Graduatorie di istituto personale ata terza fascia
– CHIARIMENTI MIUR –
Aclis mette in evidenza :
Con il DM 640 del 30 agosto 2017 è stata indetta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA ed è previsto all’art. 5 comma 6 del regolamento ATA, che le nuove graduatorie di terza fascia sostituiscano integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19,2019/20.
Il MIUR con la nota n. 40591 del 22-09-2017 trasmessa ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ha fornito i seguenti chiarimenti sul conferimento delle supplenze:
- analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014-17, in attesa dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97.
(E’ attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all’ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d’istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell’assunzione degli aventi diritto).
- I destinatari delle suddette supplenze possono avvalersi dell’art. 59 del CCNL scuola ( specifica richiesta è già stata inviata al Mef).
- Trattandosi di supplenze fino ad avente titolo, in attesa delle costituzioni delle nuove graduatorie, analoga formula verrà adottata anche per i contratti a tempo determinato stipulati con i supplenti per la copertura dei posti lasciati temporaneamente vacanti dal personale di ruolo titolare di 59.
ART.59 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
(Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali).
Si allega
Nota MIUR n. 40591 del 22.09-2017 clicca quì