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CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ANNO SCOLASTICO 2023-24

Il MIM con la Nota n 43440 del 19 luglio 2023 ha fornito le istruzioni operative sul conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo.

Terminate le procedure sul conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di cui di cui al D.M. 15 giugno 2023, n. 119, e al D.M. 28 aprile 2022, n. 108:

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/24 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non  concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo:

  • sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE);
  • in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’Ordinanza ministeriale 06 maggio 2022, n. 112;
  • in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022.

Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c):

  • si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata:

  • dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS;
  • dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze:

  • si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022;
  • per quanto riguarda le sanzioni, all’articolo 14 della medesima Ordinanza.

SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO, CONSEGUITO ALL’ESTERO

Ai sensi dell’articolo 9 del D.M. n. 119 del 2023, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi:

 in un secondo elenco aggiuntivo, a sua volta suddiviso, nell’ordine:

  • tra coloro che si sono iscritti nella I fascia delle GPS dall’anno scolastico 2022/23;
  • e coloro che si sono iscritti negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51 del 17 marzo 2023.

 Tali aspiranti partecipano, secondo l’ordine di graduatoria rideterminato:

  • all’assegnazione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa;
  • se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata;
  •  se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico:

  • conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati;
  • successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo.

DOMANDE DI MESSA DISPOSIZIONE

le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

  • devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione;
  •  nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia;
  • gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022.

In caso di ulteriori necessità:

  • le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio;
  • copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione;
  • non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato;
  • anche a questa tipologia di personale si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022.

Per quanto riguarda la gestione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), dell’Ordinanza ministeriale 112/2022, si rimanda all’articolo 13 della medesima Ordinanza.

Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni:

  • sono utilizzate le procedure di cui all’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 13, commi 11 e 12.

Si richiama infine quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza:

  • l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate;
  • al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato;
  • in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima Ordinanza.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado:

  • in subordine a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
  •  il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
  • successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
  • in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibili assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinatosecondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL:

  • le ore da considerare perl’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali;
  • a tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22ore;
  • da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione;
  • da 12 a 22 ore siaggiungono 2 ore.

 Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.

Il criterio sopra esposto vale anche per gli spezzoni di educazione motoria nella scuola primaria, come precisato dalla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazionedel 9 settembre 2022, n. 2116.

La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistemainformativo (cosiddetto INS).

ORE DI LINGUA INGLESE

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola:

  • le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento;
  • in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 17, dell’Ordinanza ministeriale 112/2022.

In fase di convocazione dalle graduatorie d’istituto di scuola primaria ai fini dell’assegnazione dei posti di lingua inglese:

  • sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale.

EDUCAZIONE MOTORIA

Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’insegnamento di educazione motoria, come previsto nella citata nota n. 2116 del 2022, le supplenze fino al 31/08/2024 e fino al 30/06/2024, rispettivamente ai posti vacanti e agli spezzoni orario:

  • sono gestite dagli Uffici di ambito territoriale, con il supporto del Sistema informativo, insieme a tutte le altre tipologie di supplenze, attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049.

Si rammenta che, nell’ambito della gestione dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i dirigenti scolastici:

  • all’atto della determinazione delle disponibilità, valuteranno la possibilità di assegnare l’insegnamento di educazione motoria a docenti di scuola primaria facenti parte dell’organico dell’autonomia;
  • che siano in possesso dei titoli di studio previsti dall’articolo 1, comma 331, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  • che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso.

Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria:

  • gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049;
  • mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.

Per ulteriori approfondimenti si può verificare quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n 43440 del 19 luglio 2023.

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