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ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE

ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

Le modalità di inserimento delle istanze nel periodo compreso tra il 26 luglio (h. 9,00) ed il 7 agosto 2024 (h. 14,00).

PERSONALE DOCENTE: CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO 

Per l’anno scolastico 2024/2025:

  • è prevista una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nel limite dell’autorizzazione concessa dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, per i posti di sostegno.

Il Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111 prevede che gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura:

  • attestando, nell’apposita sezione della piattaforma, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

Si rinvia all’apposita Guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico in merito all’utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze.

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda:

  • comporta l’accettazione della stessa.

 L’assegnazione dell’incarico:

  • preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto.

 La mancata presentazione dell’istanza:

  • comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. 

La mancata indicazione di talune sedi:

  • è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

 La rinuncia all’incarico:

  • preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.

La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste:

  • consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) dell’Ordinanza ministeriale.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

Gli uffici provvedono alla pubblicazione del contingente destinato:

  • all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato;
  • all’esito delle procedure di reclutamento concernente le immissioni in ruolo del personale docente, secondo l’ordine indicato nell’Allegato A al medesimo Decreto.

L’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui al Decreto ministeriale è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:

– gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;

– gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno.

 In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

PERSONALE SCOLASTICO DI RUOLO

È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura – nei limiti previsti dagli articoli 471 e 702 del CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2.

Non hanno titolo a partecipare alla procedura:

  • gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione.  

NOTE:

1 Art. 47, c. 1: “Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

2 Art. 70, c. 1: “Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”. 

Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova:

  • non può accettare nomine a tempo determinato.

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno:

  • possono presentare istanza telematica per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS;
  • nell’istanza gli aspiranti dovranno indicare la provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare alla procedura e le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per la presentazione delle istanze, la cui tempistica è resa nota con avviso che verrà pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito, è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni.

Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l’elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduati sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS della provincia di iscrizione. 

Ciascun Ufficio interessato dalla procedura, prima di procedere all’elaborazione informatizzata dell’assegnazione della provincia/tipologia di posto, pubblica l’elenco di cui al periodo precedente, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

Una volta assegnata la provincia, ciascun Ufficio territoriale procederà all’assegnazione delle sedi secondo proprie modalità organizzative.

L’assegnazione di una provincia indicata nella domanda:

  • comporta l’accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alle procedure di cui all’articolo 13, comma 23, della medesima Ordinanza.

La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste):

  • consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale.

Nel periodo compreso tra il 26 luglio (h. 9,00) ed il 7 agosto 2024 (h. 14,00):

  • saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale e a quella per il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale; 
  • le istanze devono essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle “Istanze on line”.

  CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Terminate le procedure di cui di cui al Decreto ministeriale, gli uffici comunicano a sistema i posti rimasti disponibili, ai fini della fase di attribuzione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale.

A seguito di quanto sopra, il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/25 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b):

  • sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE);
  • in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS), costituite in attuazione dell’Ordinanza ministeriale;
  • In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale.

 Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c):

  • si utilizzano le Graduatorie di Istituto;
  •  l’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze:

  • si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’Ordinanza ministeriale:

Per quanto riguarda le sanzioni:

  • si rimanda all’articolo 14 dell’Ordinanza.

Si precisa che:

  •   ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’Ordinanza ministeriale, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, partecipano all’assegnazione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa;
  • se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata;
  •  se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, a norma dell’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale il dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

1) indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;

2) Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;

3) Modalità e termini di presentazione istanze;

4) presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;

5) Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;

6) Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale

7) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

8) Ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall’Istituzione scolastica.

Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.

Non è consentito partecipare alla procedura:

  • a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale;
  • gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14 dell’Ordinanza medesima.

Si precisa che dai riscontri agli avvisi:

  • devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione;
  • per quanto riguarda la gestione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c), dell’Ordinanza ministeriale, si rinvia all’articolo 13 della medesima Ordinanza;
  • nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 13, commi 11 e 12.

CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

Si richiama a quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: 

  • l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate;
  • al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima Ordinanza.

 PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

 CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

  • il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola:

  • i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Sulla base di quanto previsto dal CCNL di comparto e dall’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale, i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time – che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo:

  • sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l’integrazione di un’ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22.

 Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.

La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistema informativo (cosiddetto INS).

ORE DI LINGUA INGLESE

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola:

  • le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17, dell’Ordinanza ministeriale.

Nella fase di convocazione dalle graduatorie d’istituto di scuola primaria ai fini dell’assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale.

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA

Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’insegnamento di educazione motoria, in caso di esaurimento delle GPS di I fascia, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale:

  • i contratti a tempo determinato sono stipulati con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative alle classi di concorso A-48 «Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado» e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ».

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO

Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa.

 Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti – per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante:

  • gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
  • l’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.

SI ALLEGA