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CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA FAQ ‑ DOMANDE FREQUENTI

Il decreto legge n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2020, prevede che uno dei due genitori possa lavorare in modalità agile per parte o per tutto il periodo in cui il figlio è in quarantena. Se non è possibile svolgere il lavoro da remoto, si può richiedere il congedo parentale, sempre per uno dei genitori. Per tutta la durata del congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle due misure, l’altro non può chiedere di fruire delle stesse, né lavoro agile né congedo straordinario

Con la Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, dopo aver riepilogato la platea e i requisiti dei possibili beneficiari della misura, l’INPS precisa che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all’art. 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

I genitori con figli in quarantena per contatti scolastici hanno la possibilità, fino la 31 dicembre 2020, di usufruire del lavoro in smart working o di un congedo straordinario. 

Si ricorda, sul punto, che, ai sensi dello stesso art. 5 del D.L. 111/2020, il congedo potrà essere richiesto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

L’Istituto riporta, inoltre, i casi di compatibilità ed incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo.

A titolo esemplificativo, resta incompatibile la fruizione del congedo in caso di prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).

Inoltre, si precisa che l’assenza dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

L’art.22 del D.L. 137 del 28 ottobre 2020 “cosiddetto Decreto “Ristori” ha modificato le disposizioni relative al congedo per quarantena dei figli:

  • il limite di età del figlio convivente per poter beneficiare delle agevolazioni è stato elevato da 14 a 16 anni;
  • alle originarie motivazioni già previste (quarantena a seguito di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati, strutture frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche) è stata aggiunta anche quella relativa al caso della sospensione della didattica in presenza.

Ricordiamo che le agevolazioni previste consistono nella possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile e, ove ciò non fosse possibile, di astenersi per tutto o parte del periodo della quarantena con una indennità pari al 50% della retribuzione con copertura della assenza da contribuzione figurativa.

Nel caso di astensione dal lavoro per figlio di età superiore ai 14 anni ma inferiore ai 16 il genitore avrà diritto ad astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità e nemmeno contribuzione figurativa             

L’Art. 13 DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 indica quando è possibile usufruire del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.   

Nel caso di sospensione   dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio  alto, individuate con ordinanze del  Ministro  della  salute,  adottate  ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, nelle  quali  sia  stata  disposta  la   sospensione   dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente  ad  entrambi  i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori  dipendenti,  la facoltà di  astenersi  dal  lavoro  per   l’intera   durata   della sospensione  dell’attività  didattica  in  presenza   prevista   dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.   

Per i periodi di congedo l’indennità è pari  al  50 per  cento

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1  è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari  al  50 per  cento  della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo   quanto previsto  dall’articolo  23  del  Testo  unico   delle   disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e  della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.  I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.   

Per i genitori di  figli  con  disabilità  il beneficio è esteso a  tutti gli alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è  riconosciuto  anche ai genitori di  figli  con  disabilità  in  situazione  di  gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati  incentri diurni a  carattere  assistenziale,  per  i  quali  sia  stata disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.  

 4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020. Sulla base delle   domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero dell’economia e delle  finanze.  Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.   

5. Al fine di garantire a sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle  istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3,  è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l’anno 2020.   

6. All’onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,  conseguenti all’ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4  novembre   2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.  276  del  05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 31.

Domande frequenti / Congedo Covid19

Documento generato dall’INPS in data 18/11/2020

Che cos’è il Congedo Covid-19 per quarantena scolastica?

Si tratta di un congedo indennizzato al 50% che può essere utilizzato, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente per casi di contagio da Covid-19 all’interno del plesso scolastico.

Chi può usufruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica?

Il congedo può essere fruito nel caso in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working). Può usufruirne uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

Per figli di genitori separati, se il minore è residente con uno solo dei genitori, il genitore non residente con il figlio può chiedere il congedo?

No. Ne ha diritto solo il genitore con il quale risiede il minore.

Perché il congedo Covid-19 per quarantena scolastica non è concesso a chi ha figli di età maggiore di 14 anni?

La legge prevede che i ragazzi possano essere lasciati da soli in casa dai 14 anni in su.

Sono in maternità obbligatoria. Se la mia primogenita viene messa in quarantena scolastica, mio marito può chiedere il congedo?

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica, se questa è disposta per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Sono una mamma iscritta alla Gestione Separata e percepisco l’indennità di maternità. Mio marito, lavoratore dipendente, può richiedere il congedo?

In caso si percepisca indennità di maternità/paternità come iscritto alla Gestione Separata o lavoratore autonomo, se l’altro genitore è un lavoratore dipendente, può fruire del congedo Covid-19 per lo stesso figlio solo se il genitore che fruisce dell’indennità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

Ho un contratto di lavoro agile e un bambino in quarantena scolastica, ho diritto al congedo?

Come previsto dalla normativa e dalla circolare INPS in questi casi non si ha diritto al congedo Covid-19 per quarantena scolastica.

Mia moglie è in ferie. Posso richiedere il congedo Covid-19 per quarantena scolastica?

Il congedo è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

Sono in aspettativa non retribuita. Mio marito può usufruire del congedo?

In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire contemporaneamente del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli.

La fruizione del congedo da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari fragilità, a prescindere dall’eventuale svolgimento di attività lavorativa o lavoro agile?

Sì, è compatibile.

Se la quarantena del bambino è extrascolastica (es. il contatto Covid-19 è nella sua squadra di calcio, oppure è la babysitter e la ASL dichiara la quarantena), il genitore ha diritto al congedo?

Questo congedo riguarda la situazione in cui una ASL metta in quarantena una classe per un caso positivo e riguarda i bambini non positivi. Se la ASL dichiara la quarantena in altro contesto, vanno seguite regole diverse.

Mio marito è invalido al 100%. Posso richiedere il congedo per mio figlio di dieci anni messo in quarantena scolastica?

La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con lo stesso figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave, di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Nostro figlio è in quarantena scolastica. Possiamo richiedere entrambi il congedo?

Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dalla ASL.

Posso richiedere il congedo Covid-19 negli stessi giorni in cui fruisco del congedo parentale?

Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo Covid-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale

Negli stessi giorni in cui mia moglie ha riposi giornalieri, posso richiedere il congedo?

La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri fruiti per lo stesso figlio.

Mia moglie è disoccupata. Io posso richiedere il congedo?

No. Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore è disoccupato.

Io sono regolarmente al lavoro, mio marito invece è in CIGS. Posso richiedere il congedo?

Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica non può essere richiesto qualora l’altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa e fruisca di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in Deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando di tali misure, abbia solo una riduzione dell’orario di lavoro (per cui continua comunque a prestare la propria attività lavorativa), l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del congedo Covid-19.

Sto svolgendo l’attività lavorativa in modalità agile, mia moglie lavora. Possiamo beneficiare del congedo?

Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica è incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile (smart working) da parte del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo

Ho un part time verticale. Mio marito può richiedere il congedo nei giorni in cui non sono al lavoro?

La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica da parte di un genitore è incompatibile con le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.

Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica può essere richiesto anche nei giorni in cui si attende l’esito del tampone?

No, se non si è in quarantena scolastica come definita per legge e ratificata dall’ASL.

Come si presenta la domanda per il congedo Covid-19 per quarantena scolastica?

Tramite il portale INPS, accedendo con le proprie credenziali, oppure rivolgendosi ai Patronati o al Contact Center dell’INPS.

La domanda per il congedo Covid-19 per quarantena scolastica è retroattiva?

Si, purché i periodi richiesti ricadano tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

Dove trovo il numero del provvedimento di quarantena da inserire nella richiesta del congedo?

Lo rilascia la ASL per il tramite della scuola cui puoi rivolgerti per questa informazione.

Non ho ancora il provvedimento della ASL che dichiara la quarantena scolastica. Posso fare domanda per il congedo Covid-19?

Si, ma il provvedimento andrà fornito entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, a pena di reiezione del congedo.

Sono un dipendente pubblico. Devo richiedere anche io il congedo Covid-19 per quarantena scolastica tramite il portale INPS?

Per richiedere il congedo, i dipendenti pubblici devono rivolgersi direttamente alla propria amministrazione.

SI ALLEGA:

Circolare INPS 116 del 2-10-2020

DL 137 del 28 .10. 2020

DL 149 del 9. 11. 2020