CRITERI GENERALI PER LE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL PERSONALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2023/24
Scheda tecnica: criteri generali per le operazioni di assegnazione provvisoria del personale docente.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta:
- all’interno del comune di titolarità;
- salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo articolo 8 del contratto.
3. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando:
- fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria;
- fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto, provincia).
4. L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità può essere richiesta:
- anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019;
- ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno e i posti di tipo speciale concorrono ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1.
5. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo.
6. In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
7. Per la precedenza di cui al successivo punto IV dell’art. 8 il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.
8. All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati:
- i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie;
- il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera ”a” della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).
- si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.
A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare:
- come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
- nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.
L’indicazione dell’intero comune {o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.
In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
- l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
9. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. n. 203 dell’8.3.2019 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.
10. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/151 anche sommando, a richiesta degli interessati spezzoni diversi compatibili.
Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
11. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni previste dall’art. 9.
12. L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza; alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta.
13. Ricorrendo le medesime condizioni di cui al comma 3 dell’art 3 del CCNI 6.3 .20191 l’Amministrazione può disporre l’assegnazione provvisoria in deroga alle disposizioni previste dal presente CCN I.
14. L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.
Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera I) e lettera m) dell’articolo 8 (genitore di figli con disabilità, lavoratrici madre di figli fino a 6 anni, lavoratrici madre di figli da 6 a 12 anni).
L’assegnazione di cui al punto 14 è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE MODULISTICA.
Altri Articoli:
- UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. – A.S. 2023/24;
- MODULISTICA UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2023/24.