Domande di pensionamento del personale scolastico scadenza il 12 dicembre 2018
Domande di pensionamento del personale scolastico scadenza il 12 dicembre 2018
Il MIUR con la nota N. 50647 del 16-11-2018, in attuazione del D.M. 727 del 15/11/2018, fornisce le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019, per il trattamento di quiescenza e di previdenza.
Indicazioni operative per conseguire la pensione con i nuovi requisiti.
Pensione di vecchiaia:
per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi 67 anni entro il 31 dicembre 2019.
Pensione anticipata:
per le donne, 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2019;
per gli uomini, 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2019.
Opzione donna:
Per le donne resta in vigore la norma che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. (Legge 243/2004)
Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2019 a condizione che il requisito di contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e quello anagrafico entro il 31 luglio 2016. L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
Trattenimento in servizio e Risoluzione del rapporto di lavoro
Nel 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
L’amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il personale che raggiunga i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2019 e abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini).
Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2019 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti;
I requisiti contributivi ed anagrafici, riferiti all’anno 2019, per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, sono riportati nell’allegata tabella al Decreto Ministeriale.
Dirigenti Scolastici
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio, (art. 12 del C.C.N.L. ).
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Personale docente, educativo ed A.T.A.
Per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, il termine finale è fissato al 12 dicembre 2018.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.
Inoltre entro la suddetta data gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 12 dicembre deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati:
- devono esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio;
- ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
Le domande di trattenimento in servizio, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 12 dicembre 2018.
Gestione delle istanze:
- l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS;
- i termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico;
- gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2019;
- le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica.
La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà accettata fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
Si precisa inoltre che:
- il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni ( L. n. 205/2017);
- il provvedimento motivato di autorizzazione sarà concesso dal dirigente scolastico, o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.
Successive indicazioni saranno fornite con riguardo a:
- cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale;
- trattamento di fine servizio.
La Redazione ACLIS si riserva di pubblicare nel sito le novità relative al requisito di quota 100 o eventuali altre modifiche all’istituto dell’Ape sociale.
Domande di pensionamento del personale scolastico scadenza il 12 dicembre 2018
Si allega:
MIUR Nota n. 50647 del 16 novembre 2018
Decreto Ministeriale n. 727 del 15 novembre 2018