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I docenti di ruolo non possono essere esclusi dai concorsi: breve nota sulla pronuncia della Corte Costituzionale

I docenti di ruolo non possono essere esclusi dai concorsi: breve nota sulla pronuncia della Corte Costituzionale

Lo scorso 7 dicembre è stata pubblicata la sentenza nr. 251 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 110, della legge di riforma della scuola 13 luglio 2015, n. 107 e – conseguentemente– dell’articolo 17, terzo comma, del successivo d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

La norma, contenuta nella legge sulla Buona Scuola, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

La Corte ha affermato che, pur essendo meritevole di tutela il principio che ha ispirato il legislatore nella redazione della legge, e che mira al totale assorbimento del precariato, l’esclusione dei docenti di ruolo dai concorsi non può essere giustificato alla luce di questa ratio.

L’assorbimento del precariato ha, legittimamente, giustificato l’esclusione del personale di ruolo dalla partecipazione al piano straordinario, ma, non è altrettanto giustificabile la loro esclusione dai concorsi pubblici per titoli ed esami, dopo il completamento del piano.

La considerazione che rileva, ancora di più, è che la preclusione imposta ai docenti di ruolo è “ininfluente ai fini dell’obiettivo asseritamente perseguito, non arrecando alcun sostanziale vantaggio in termini di migliore allocazione delle risorse lavorative”.

E’ evidente infatti che “l’accesso ai concorsi dei docenti con contratto a tempo indeterminato darebbe luogo, nel caso di esito favorevole, all’assunzione degli stessi nella “nuova” posizione, con conseguente scopertura della posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe, quindi, essere successivamente assegnata ad altri”.

La restrizione della platea dei partecipanti ai concorsi, disposta dalla legge sulla buona scuola è, pertanto illegittima perchè confligge non solo con l’art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.

Ancora, posto che «il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente» (sentenza n. 41 del 2011), la preclusione stabilita dal comma 110 contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell’accesso.

Puoi leggere il testo integrale della sentenza cliccando sul seguente link al sito della Corte Costituzionale.

La pronuncia è fondamentale perchè avrà ripercussioni certe sui futuri bandi del Ministero, che si dovrà adeguare alla sentenza della Corte e permettere a tutti i docenti di ruolo di partecipare.