia di consultare gli articoli già pubblicati nel sito.

Si allega:

Nota MIUR 364 del 2019

OM mobilità 2019/20 n 203 del 8. 3. 2019

OM mobilità religione cattolica n 202 del 8. 3. 2019

Modelli di trasferimento e passaggi di cattedra e/o di Ruolo