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GIA’ APPROVATO NEL 2005 IL TESTO DI LEGGE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla “buona scuola” che adesso passerà al vaglio del Parlamento per l’espletamento dei successivi passaggi per l’approvazione definitiva come Legge dello Stato.

Naturalmente il nostro auspicio è che l’iter di approvazione sia il più veloce possibile e che il Parlamento riesca in tempi brevi ad intervenire per colmare le non poche criticità che il d.d.l. presenta.

Il testo del d.d.l., infatti, all’art. 8 prevede un piano di assunzioni straordinario per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia per tutto il personale docente di ogni ordine e grado di istruzione già a partire dall’a.s. 2015/16.

Tuttavia, è indubbio che la scelta del Governo di seguire la strada dell’approvazione Parlamentare, anziché quella della decretazione d’urgenza (come originariamente prospettato), difficilmente si concilia con i tempi ristretti che si impongono visto l’imminente avvio dell’anno scolastico.

L’impegno del Governo di dare una soluzione all’annoso problema del precariato della scuola non può che essere oggetto di apprezzamento e di compiacimento da parte del sindacato ACLIS.

Sentiamo, tuttavia, il dovere e anche l’orgoglio di segnalare che, ben undici anni fa, l’attuale Presidente nazionale del sindacato ACLIS, allora deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato e fatto approvare un d.d.l., da sottoporre al Parlamento nazionale ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Regione Sicilia, volto a risolvere lo stesso problema.

Il Parlamento nazionale, quindi, avrebbe potuto affrontare in quell’occasione il problema del precariato scolastico, recependo e facendo propri i principi cardine del d.d.l. approvato in Sicilia che, prevedeva già dall’a.s. 2005/06 l’assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed Ata a copertura di almeno l’80% dei posti totali disponibili ricoperti dal personale incaricato annualmente.

Il Legislatore nazionale, nel recepire la legge regionale di cui in parola, avrebbe potuto estenderne gli effetti su tutto il territorio nazionale, prevedendo la copertura di tutti i posti disponibili ricoperti dal personale incaricato annuale ed eliminando lo slittamento di 10 anni dei benefici economici derivanti dai provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale assunto.

A parte l’anticipo sui tempi, facciamo notare che quell’iniziativa fu solo frutto dell’esigenza di rendersi interprete delle innumerevoli sollecitazioni provenienti dal mondo della scuola, mentre oggi il Governo è stato quasi “costretto” ad affrontare il problema sotto la spinta della sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso novembre, che ha sanzionato lo Stato italiano per l’esercizio abusivo della contrattazione a tempo determinato.

Per Vostra opportuna conoscenza e per gli eventuali commenti, pubblichiamo il testo del d.d.l. approvato dall’A.R.S. nella seduta n. 285 del 12 aprile 2005.

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Il d.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2015 prevede all’art. 1 che le istituzioni scolastiche dovranno effettuare una programmazione triennale dell’offerta formativa.

All’art. 2 viene istituito “l’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali”; ogni istituzione scolastica dovrà effettuare le proprie scelte in merito agli insegnamenti ed alle attività curriculari, extracurriculari, educative ed organizzative e dovranno determinare il proprio fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture.

Per l’a.s. 2015/16, il Miur dovrà adottare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia.

Tali assunzioni riguarderanno:

  • I vincitori presenti nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami di cui al D.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012;
  • Gli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Per poter beneficiare del piano di assunzioni bisognerà presentare apposita domanda secondo le modalità che verranno formalizzate dal Miur.

Le assunzioni avverranno secondo un sistema che si articola in due distinte fasi:

1° fase: distribuzione del contingente tra “vincitori di concorso” (50%) ed iscritti nelle G.a.E. (50%);

2° fase: riguarda coloro che residuano dalla fase precedente e che potranno essere assunti per la copertura dei posti rimasti “eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dei docenti nazionale, individuati a livello di albo territoriale”. A tal uopo, i vincitori del concorso avranno la precedenza rispetto ai soggetti inseriti nelle G.a.E.

Con l’entrata in vigore della legge verranno soppresse le Graduatorie dei concorsi pubblici espletati prima del 2012.

Per altro verso, la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (ove sono inseriti i soggetti presenti nelle G.a.E.) continuerà ad esplicare la propria efficacia ai fini del conferimento delle supplenze annuali, fino all’a.s. 2016/17.

Per il futuro, l’accesso al ruolo del personale docente avverrà esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami. Le graduatorie che verranno così formate, avranno efficacia fino all’approvazione di una successiva graduatoria concorsuale e comunque per non oltre tre anni, fatta eccezione per il personale docente della scuola dell’infanzia.

ACLIS pubblicherà prossimamente la sintesi dei commenti e delle riflessioni oggetto del dibattito sul d.d.l. “buona scuola”.

Leggi il testo d.d.l. Franchina

Leggi i testo d.d.l. “la buona scuola”

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