CONCORSI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA: NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.
(G.UFF. 16/maggio 2017)
Il decreto legislativo attua il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno.
I docenti saranno selezionati sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.
Il sistema di formazione iniziale e accesso è articolato in:
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente denominato «percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno;
- una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo.
Bando di concorso: nuovo sistema di formazione e reclutamento
Il concorso è bandito, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali.
Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel terzo e nel quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali.
Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:
- posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari;
- posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
- posti di sostegno.
I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere.
Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per le tipologie di posto messe a concorso , qualora in possesso dei requisiti di accesso.
Titolo di accesso al concorso a posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppati in ambiti disciplinari:
- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- 24 crediti formativi universitari o accademici, denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:
- laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Per l’accesso al concorso relativamente ai posti di sostegno è necessario il possesso dei requisiti previsti per la classe di concorso su cui si presenta domanda di partecipazione (laurea e 24 CFU/CFA).
Con successivo decreto saranno individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.
La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta.
Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
La seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, con particolare riferimento a quelle che eventualmente il candidato non abbia scelto nell’ambito della prima e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di abilità informatiche di base.
La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.
La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.
I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano presenti in posizione utile in più graduatorie sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo percorso FIT. Effettuata l’opzione, essi sono cancellati da tutte le altre graduatorie ove sono presenti.
Coloro che non effettuano alcuna opzione sono cancellati da tutte le graduatorie già pubblicate alla data del 30 giugno.
I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT.
I vincitori del concorso sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale.
Il percorso FIT si articola in:
1) Un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione, per l’insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività’ di sostegno didattico e l’inclusione scolastica. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato.
L’ordinamento corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in:
- corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della pedagogia speciale e della didattica dell’inclusione, della psicologia, della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;
- attività di tirocinio diretto, alle quali sono destinati almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza, in presenza del docente della classe e sotto la guida del tutor scolastico;
- attività di tirocinio indiretto, finalizzate all’accompagnamento riflessivo dell’esperienza maturata nell’ attività di tirocinio diretto, alle quali sono destinati 11 almeno 6 CFU/CFA;
- attività formative opzionali, aggiuntive, volte all’acquisizione di competenze linguistiche nella prospettiva dell’insegnamento secondo la modalità CLIL.
2) Un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente;
3) Un terzo anno di formazione, tirocinio, e inserimento nella funzione docente.
Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle attività sopracitate è tenuto:
- a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, (sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore);
- ad acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio.
Il titolare di contratto FIT su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell’ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell’ordine di graduatoria del concorso e nell’ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto.
I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione.
L’ordinamento didattico del corso di specializzazione, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in:
- corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l’inclusione scolastica relative alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l’inclusione scolastica;
- attività di tirocinio diretto di didattica di sostegno, alle quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU, da svolgere presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza in presenza del docente di sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico;
- attività di tirocinio indiretto, finalizzate all’accompagnamento riflessivo dell’esperienza maturata nell’attività di tirocinio diretto, alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA;
- attività formative opzionali, aggiuntive, volte all’acquisizione di competenze linguistiche.
- I corsi di specializzazione si concludono con un esame finale
Il titolare di contratto è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore ed è tenuto altresì ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio.
Il titolare di contratto sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell’ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.
I titolari scelgono, sulla base dell’ordine di graduatoria del concorso e nell’ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto.
Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT.
Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di un tutor universitario o accademico con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili.
Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Miur con il coordinamento di una scuola polo all’interno dell’ambito territoriale di riferimento.
Il tirocinio indiretto è svolto presso l’università o l’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con i tutor coordinatori.
La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria.
Con successivo decreto saranno determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il titolare di contratto FIT deve svolgere nel percorso formativo triennale.
Il terzo anno del percorso FIT è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale.
La commissione di valutazione finale per l’accesso ai ruoli è presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo.
La commissione comprende altresì sia docenti delle università o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione sia i tutor universitario o accademico e coordinatore dell’interessato, nonché il tutor scolastico del terzo anno del contratto.
In caso di valutazione finale positiva, il titolare è assegnato all’ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale. L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso FIT.
Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente
Ripartizione dei posti:
- il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente attingendo alle graduatorie ad esaurimento (GAE) sino al loro esaurimento (all’avvenuto esaurimento delle graduatorie (GAE) per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali).
- Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
- concorso già bandito (2016) ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della18 legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
- concorso che dovrà essere bandito, in ciascuna regione, e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, riservato ai docenti in possesso, alla data del 16/05/2017, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito dei 24 crediti formativi denominati CFU/CFA.
Ciascun soggetto può partecipare in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di procedure avviate entro la data del 16/05/2017 (TFA sostegno III ciclo).
Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 16/05/2017.
Non possono partecipare i titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.
La graduatoria di merito regionale sarà predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un’apposita prova orale di natura didattico-metodologica.
Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, e comporta l’ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT.
I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo.
L’ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.
Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’ università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data del 16/05/2017.
- Concorso che dovrà essere bandito con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro il 2018 riservato ai docenti che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti in deroga al requisito dei 24 crediti universitari CFU/CFA.
Ciascun soggetto può partecipare in un’unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi dell’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Ai fini del riconoscimento il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento; “servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o servizio prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”).
Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali.
Sono previste una prova scritta di natura disciplinare ed una orale di natura didattico-metodologica.
Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente e comporta l’ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT.
I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l’anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l’obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo.
Attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio
Saranno organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.
Per scaricare il Decreto: Link