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INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO ANNO SCOLATICO 2022/23

BREVE SINTESI DELLA REDAZIONE ACLIS

Non si procede all’individuazione come soprannumerari:

  • dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento;
  • dei docenti che risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d’ufficio.

Ai fini dell’identificazione dei docenti in soprannumero:

  • sono presi in   considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio;
  • Il servizio pre-ruolo e in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all’Allegato 2;
  • le esigenze di famiglia di cui alle lettere A) e D) della Tabella A) -A2 di cui all’Allegato 2 sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità.

Per ogni autonomia scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento.

Relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:

  • sostegno vista;
  • sostegno udito;
  • sostegno psicofisici.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità:

  • qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto;
  • nella scuola secondaria di II grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno;
  • ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.

Adempimenti del Dirigente Scolastico

I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che:

  • debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento;
  • ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), dei docenti soprannumerari viene e li assegna IV) e VII) dell’art. 13, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M.;
  • qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso;
  • a parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie:

  • devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero;
  •  che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.

I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all’O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le seguenti modalità.

Per l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla  base della tabella  di valutazione   per i trasferimenti d’ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti centri.

Adempimenti dell’insegnante soprannumerario

Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda.

Si fa presente che l’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo:

  • dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo­ domanda;
  • non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda:

  • deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda;
  • in tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza.

 In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.

Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà:

  • può indicare nel modulo­ domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici);
  • se nella domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni;
  • in caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate;
  • le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

Il beneficio di cui art. 13, comma 1, punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda.

Si precisa che:

 il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero;

 si procede al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero;

in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio. (art. 13 punto II)

In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Nei confronti dei docenti titolari su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo.

Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero:

l’ufficio territoriale invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero, formulate sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento;

i dirigenti scolastici affiggono all’albo la comunicazione dell’ufficio territoriale contenente l’indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. 

Nel caso in cui il docente  abbia  già  presentato  nei termini  previsti  domanda  di trasferimento e/o di passaggio:

  • l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente;
  • l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando  a  quale  delle  due  domande  intende  dare  la precedenza;
  • la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.

I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all’ufficio territoriale competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

Per le situazioni di soprannumero nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
  • docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse, (il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze).

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria.

In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata:

  • con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni;
  • ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E Il GRADO

L’insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull’ organico del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico, può partecipare ai trasferimenti a domanda.

Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento:

  • può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell’apposita casella del modulo domanda;
  • ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento.

In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

In caso di accoglimento della domanda condizionata, il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d’ufficio con le preferenze espresse valutate in base al punteggio spettante a domanda.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell’istituto di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto:

  • non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola;
  • nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

In ogni caso non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile:

  • il docente viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune di titolarità;
  • In subordine, l’insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1.

Il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune:

  • viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l’età adulta;
  • tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda.

I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono effettuati:

  • relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda;
  • qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d’ufficio.

Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d’ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d’ufficio medesimo, si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria.

Nella scuola secondaria i trasferimenti d’ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese, nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d’insegnamento in classi a tempo prolungato).

I trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente.

Ai soli fini dell’identificazione del comune da cui procedere per l’eventuale applicazione della tabella di viciniorietà, la sede di provenienza dei docenti titolari sui posti attivati presso i centri territoriali viene considerata “il comune” dove si trova la sede di organico del centro territoriale di titolarità.

I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

  • in scuole del comune di titolarità;
  • in scuole di comune viciniore;
  • sui posti di istruzione per l’età adulta.

Relativamente ai primi due punti lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto con le suddette modalità:

  • nella scuola di titolarità;
  • in scuole del comune di titolarità;
  • successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

In ciascuna delle fasi predette, nella scuola secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

1. sostegno per disabili psicofisici;
2. sostegno per disabili dell’udito;
3. sostegno per disabili della vista.

Dopo l’effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d’ufficio nel comune che comprende la scuola di precedente titolarità.

Si ricorda che, avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico (per i soprannumerari) o dall’ufficio territoriale competente (per la mobilità), nonché avverso la valutazione delle domande, per l’errata attribuzione del punteggio e/o per il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.

La redazione fa presente che tutti i modelli previsti dall’OM, da predisporre ai fini della valutazione dei servizi d’insegnamento, della continuità, delle esigenze di famiglia, dei titoli e delle precedenze, sono disponibili nella sezione modulistica del nostro portale www.aclis.itP

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