MISURE FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTO DI SOSTEGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026
La procedura finalizzata alla conferma sui posti di sostegno prevista dal Decreto n. 32 del 26 febbraio 2025 trova applicazione limitatamente all’anno scolastico 2025/2026.
Entro il 31 maggio 2025 il dirigente scolastico:
- acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia;
- valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe;
- comunica l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.
Qualora ricorrano le condizioni per la conferma:
- nell’ambito della presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026 di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.
Nei commi 1 e 2 è previsto:
Comma 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.
Comma 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (ivi comprese le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c) -bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56):
- verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina – secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza – nel contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026 da parte del docente interessato.
- provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge sul posto assegnato l’anno precedente;
- degli esiti delle operazioni viene data pubblicazione da parte dell’Ufficio all’albo on line.
Si precisa che:
- le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025;
- eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione ai fini della procedura;
- i docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge per l’anno scolastico 2025/2026, anche con riferimento alla procedura di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza.
I destinatari delle suddette disposizioni si applicano:
a) ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;
b) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado, redatte ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera b), dell’Ordinanza 16 maggio 2024, n. 88;
c) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza.
La procedura di conferma di cui all’articolo 2 del decreto:
- può essere proposta esclusivamente alle categorie di personale di cui al comma 1 in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’OM.
Lettera a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
lettera b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
Per quanto non specificamente disciplinato dal decreto si applicano le disposizioni dell’OM 88/2024.
SI ALLEGA