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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

PERCORSI DI FORMAZIONE DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO SVOLGIMENTO DELLE PROVE NEI GIORNI 2 E 3 APRILE 2020

Il MIUR con il Decreto n. 95 del 12 febbraio 2020 autorizza per l’anno accademico 2019\2020 gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione del V ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella:

  • scuola dell’infanzia;
  • scuola primaria;
  • scuola secondaria di I e II grado.

 L’allegato A, indica il numero dei posti fissati e le sedi autorizzate che hanno presentato la propria offerta formativa.

Le date di svolgimento delle prove dei testi preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi di specializzazione per i giorni 2 e 3 aprile 2020 secondo il seguente calendario:

  • mattina del 2 aprile scuola dell’infanzia;
  • pomeriggio del 2 aprile scuola primaria;
  • mattina del 3 aprile scuola secondaria di I grado;
  • pomeriggio del 3 aprile scuola secondaria di II grado.

I corsi dovranno concludersi per gli adempimenti procedurali, entro il mese di maggio 2021.

Per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia è richiesto il possesso del titolo:

  • abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • diploma di magistrale abilitante e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, in tutti i casi conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per la scuola secondaria occorre possedere uno dei seguenti requisiti:

  • titolo di abilitazione nello specifico grado (I grado, II grado);
  • titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado (laurea + eventuali esami\CFU richiesti per accedere alla classe di concorso) + 24 CFU;
  • diploma di maturità che dia accesso ad almeno una classe di concorso tecnico-pratica (gli ITP potranno accedere a tale percorso con il solo requisito del diploma senza dover possedere i 24 CFU nelle materie antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche).

RIFERIMENTI NORMATIVI DISPOSTI DAL DM 92/2019

Per i requisiti di ammissione si rimanda all’articolo 3 c. 1 e dalle disposizioni transitorie e finali previste dall’articolo 5 c. 2.

Le prove di accesso e le modalità di espletamento sono disciplinate dall’articolo 3 c. 2.

Le prove di accesso, predisposte dagli Atenei secondo le indicazioni contenute all’articolo 4, sono costituite da:

  • un test preliminare; 
  • una o più prove scritte ovvero pratiche; 
  • una prova orale.

La predisposizione da parte degli Atenei dei percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite sono previste dall’articolo 3 c. 3.

I titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi sono previsti dall’articolo 3 c. 1 e dall’articolo 5 c. 2.

RIFERIMENTI DAL DM 92/2019

DALL’ARTICOLO 3 C. 1 E DALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 5 C. 2. 

ARTICOLO  3 C. 1  

REQUISITI DI AMMISSIONE E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione

ARTICOLO 5 C. 2.

I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.

Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

DALL’ARTICOLO 3 C. 2.

Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C del D.M. sostegno.

Articolo 4

DISPOSIZIONI SULLE PROVE DI ACCESSO E SULLE GRADUATORIE DI MERITO

1. Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O(zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

3. E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

4. Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  •  siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all’articolo 6, comma 8 del DM Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi.

DALL’ARTICOLO 3 C. 3.

I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento, salvo quanto disposto all’articolo 2, comma 2. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono autorizzati i percorsi di specializzazione di cui al presente provvedimento, è effettuata la ripartizione dei contingenti e sono fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché le eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi di cui all’articolo 3, comma 3, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali.

DALL’ARTICOLO 3 C. 1   

REQUISITI DI AMMISSIONE E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;

SI ALLEGA: 

DECRETO N 95 DEL 12-02-2020