MISURE PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV-2 PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E MISURE PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E NELLE UNIVERSITA’
Il D.L. 111/2021, prevede che per l’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere svolta in presenza.
Il decreto precisa inoltre che anche le attività didattiche e curriculari delle università saranno svolte prioritariamente in presenza e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, dovranno essere adottate le seguenti misure minime di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche’ ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare alle disposizioni, solo per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
I provvedimenti sono motivatamente adottati:
- sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione;
- resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
Il mancato rispetto delle disposizioni:
- è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza;
- il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonchè delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate:
- con le modalità indicate dal decreto del Presidente con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica;
- con riferimento al rispetto delle prescrizioni da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.
Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche’ alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
SI ALLEGA
Decr. L. n. 111 del 6 agosto 2021
Estratto Verbale Comitato Tecnico
Protocollo D’intesa con OO.SS.