Concorso riservato per docenti abilitati. Modalità di espletamento della procedura concorsuale. Domande dal 20 febbraio al 22 marzo 2018
Concorso riservato per docenti abilitati. Modalità di espletamento della procedura concorsuale. Domande dal 20 febbraio al 22 marzo 2018
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 febbraio 2018 il bando per il concorso previsto dal Decreto 995/2017. La domanda di partecipazione al concorso si può presentare esclusivamente attraverso istanza POLIS dal 20 febbraio fino alle ore 23.59 del 22 marzo 2018.
Il decreto disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.
Il concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato è indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria.
Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.
Sino all’integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso di cui all’art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all’art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo.
L’ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
Articolazione del concorso
- Il concorso si articola nella prova orale di cui all’art. 8, nella successiva valutazione dei titoli e in un percorso annuale disciplinato ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n.984.
- Le graduatorie di merito regionali di cui all’art. 15 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale di cui all’art. 8. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base della valutazione della prova orale e dei titoli posseduti ai sensi dell’art. 9.
- I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all’art. 3, comma 2, ad un percorso di durata annuale finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.
Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo di candidati è possibile disporre l’aggregazione territoriale delle procedure, ferma restando l’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
Il Bando adottato dal direttore generale per il personale scolastico disciplina:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 6;
b) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 7;
c) l’organizzazione della prova orale, ai sensi dell’art. 8;
d) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
e) i documenti richiesti per l’assunzione;
f) l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017.
I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016.
Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.
Gli insegnanti tecnico-pratici:
- possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017;
- possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;
- sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141;
- sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.
I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Istanze di partecipazione ai concorsi
I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti.
Il candidato può concorrere per più classi di concorso o tipo di posto mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui intenda partecipare.
I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
La domanda di partecipazione al concorso, si può presentare esclusivamente su istanze on line dal 20 febbraio al 22 marzo 2018 alle ore 23.59.
I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell’ambito della prova orale.
I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato A al decreto 995/17 e devono essere conseguiti entro la data di scadenza del bando. Saranno valutati esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di euro 5.00 per ciascuna classe di concorso/ posto di sostegno per cui si concorre, tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN – IT79B0100003245348013240701 – Causale “ regione – classe di concorso/posto di sostegno- nome e cognome – codice fiscale del candidato “ e dichiarato nella domanda tramite il sistema POLIS.
Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
Prova orale
- La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
- La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.
- La commissione nell’interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato ai commi 3 e 4.
La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all’allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La prova orale valuta la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.
Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.
La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.
La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.
Valutazione della prova orale e dei titoli
Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.
La prova orale non prevede un punteggio minimo.
La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova orale, delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell’allegata tabella A.
Allegati:
Decreto Legislativo n 995 del 15/12/2017