fbpx

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE POSTI E MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI A.A. 2023/2024

Con il decreto n. 622 del 22 Aprile 2024, il Ministero ha autorizzato l’attivazione dei percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 CFU indicando le università che organizzano i corsi per ogni regione e per ogni classe e il numero di posti autorizzati.

I posti disponibili in totale sono 51.753.

I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

OFFERTA FORMATIVA E REQUISITI DI AMMISSIONE

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;

b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;

c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;

d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;

e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

MODALITÀ DI AMMISSIONE

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui alla lett. a) eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati nell’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

 Per l’accesso a tali percorsi si applica quanto previsto dall’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620 e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del decreto ministeriale.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui alla lett. b) eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui alla lett. c) eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

TITOLI ESTERI

 I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

CORSO DA 60 CFU PER L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO

I corsi da 60 cfu sono abilitanti e resteranno anche dopo il 2025 come sistema di accesso all’abilitazione.

A questi percorsi possono accedere:

  • i laureati;
  • coloro che otre alla laurea hanno i 24 CFU o i diplomati che hanno un diploma valido per l’accesso al profilo di insegnante tecnico-pratico, (i 24 crediti possono essere riconosciuti all’interno dei 60 CFU).

Il corso per l’abilitazione prevede:

  • un percorso accademico in cui verranno studiate specifiche discipline;
  • la struttura del corso prevede l’assegnazione di CFU/CFA relativi a discipline generiche, metodologie didattiche delle discipline di riferimento delle classi di concorso e a un tirocinio.

PERCORSI DA 30 CFU PER DOCENTI ABILITATI

Tale percorso formativo è programmato solo per gli insegnanti già abilitati che desiderano conseguire altra abilitazione su classe di concorso.

Percorsi da 30 cfu per docenti con 3 anni di esperienza

I corsi da 30 cfu abilitanti (riservati):

  • possono accedere i docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 di cui uno nella classe specifica del concorso.

Questa tipologia di corso sarà destinata agli insegnanti che vantano almeno tre anni di esperienza nel settore didattico oppure a coloro i quali hanno superato la prova per il concorso denominato “straordinario bis”.

Percorsi da 30 cfu per neolaureati o per chi non ha i 24 CFU

Tutti coloro che hanno appena concluso il percorso universitario e non sono riusciti ad acquisire i 24 CFU per l’insegnamento entro ottobre 2022, potranno intraprendere il percorso da 30 CFU.

Percorsi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA

Esistono anche percorsi post concorso:

  • i docenti che sono riusciti a vincere il concorso, ma non hanno ancora ricevuto l’abilitazione all’insegnamento, potranno frequentare il corso da 30 CFU.

RISERVA DEI POSTI PER I PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI

Per l’accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l’anno accademico 2023/2024, è riservata una quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato:

  • per coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti;
  • per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73.

 Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento:

  • è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA.

 Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 siano inferiori alla quota di riserva i posti residui sono resi disponibili per gli altri percorsi.

Per ulteriori approfondimenti si allegano: