ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO
ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO PERSONALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2025/26
Non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.):
- I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) – art. 13 del CCNI:
I)DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Si precisa che:
- l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV), si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
- qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV).
Quanto sopra non si applica:
- qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
Certificazione Di Disabilità “Rivedibile”
L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge, alla parte dell’unione civile, o al convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità o ai figli con disabilità si applica:
- anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Per gli amministratori degli Enti Locali e per i consiglieri di parità tale esclusione va applicata:
- solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto:
- è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico:
- è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.
Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute negli articoli relativi all’individuazione dei perdenti posto.
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