IPOTESI di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
IPOTESI di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22
SCHEDA TECNICA A CURA DELLA REDAZIONE “ACLIS” sui seguenti punti relativi alla mobilità per l’a.s. 2019/20:
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docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica;
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mobilità territoriale e mobilità professionale;
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procedimento dei trasferimenti e dei passaggi;
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sedi disponibili per le operazioni di mobilità;
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modalità delle sedi di organico;
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modalità di assegnazione ai centri territoriali per l’istruzione degli adulti nella scuola primaria e secondaria di I grado;
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modalità di assegnazione delle cattedre e dei posti con titolarità su scuola – cattedre interne ed esterne;
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percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado;
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sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto;
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esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto;
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decadenza dal beneficio delle precedenze.
Il CCNI, sottoscritto in data 31/12/2018, disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.
PERSONALE DOCENTE
Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola:
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non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo;
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nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni;
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tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
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Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento.
Si precisa che:
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i docenti senza sede, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze;
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qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase;
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a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la titolarità disponibile su provincia, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune.
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I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette.
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In caso di mancata presentazione della domanda i docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.
I docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità (esubero nazionale):
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partecipano a domanda alle operazioni tra province diverse secondo le modalità indicate nell’articolo 8, comma 10 del contratto;
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se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola di titolarità, vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutte le province secondo la tabella di prossimità tra province – debitamente pubblicata sul sito nella sezione mobilità – a partire dalla prima preferenza espressa.
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in caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito d’ufficio con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo secondo la tabella di prossimità tra province – debitamente pubblicata sul sito nella sezione mobilità.
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per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta.
MOBILITA’ TERRITORIALE
La mobilità si svolge per scuole e le preferenze vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma, salvo quanto previsto per:
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i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
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le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
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le sezioni di scuola speciale;
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i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’istruzione degli adulti.
I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15:
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è istituito per l’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.
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sono confermate le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;
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i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto;
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la contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento;
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sono salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
II personale titolare nei comuni che hanno modificato nell’ultimo triennio la propria collocazione provinciale partecipano:
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a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità o a quella per la provincia di nuova titolarità;
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nel primo caso i docenti partecipano alla fase dei movimenti nella provincia di precedente titolarità in posizione paritaria con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi otterranno la modifica della provincia di titolarità a cura dell’ufficio scolastico competente
Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario:
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ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità;
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qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità.
Mobilità Professionale
Le disposizioni relative alla mobilità professionale si applicano a tutti i docenti che:
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abbiano superato il periodo di prova;
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sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto;
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per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.
Il personale che ottiene la mobilità professionale acquisisce la titolarità su scuola.
In particolare può chiedere il passaggio di ruolo anche:
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il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;
nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
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il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
nel ruolo del personale educativo:
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il personale deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).
nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico:
si deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province.
Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.
Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto.
Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
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dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione;
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dagli insegnanti tecnico-pratici, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B;
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per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della configurazione delle classi di concorso, nell’ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso purché l’aspirante sia in possesso della specifica abilitazione;
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nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso.
I docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse possono chiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo compresi i docenti delle classi C999 e C555.
I docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione possono chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo nella stessa provincia.
Conservano valore di abilitazione all’insegnamento:
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nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine del corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014;
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per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria;
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le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi;
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i titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi.
PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
Con un’unica domanda si possono esprimere fino a quindici preferenze (scuola, comune, distretto, provincia), indicando:
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le scuole;
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ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale;
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in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo.
Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente.
Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.
In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.
In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dalla O.M.
Rispetto all’ordine della preferenze espresse:
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il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola;
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qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale;
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in tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica.
Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.
Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie.
Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda agli articoli 24 e 25 del CCNI.
Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale , ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019:
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acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico;
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i docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.
Il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018, all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova:
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assumono la titolarità dall’a.s. 2019/20 sul posto accantonato ai sensi dell’art. 8;
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in caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.
SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
Le disponibilità per le operazioni di mobilità sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.
Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.
Dalle predette disponibilità vanno detratti:
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i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli.
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i posti e le cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2018/19 il personale docente assunto a seguito della procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle graduatorie relative pubblicate entro il 31 agosto 2018;
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per il personale docente individuato ai sensi del DM 631 del 25 settembre 2018 tale detrazione avverrà a livello provinciale
Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:
– a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
– a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
– a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.
Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno)
Ai fini della ripartizione dei posti l’eventuale posto dispari, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità.
Il calcolo dei contingenti viene effettuato arrotondando all’unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.
I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso.
Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.
Qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.
Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all’art. 2, comma 4 del presente contratto nell’a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100 per cento delle disponibilità determinate al termine della Fase II.
Per il personale di cui all’articolo 18 bis (di scuole e istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza), il calcolo dei contingenti relativi alla mobilità avviene al termine della fase H bis dell’allegato 1, (effettuazione della seconda fase dell’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo).
MODALITA’ DELLE SEDI DI ORGANICO
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l’indicazione del codice di scuola sede di organico docenti.
Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.
Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico sono richiedibili, mediante l’indicazione del codice sede di organico docenti.
I posti per l’insegnamento della lingua inglese dell’organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese. I suddetti docenti devono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua.
L’organico di scuola dell’infanzia e primaria relativo agli istituti comprensivi è richiedi bile tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico dei docenti.
L’organico delle scuole secondarie di I e II grado è richiedibile mediante l’indicazione del codice sede di organico risultante dai bollettini.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CENTRI TERRITORIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
I movimenti a domanda sui posti dei centri per l’istruzione degli adulti previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 nella scuola primaria e nella secondaria di I grado vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta richiesta nel modulo domanda:
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per l’indicazione delle preferenze su scuola, gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici sede di organico riportati sui Bollettini Ufficiali;
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l’indicazione di preferenza di comune o distretto o provincia non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI CON TITOLARITA’ SU SCUOLA – CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
Nell’indicazione delle preferenze:
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per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda;
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tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze;
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il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito;
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tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.
Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.
Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.
I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
Si precisa che:
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le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario;
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pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.
Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:
1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
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le cattedre interne alla scuole;
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le cattedre orario esterne stesso comune;
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le cattedre orario esterne tra comuni diversi;
2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
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le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
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le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;
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le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino;
Esclusivamente per la mobilità per l’anno scolastico 2019/2020 non sono distinte le cattedre esterne con completamento all’interno del comune e tra diversi comuni.
In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.
Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico:
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l’assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c (il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi o distretti sub comunali diversi).
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in presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 C. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Coloro che desiderano il trasferimento, all’interno dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, devono farne specifica richiesta riportando il codice corrispondente al corso serale; parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell’ambito dello stesso istituto, devono farne specifica richiesta riportando il relativo codice.
Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.
Nel caso in cui l’insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (comune, distretto, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza
La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.
Con riguardo alle preferenze sintetiche , qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l’apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:
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corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
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corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.
SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
Le precedenze sono raggruppate secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale, fa eccezione il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale.
Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
DISABILITA’E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato.
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.
Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata e si applica:
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alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto;
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opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nelle procedure dei trasferimenti, in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia) e ha diritto:
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alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
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la precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.
IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE
Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori:
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anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;
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a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.
Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge:
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nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune;
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nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sotto elencate condizioni:
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documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
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documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, la documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.
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essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedi bili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione:
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che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge;
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ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo;
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l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
A tal proposito si precisa che:
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I’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
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qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.
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quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
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l’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
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per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.
DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE
Il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.
ART. 14 – ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI
Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico:
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non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità;
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può partecipare solo alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.
La Redazione ACLIS, per ulteriori approfondimenti relativi alla mobilità per l’anno scolastico 2019/20, allega Il CCNI del 31/12/2018.
Si Allega:
IPOTESI CCNI del 31/12/2018 triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.