fbpx

CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI DELLE DOMANDE DI MOBILITA’

CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI  PUNTEGGI DELLE DOMANDE DI MOBILITA’  A DOMANDA E D’UFFICIO A.S. 2020/21 

ACLIS mette a disposizione una  sintesi in cui sono evidenziati tutti gli elementi utili per il calcolo corretto del punteggio spettante in base a servizi, titoli, precedenze ed altre esigenze personali o di famiglia, previste dalle tabelle di valutazione ai fini del calcolo del punteggio relativo alle domande di mobilità e per la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei  docenti soprannumerari.

Si ricorda che, avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico (per i soprannumerari) o dall’ufficio territoriale competente (per la mobilità), nonché avverso la valutazione delle domande, per l’errata attribuzione del punteggio e/o per il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

  •  nell’ anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
  • i servizi dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell’anno in corso gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985;
  • nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande;
  • nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. 
  • soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
  • qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni, in caso contrario l’anno non può essere valutato;
  • I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
  • non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.Lvo n. 151/2001.
  • al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto che: 

il periodo di congedo straordinario per la frequenza del dottorato è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza;

ma non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune;

sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m. art 24 comma 9 bis.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. 

E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

  • fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
  • nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
  • nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

 Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (Lettera A dell’ Allegato 2)

Sono gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. 

Per ogni anno di servizio prestato successivamente alla presa di servizio                    punti 6

 Danno diritto a punti 6 i seguenti altri anni di servizio di ruolo:

  • ogni anno di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera;
  • servizi prestati in classe di concorso diversa per la quale è possibile il passaggio di cattedra;
  • il servizio prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna;
  • il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo (art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007);
  • l’anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina coperta da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza prestato per almeno 180 giorni;
  •  il servizio di ruolo a tutti gli effetti derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato;
  • sono compresi gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16;
  •  il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato con riferimento al ruolo di appartenenza.

 Limitatamente alla scuola primaria, ogni anno di servizio di ruolo prestato come specialista per l’insegnamento della lingua straniera dall’anno scol. 92/93 all’anno scol. 97/98, è valutato:

  • servizio prestato nel plesso di titolarità                             punti 0,5
  • servizio prestato al di fuori del plesso di titolarità          punti   1

Decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata per ogni anno per tutti gli anni:                         punti 3

  • sia nella mobilità d’ufficio                                                                                             
  • sia nella mobilità a domanda                                                                                         

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata:

  • nella mobilità a domanda                                            punti 6
  • per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio        punti 3

Nella mobilità a domanda il servizio pre ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato per ogni anno per tutti gli anni                       punti 6

Valutazione di un precedente servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso

  • nella mobilità a domanda per ogni anno di servizio              punti 6
  • nella mobilità d’ufficio  per ogni anno di servizio             punti 3

Viene valutato anche:

  •  il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa;
  • il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati; 
  • nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa;
  • il servizio prestato nel ruolo degli assistenti universitari.

Nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che:

  • gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola primaria (e viceversa);
  • mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

 Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado:

  •  si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa);
  • mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

 Anzianità di servizio pre-ruolo (lettera B dell’allegato 2)

Nella mobilità a domanda viene effettuata per intero.                    punti  6

Nella mobilità d’ufficio e nella mobilità annuale (utilizzazioni) viene effettuata nella seguente maniera:

  • i primi 4 anni sono valutati per intero                           punti 3
  • il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3                 punti 2

E’valutato anche il servizio pre-ruolo:

  • prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative;
  • ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Inoltre, la stessa valutazione è prevista per:

l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica, qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza;

tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria;

il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea, tali servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero;

il servizio deve essere prestato, in possesso del prescritto titolo di studio e riconoscibile ai sensi dell’art. 485 del DL n° 297 del 16/04/1994;

è valutato il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole secondarie non statali pareggiate e nelle scuole elementari parificate;

 il servizio militare di leva, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego;

 per i periodi di aspettativa durante l’anno scolastico, la valutazione sarà attribuita a condizione che si abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni, o ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, salvo assenze per gravidanza, puerperio;

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), Al) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

 Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato l dall’LS.E.F. o di titoli equipollenti secondo l’ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classeA029 e A 030 D.M. 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).

Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007(personale docente di ruolo che ha accettato rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso) è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe la continuità.

E’valutato il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica.

Il punteggio si raddoppia:

  •  per ogni anno di insegnamento prestato in scuola unica o in scuola di montagna;
  • per ogni anno di insegnamento prestato nei paesi in via di sviluppo;
  • per ogni anno di insegnamento prestato nelle piccole isole, indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato, (con almeno 180 giorni di servizio, salvo assenze per gravidanza, puerperio);
  • per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno.

Continuità del servizio

Valutazione della continuità di servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio

Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) della tabella 2:

  • entro il quinquennio                                                                                           punti 2
  • oltre il quinquennio                                                                                            punti 3   

Nei trasferimenti a domanda e nella mobilità professionale, per acquisire il punteggio, la condizione è che siano maturati un minimo di 3 anni di servizio nella scuola di attuale titolarità, escludendo l’anno in corso all’atto della presentazione della domanda.

Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità:

  • al personale ex DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004                    
  • ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010                      

 L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.

Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

 Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

 Per l’attribuzione del punteggio:

  • devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità);
  • per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A.

Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale); da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 13, – Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio del presente contratto.

 Il punteggio va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

 Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15.

Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea.

 Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.

 Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio.

 Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.

La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario della precedenza di cui all’art 13, punto II) del contratto che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su ambito.

Il punteggio viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio.

 La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

 Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

 Scaduto l’ottennio i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

 Il punteggio viene riconosciuto:

  •  ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
  • ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
  • ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
  • ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.

 Il punteggio spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

 Il punteggio non viene riconosciuto

  • nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
  • l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro;
  • per i periodi trascorsi in congedo straordinario per dottorato di ricerca e borse di studio;
  • quando non si è prestato servizio per almeno 180 giorni.

 Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Pertanto, il personale scolastico nominato in ruolo su sede provvisoria, potrà acquisire il punteggio della continuità solo dopo aver ottenuto la sede definitiva con la domanda di mobilità, quindi a partire dall’anno scolastico successivo.

Il punteggio va attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

 Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.

 Punteggio per servizio continuativo del personale in soprannumero

Per la graduatoria interna d’istituto, finalizzata all’individuazione del personale perdente posto, diversamente da quanto previsto nei trasferimenti a domanda, vengono attribuiti:

  • per ciascun anno entro il quinquennio              punti 2
  • per gli altri anni oltre il quinquennio             punti  3

Pertanto, non essendo più prevista la condizione “che siano maturati un minimo di tre anni “, viene riconosciuta la maturazione del punteggio fin dal primo anno di servizio svolto nella scuola di attuale titolarità (escludendo l’anno in corso).

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario la continuità didattica è valutata senza la condizione ”di aver prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici ”:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (anche senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici):

  • entro il quinquennio                         punti 2
  • oltre il quinquennio                   punti 3

C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B1), B2)                               punti  1

Si precisa che:

  • il servizio di cui al punto C0)  non è valutato per la domanda di mobilità volontaria;
  • non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda;
  • il punteggio di cui alla lettera C0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

 Il punteggio va attribuito:

  • se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato;
  • nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario;

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario  trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

 Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

 Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).

Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lettera C0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.

 N.B:   Si perde il diritto alla precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ed il punteggio già acquisito per la continuità nei casi in cui l’interessato:

  •  ometta di indicare la denominazione ufficiale della scuola da cui è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda di mobilità;
  • non indichi come prima, fra le preferenze nella scelta delle sedi esprimibili, la scuola da cui è stato trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio;
  • ometta di compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo” ( all. F ), nella parte in cui bisogna esplicitare il riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, l’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento e tutti gli anni in cui si è richiesto il rientro.

Qualora il docente soprannumerario sia stato trasferito d’ufficio o domanda condizionata, da scuole diverse, in anni scolastici diversi, può chiedere il rientro con precedenza nell’ultima sede da cui è stato trasferito, ma perde il punteggio già acquisito per la continuità e il diritto al rientro con precedenza, rispetto alla prima sede da cui è stato trasferito d’ufficio.

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO:                                                                                     Punti 10

  Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

 Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Il punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

  • domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
  • domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.

Il punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

Il punteggio non è attribuibile ai docenti ex DOS.

N.B. Osservazioni da parte della redazione per evitare contenziosi:

Il punteggio aggiuntivo di 10 punti è riconosciuto “una tantum” (per una sola volta) alle condizioni previste dalla tabella di valutazione di cui all’allegato D del CCNI, che richiede l’aver prestato un servizio nella stessa scuola continuamente per quattro anni scolastici, (quello di arrivo più i tre anni successivi) senza aver presentato domanda di trasferimento e/o di mobilità provinciale nel periodo di riferimento compreso tra l’a.s, 2000/2001 e l’a.s.  2007/2008.

Per contro, la suddetta Tabella di valutazione, specifica che le condizioni per la maturazione del bonus sono comunque realizzate in caso di ottenimento di trasferimento interprovinciale.

Il tenore letterale della suddetta Tabella, potrebbe ingenerare un’erronea interpretazione, secondo cui nell’arco temporale di 8 anni preso in considerazione (dal 2000 al 2008) un soggetto, in caso di trasferimento e/o mobilità interprovinciale, potrebbe maturare e usufruire del bonus beneficiandone due volte per tale premio, considerato che tale punteggio, una volta acquisito, può essere utilizzato anche ai fini del trasferimento e/o del passaggio interprovinciale.

A parere della redazione, (nel voler interpretare la norma sicuramente di non facile lettura), il suddetto bonus di punti 10 , è connotato  dai seguenti due elementi essenziali:

  • può essere maturato esclusivamente nell’arco temporale definito dal 2000 al 2008;
  • può essere utilizzato una sola volta,”una tantum”, sia ai fini della mobilità provinciale che interprovinciale.

