fbpx

CONCORSI PER TITOLI PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE ATA. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DAL 27 APRILE AL 18 MAGGIO 2022.

Il MIUR con la nota n. 13671 del 5 aprile 2022 ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ad indire concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21.

I concorsi per titoli sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2022-23. Il concorso, a carattere provinciale, è indetto per tutte le province.

PROFILI PROFESSIONALI

  • Assistente Amministrativo
  • Addetto Alle Aziende Agrarie
  • Assistente Tecnico
  • Collaboratore Scolastico
  • Cuoco
  • Guardarobiere
  • Infermiere

Si precisa che:

  • è valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali;
  • nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un’apposita sezione, denominata “Modello H: Attribuzione priorità” per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992;
  • le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute;
  • è prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo. La medesima possibilità è prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s. 2020-21.

DOMANDA DI AMMISSIONE

A seguito della predisposizione della procedura informatica, le domande di ammissione alle procedure in esame potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS.

A tal fine, si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dal 27 aprile al 18 maggio 2022.

Nei bandi di concorso è specificato che le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica:

  • attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Argomenti e Servizi”;
  • tramite il seguente percorso ” Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line” dalle ore 8,00 del giorno 27 aprile 2022 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022.

I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di un’utenza SPID valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

All’occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

SCELTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Tutti i candidati che verranno inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato hanno diritto:

  • ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell’attività didattica;
  • coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia tramite istanza POLIS, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

Per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2022-23 (Allegato G):

  • è adottata la modalità telematica;
  • l’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria;
  • tale applicazione web implica che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale;

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

Il Miur, con la nota n. 10301 del 31 marzo 2021, ha precisato che:

  • chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia;
  • anche gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio inseriti in graduatoria di III fascia di una provincia per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutto aver richiesto l’inserimento nelle graduatorie di III fascia della nuova provincia. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della III fascia di istituto potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria di cui all’art.554 del D.Lgs 297/1994. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.
  • non possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli per l’a.s. 2022-2023 dell’attuale provincia i candidati inseriti nella terza fascia di una provincia che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di una provincia diversa.

CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:

a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;

b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;

c) non produrre alcuna domanda.

CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

  Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 – art. 6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/2003. A decorrere dall’anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Periodi di assenza dal lavoro da valutare

Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell’art. 12 richiamato dall’art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

 I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

  • come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
    • in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
  • come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l’art. 4 –modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007.

Si ricorda infine che i Bandi dei concorsi per titoli sono pubblicati all’Albo degli Uffici Scolastici Regionali.

SI ALLEGA:

Nota MIUR n. 13671 del 5 aprile 2022