Pertanto, una volta maturato tale punteggio, nella compilazione dell’apposito modello di ”DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO”, si consiglia di aggiungere anche la dichiarazione di  NON AVER MAI UTILIZZATO AI FINI DELLA MOBILITA’ IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO”.

ESIGENZE DI FAMIGLIA

Il punteggio per il ricongiungimento ai familiari spetta per il comune di residenza a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.punti  6

Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune o per preferenze che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola. punti 6

Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza che comprenda predetto comune.

 Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni per la cura e l’assistenza dei figli minorati, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per la cura e l’assistenza dei figli.

Per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile (legge 76 /2016).

Si precisa che:

  • i punteggi previsti per le esigenze di famiglia sono cumulabili fra loro;
  • i punteggi per le esigenze di famiglia non si valutano per le domande ai fini della mobilità professionale;
  • il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento, punti 4 o punti 3.

 Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità o di incarico triennale, sono valutate nella seguente maniera:

  •  ricongiungimento al coniuge, etc.. vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.                                                                                            punti 6
  • per ogni figlio di età inferiore ai sei anni                                                                punti 4 
  • per ogni figlio di età superiore ai sei anni                                                               punti 3  
  • per la cura e l’assistenza dei figli minorati, etc.. vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. punti 6

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.

La valutazione di punti 6 per la cura e l’assistenza ai figli, coniuge, genitori è attribuita nei seguenti casi:

  1. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
  2. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
  3. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia.

TITOLI GENERALI

 Valutazione concorsi pubblici per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza                                                               punti  12

 Si precisa che:

  •  si valuta un solo pubblico concorso;
  •  i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
  • analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati;
  • i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria;
  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento;
  • il punteggio spetta per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999;
  • è equiparata all’inclusione in graduatoria di merito l’inclusione in teme di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica; 
  • il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 – i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 – è valido esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado;
  • sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82. 

Solo ai fini della mobilità professionale vengono valutati ulteriori concorsi pubblici ordinari, per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al Punto A della tabella B2 Titoli Generali del CCNI.    punti 6

Non sono valutati:

  • i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • le abilitazioni conseguite presso le scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS e TFA ecc.)

DIPLOMI – CORSI ANNUALI e/o biennali di perfezionamento – laurea, dottorato di ricerca, esami stato:

 Sono valutati i diploma biennali di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea, nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente:punti  5

  • vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati;
  • sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, qualora abbiano durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale; è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.

Non sono valutabili:

  • il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) e i percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA)
  • il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza, analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.

E’ valutato il diploma universitario, diploma accademico di I livello, laurea di primo livello……ecc, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza:  punti  3

E’ valutato il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale, diploma di laurea in scienze motorie, laurea magistrale specialistica …ecc, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza:                                                                  punti  5

Sono valutati i corsi di perfezionamento, nonché master di I° o di II° livello, di durata non inferiore ad un anno, nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente:           punti  1

  • il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
  • I corsi di perfezionamento tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
  • è valutabile un solo corso e/o diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici.

Per il conseguimento del Dottorato di ricerca si valuta un solo titolo:

  • per il trasferimento punti 5
  • per la mobilità professionale         punti 6

E’ valutabile per la scuola primaria la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, (Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico), per ogni corso                                       punti 1       

E’ valutabile la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, fino all’anno scol. 2000/2001, in qualità di presidente, componente esterno o interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno per esaminare l’alunno.

Per ogni anno                   punti  1

Solo per la mobilità professionale vengono riconosciuti crediti professionali:

per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio:           punti 3

E’ valutato: CLIL Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, rilasciato da strutture universitarie (il certificato viene rilasciato solo a chi: è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER, ha frequentato il corso metodologico ed ha sostenuto la prova finale)     punti 1

CLIL per i docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento il docente ha una competenza linguistica B2 non certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale.              punti  0,5

Si precisa che:

  • il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);
  • la laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello;
  • il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza.

Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di  5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di  5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.

 Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

  • ai docenti titolari delle classi di concorso A29 e A30 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;
  • ai docenti titolari della classe di concorso A57 qualora riconosciuto come titolo valido opelegis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso.

Limitatamente alla mobilità nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.

 N.B. i titoli relativi ai punti (*) B) C), D), E), F), G),H) I), L) della tabella di valutazione (Allegato A), cumulabili tra loro, sono valutati ad un massimo di punti 10  solo ai fini del trasferimento e non ai fini della mobilità professionale.La redazione Aclis fa presente che tutti i modelli previsti dall’OM, da predisporre ai fini della valutazione dei servizi d’insegnamento, della continuità, delle esigenze di famiglia, dei titoli e delle precedenze, sono disponibili nella sezione modulistica del nostro portale www.aclis.it

Lascia un commento